Il caso del mese
Editoriale - Temi di attualità che aiutino
ad accrescere l'attenzione per l'acustica
Semplificare gli atti amministrativi o prevenire
gli effetti alla fonte?
Febbraio
2012 - A cura di Luciano Mattevi
Sulla
scorta del prezioso spunto lanciato da Matteo Buttini, Responsabile Tutela da
Rumore del Comune di Verona, al quale rivolgo un sentito ringraziamento,
desidero sviluppare l’argomento di questo mese. In particolare, la riflessione
che mi appresto a presentare parte dalla notizia, recentemente apparsa sul web e
di cui anche questa redazione ha fatto cenno, circa l’avvenuta pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio scorso del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 con il quale
è stata introdotta la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese.
Fra le
disposizioni ambientali interessate dal citato disposto normativo sono state
incluse anche quella relativa alla documentazione di impatto acustico,
predisposta ai sensi dell’art. 8 della, ormai nota, Legge 26 ottobre 1995, n.
447 recante "Legge quadro sull’inquinamento acustico". Scopo del
legislatore è dunque quello di ridurre, semplificandoli, gli adempimenti, spesso
onerosi, previsti a carico di quelle imprese che esercitano attività a basso
impatto fonico, ovvero quelle categorie di attività indicate dall’Allegato B al
menzionato decreto, dal quale sono tuttavia esclusi i ristoranti, le
pizzerie, le trattorie, i bar, le mense, le attività ricreative, agroturistiche,
culturali e di spettacolo, le sale da gioco, le palestre, gli stabilimenti
balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora.
Da una
prima lettura, non certo semplice, è prevedibile si dovrà attendere il
consolidamento di questa nuova prassi, prima di poter comprendere appieno
l’efficacia di tale, apparentemente pratico, provvedimento. Ciò che invece non è
certo è se l’intento del legislatore sia quello di voler escludere quegli
adempimenti, considerati inutilmente onerosi, posti a carico di quelle attività
che, si presume, non facciano uso di impianti rumorosi, ovvero di impianti che
possano superare i limiti di legge.
Non
v’è dubbio che l’uso di una generale dose di "buon senso" o, comunque, di un
atteggiamento accorto e sensibile alle esigenze altrui avrebbe, già di per sé,
il pregio di evitare, sul nascere, l’instaurarsi di possibili condizioni di
disturbo, a fronte delle quali è prevedibile l’avvio di azioni repressive. Una
situazione che potrebbe venir scongiurata qualora, prima di intraprendere un’attività
o modificare degli impianti, venisse posta una qualche attenzione al luogo dove
questa verrà ad insediarsi, alle caratteristiche di emissioni delle attrezzature
impiegate, alle qualità acustiche dell’edificio, specie se al suo interno sono
previste, o sono già presenti, delle unità abitative.
Numerose di queste informazioni sono oramai disponibili e diffuse gratuitamente,
basta semplicemente saperle cercare. Infatti, la commercializzazione di molti
macchinari viene accompagnata dalla etichettatura, nella quale sono
riportati i valori di rumorosità emessi dall’apparecchio durante il suo
funzionamento.
Per
quanto riguarda gli edifici, ad esempio, da tempo è prevista la predisposizione
di una valutazione e, in certi casi, il collaudo in opera delle caratteristiche
acustiche, in relazione a quanto indicato dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici", benché l’Ente Nazionale
Italiano di Unificazione (UNI) abbia di recente elaborato la norma UNI 11367 per
la Classificazione acustica delle unità immobiliari, in analogia a quanto
diffusamente avviene in campo energetico, attraverso la quale è possibile
risalire, per mezzo della classe acustica di appartenenza, alle qualità fonoisolanti della struttura nella quale abbiamo intenzione di insediare
l’attività. In altre parole, non vi sarebbe necessità di alcun adempimento
formale preventivo, se decidessimo di applicare quello che, in molti Paesi
europei, avviene oramai da tempo: "dove si lavora non si vive e dove si vive
non si lavora".
Nel
nostro Paese, invece, risulta assai usuale il ricorso ad un consenso procedurale
ambivalente, avvallato da un iter autorizzativo che, seppur legittimo,
alimenta un ingiustificabile "circolo vizioso" nel quale, se da un lato si
desidera sostenere la tutela della popolazione dai rischi derivanti
dall’esposizione al rumore, dall’altro non si ostacola, limitandolo, lo sviluppo
di aree da questo inquinate. Un pensiero che trova una delle sue più eloquenti
rivelazioni allorquando si accondiscende all’accostamento di luoghi preposti
alla quiete e al silenzio a luoghi rumorosi, e viceversa, così come non di rado
avviene quando sono realizzati complessi residenziali in vicinanza di
infrastrutture o attività rumorose, pubblici esercizi in contesti condominiali
prevalentemente, se non esclusivamente, destinati alla residenza e così via.
Desiderare una cosa, ma anche il suo esatto contrario, non pare possa
rappresentare una soluzione che abbia insito il merito di voler garantire la
razionalizzazione delle risorse ed il miglioramento della qualità della vita.
Si ritiene, piuttosto, che le pretese, legittimamente espresse, possano trovare
appagamento solo in un contesto ad esso corrispondente, che di norma rileviamo
nelle più elementari relazioni, quali quella che: coloro che acquistano casa
hanno la prerogativa di poter vivere il proprio tempo nella quiete e nella
tranquillità, mentre chi lavora desidera poter esercitare serenamente, senza
essere assillati dalle continue lagnanze del vicino, il proprio mestiere.
Entrambe le aspettative vanno opportunamente, oltreché doverosamente, rispettate e
tutelate, affinché il bene dell’uno non abbia a significare le "disgrazie"
dell’altro. Non è forse questo che noi tutti desideriamo?
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