Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

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Aggiornata il 20/06/2026

 
 

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. 20496, del 4 giugno 2026

Presidente dott. Andrea Gentili, Relatore dott.ssa Gaia Emanuela

 

La S.C. ha certificato che il reato di disturbo alla quiete pubblica, proveniente da un locale commerciale, è configurabile anche in una zona già di per sé rumorosa.

In particolare il gestore faceva rilevare che la tipologia acustica della strada del condominio era situata in zona IV laddove il territorio è suddiviso in sei classi acustiche, ciascuna con limiti di emissione e immissione sonora (espressi in decibel ponderati) basati sulle attività circostanti. La classe IV era assegnata ad un’area con alta densità di traffico leggero e commerciale. Pertanto, a suo avviso, la normale tollerabilità non era stata superata e la violazione avrebbe costituito, semmai, semplice illecito amministrativo ex legge 447/1995.

Tuttavia, il reato è stato provato esistente poiché il locale produceva rumori di ogni genere provenienti dall’attività di ristorazione ed anche attraverso il vociare delle persone fino a notte fonda, con il trascinamento di arredi oltre l’orario di chiusura a cui si aggiungevano i rumori prodotti da una cella frigorifera collocata all’interno della chiostrina. Quindi le sorgenti rumorose, compreso il vociare dei clienti, producevano immissioni non conformi alla legge.

 

 

 

» Testo della sentenza