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Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI) tel. 02 86461163 - fax: 02 76020911 @ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it Aggiornata il 20/12/2025 Tribunale di Milano, Sez. IV, Sent. I grado, n. 9566, del 11 dicembre 2025 Giudice monocratico, dott.ssa Susanna Terni
Risultanze dell'istruttoria e responsabilità La CTU ha chiaramente dato atto del superamento dei limiti di normale tollerabilità sia a finestre aperte sia a finestre chiuse per tutti gli alloggi. Attesa la presenza, nel Quartiere Lazzaretto-Melzo di immissioni rumorose correlate alla c.d. movida sin dal maggio del 2021, deve, dunque, esaminarsi se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana. Indubbiamente il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del Comune di Milano. È, infatti, pacifico che ciò che accade nel Quartiere Lazzaretto-Melzo non dipende da eventi organizzati o autorizzati dal Comune, ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate. Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto Comune sulla sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove immissioni provenienti da aree pubbliche; detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 23.05.2023, n. 14209). Il CTU ha dimostrato che le iniziative promosse dal Comune di Milano non si sono ad oggi dimostrate sufficienti a risolvere il problema e non vi è prova che l'Ente abbia adottato le iniziative in suo potere per contrastare le immissioni rumorose correlate alla c.d. movida. In particolare la legge sull’inquinamento acustico attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti volte a tutelare la salute e obbliga il sindaco al controllo sul rispetto della normativa (artt. 9, 14, L.447/1995). Parimenti, il Testo Unico in materia di Enti Locali conferisce al sindaco ampi poteri di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (art. 50, TUEL). Peraltro, lo stesso consulente tecnico ha ipotizzato una serie di misure che, unitamente ad una implementazione dell'attività di controllo possono contribuire a ridurre le conseguenze negative legate al fenomeno della c.d. movida. Sulla base di ciò, è, dunque, evidente, sulla base del criterio del più probabile che non, che la mancata adozione, da parte del Comune di Milano, dei provvedimenti necessari a contrastare il fenomeno della c.d. movida ha esposto i residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. La consulenza tecnica e del corredo documentale prodotto in giudizio dagli attori e dagli intervenuti da cui si evince il disagio dei residenti del c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo risulta evidente che gli stessi siano stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e habitat domestico. Infatti, l'entità dei rumori accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali (in termini analoghi Corte Appello Torino, 13.10.2022, n. 1198). Criterio di liquidazione Quanto al criterio da utilizzarsi per la liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale, appare condivisibile l’orientamento adottato dalla Corte d'Appello di Torino in una pronuncia afferente ad una vicenda analoga a quella per cui è causa. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto opportuno prendere le mosse dal parametro individuato dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo. Conclusioni Ordina al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo. Fissa la somma di denaro dovuta dal Comune di Milano per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del precedente provvedimento la somma di Euro 4,00 giornalieri in favore di ciascuno degli attori e degli intervenuti - a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza. Il Comune di Milano va, quindi, condannato al pagamento in favore di ciascuna attore, .ad una somma pari ad Euro 4.700,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo.
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