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L’art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della “normale tollerabilità”, senza essere giustificate da “esigenze della produzione”, il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che è irrilevante che il proprietario del fondo non coincida con l’autore materiale delle emissioni, né occorre una specifica normativa che configuri un obbligo di cessazione delle stesse a suo carico, essendo detta obbligazione già prevista dall’art. 844 c.c.. Proprio in tema di immissioni acustiche derivanti dalla movida la giurisprudenza ha ritenuto che il mero fatto che la propagazione sonora provenga da persone presenti sulla pubblica via, poiché ivi in transito, o ivi presenti per aver frequentato locali o esercizi commerciali, non esclude la responsabilità del Comune (ente amministrativo) titolare della pubblica via ove risulti che l’ente abbia sì adottato misure per consentire la limitazione del rumore, ma esse non si siano rivelate adeguate ed in definitiva risolutive per riportare le immissioni acustiche al di sotto del limite di cui all’art. 844 c.c. (v. Corte d’Appello di Torino, 13/10/2022, n. 1198). Il fenomeno della movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva dell’amministrazione comunale, ma dall’ aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali presenti nella zona. Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al Comune e la sua responsabilità, essendo in presenza di un obbligo giuridico di impedire un evento. In materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23/05/2023, n. 14209). In specie la condotta omissiva del Comune è stata ritenuta rilevante. Nella sentenza non sono indicati specifici rimedi, ma si precisa che, «tenuto conto della concentrazione di esercizi nei luoghi oggetto di causa, una misura poteva essere individuata nella limitazione del rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di bevande agli esercizi siti nella stessa via, sì da evitare una concentrazione di così tanti locali in un spazio tutto sommato ristretto e limitato, o piuttosto l’irrogazione di sanzioni più severe, con conseguente revoca delle autorizzazioni concesse in caso di violazione».
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