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Elenco dei Tecnici competenti in Acustica
Tecnici iscritti negli elenchi regionali
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Una delle principali novità introdotte dalla legge n. 447/95 riguarda l'individuazione di una nuova figura professionale nel campo dell'acustica ambientale, ossia del c.d. Tecnico competente in acustica, definito ai sensi dell'art. 2, comma 6, e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 recante "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Il tecnico competente rappresenta la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Ai fini del conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle attività di tecnico competente in acustica è necessario:
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essere in possesso di appropriato titolo di studio (*) (**) | |
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avere svolto attività, in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale, per gli anni indicati in funzione del titolo di studio |
L'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti regionali può avvenire previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale, sulla base di appositi modelli, completa di documentazione tecnica che dimostri e certifichi l’aver svolto, in modo non occasionale, attività professionale nel campo dell’acustica ambientale da:
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almeno 4 anni per i diplomati (*) | |
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almeno 2 anni per i laureati o titolari di diploma universitario (**) |
Titoli di studio richiesti
(*) diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico compreso il diploma di maturità scientifica
(**) diplomi universitari ovvero diplomo di laurea ad indirizzo scientifico compresi quelli di ingegneria e architettura.
L'introduzione della figura del tecnico competente in acustica ha consentito di ridurre la presenza di operatori improvvisati, per far fronte all'esigenza di ottenere servizi qualificati. Ciò nonostante, le disparità circa i criteri fissati dalle Regioni nell'ambito delle valutazioni delle domande per il riconoscimento di tale figura professionale hanno determinato, conseguentemente, una diversa qualifica del professionale titolato. Per questo motivo, l'iscrizione ai diversi elenchi regionali è requisito essenziale ma non sufficiente per rappresentare in maniera completa e adeguata la professionalità e i campi di applicazione dell’esperto in acustica. A tal fine, si ritiene opportuno raccomandare di affidarsi a personale che dimostri un comprovata esperienza nel settore.
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