Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

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Aggiornata il 13/10/2025

 
 

TAR Campania, Sez. V, Sent. n. 6556, del 03 ottobre 2025

Presidente Estensore dott.ssa Maria Abbruzzese, Consigliere dott. Davide Soricelli, Consigliere dott. Gianluca Di Vita

 

 

La Sentenza del Tar Campania 6556/2025 accresce quel percorso virtuoso della giurisprudenza più recente, come emerge da un passo della stessa assai importante.

"Giova al riguardo rammentare che sono di competenza dei comuni “il controllo … del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di esercizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive (cfr. art. 6, comma 1, lett. d) L. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed ancora “l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico” (cfr. lett. e) art. e comma cit.). La competenza del Comune non si limita, tuttavia, a verificare le condizioni iniziali di esercizio delle attività potenzialmente pregiudicanti, ma permane nel tempo, come dimostrato dal successivo art. 9 della legge citata, che abilita all’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di accertata necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente connessa all’inquinamento acustico il Sindaco del Comune e, nell’ambito delle rispettive competenze, e ove necessario, il presidente della Provincia, il presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il ministero dell’ambiente e il presidente del Consiglio dei ministri. Ancora l’art. 14 l. cit. disciplina il potere dei comuni in ordine al controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico e prevede essenzialmente la facoltà di accedere agli impianti e alle sedi delle attività che costituiscono fonte di rumore, di richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni e di adottare, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività (ex art. 9,” Ordinanze contingibili ed urgenti”). Non è superfluo al riguardo ricordare che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la sua indubbia specialità, l’art. 9 della richiamata legge n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una certa situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, dovendosi anche rilevare che anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto (cfr. Cons, di Stato, V, n 6875/2021)".

 

 

 

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