Tar Campania, Sezione V, Sentenza n. 193 del 08 gennaio 2024

(Presidente dott.ssa Maria Abruzzese, Consigliere Estensore dott. Gianluca Di Vita)
 

Il Comune in ordine all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza previste dalla L. n. 447/1995 non può rimanere inerte, ma deve esercitare i poteri di controllo sull'inquinamento acustico.

La suddetta normativa disciplina il potere dei Comuni (art. 14), anche avvalendosi delle Agenzie Regionali dell’Ambiente, in ordine al controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico e prevede, essenzialmente a tutela dell'ordine pubblico, la facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, di richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni (art. 14, comma 3) e di adottare, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9).

La natura del potere pubblico compulsato non esclude che detto intervento possa essere sollecitato nell'interesse di un solo soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce l'emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in capo a chi l'esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo della P.A. di riscontrare l'istanza, in ossequio al canone di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990
.

 

Testo della sentenza

 

 

 

 

 

 

Avv. Luca D.A.L. Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano

Via Carlo Poerio, 15 - 20129 Milano (MI)

tel. 02 86461163 fax: 02 76020911

@ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com

PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it