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Le denunce dei residenti costituiscono prova del disturbo
Luglio
2026 - A cura dell'Avv. Luca Bridi -
Patrocinante in Cassazione e Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
Il titolare di un esercizio commerciale, in ambito condominiale, proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sequestro preventivo dell'attività a causa dell’impianto di riproduzione musicale con relative casse di amplificazione utilizzato per la diffusione della musica all’interno del locale in violazione dell’art. 659 cod. pen, trattandosi di consumabile con un’unica condotta rumorosa. Il Tribunale aveva dato rilievo alle denunce sporte dai residenti, che avevano segnalato che anche negli anni precedenti vi sarebbero stati rumori incompatibili con il riposo notturno delle persone riferibili all’attività esercitata dalla società ricorrente (diffusione all’esterno di musica ad alto volume, schiamazzi di avventori, rumori molesti provocati dai dipendenti del locale). Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 16966/2026.
La configurazione del reato Il primo giudice, in aderenza alla imputazione ed alle complessive risultanze istruttorie, aveva evidenziato la configurabilità della fattispecie del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, essendo emersa un’attività rumorosa proveniente dal locale gestito dalla società ricorrente che, per intensità e durata, superava i limiti di normale tollerabilità (emissioni moleste provocate dalla musica riprodotta con le porte del locale aperte e schiamazzi provenienti dagli avventori e dipendenti del locale. Inoltre, il Tribunale aveva evidenziato, dal contenuto delle denunce sporte dai residenti, che la protrazione di rumori incompatibili con il riposo notturno si era protratta anche negli anni 2024 e 2025 e che, a fronte di tale dato, risultava irrilevante la circostanza, che non fossero stati disposti ulteriori rilievi fonometrici volti ad attestare il superamento dei limiti di legge.
L'esito Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata prevista una condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo Sentenza 16966/2026
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