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Il titolare di un esercizio commerciale, in ambito condominiale, proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sequestro preventivo dell'attività a causa dell’impianto di riproduzione musicale con relative casse di amplificazione utilizzato per la diffusione della musica all’interno del locale in violazione dell’art. 659 cod. pen, trattandosi di consumabile con un’unica condotta rumorosa. Il Tribunale aveva dato rilievo alle denunce sporte dai residenti, che avevano segnalato che anche negli anni precedenti vi sarebbero stati rumori incompatibili con il riposo notturno delle persone riferibili all’attività esercitata dalla società ricorrente (diffusione all’esterno di musica ad alto volume, schiamazzi di avventori, rumori molesti provocati dai dipendenti del locale). Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 16966/2026. La configurazione del reato Il primo giudice, in aderenza alla imputazione ed alle complessive risultanze istruttorie, aveva evidenziato la configurabilità della fattispecie del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, essendo emersa un’attività rumorosa proveniente dal locale gestito dalla società ricorrente che, per intensità e durata, superava i limiti di normale tollerabilità (emissioni moleste provocate dalla musica riprodotta con le porte del locale aperte e schiamazzi provenienti dagli avventori e dipendenti del locale. Inoltre, il Tribunale aveva evidenziato, dal contenuto delle denunce sporte dai residenti, che la protrazione di rumori incompatibili con il riposo notturno si era protratta anche negli anni 2024 e 2025 e che, a fronte di tale dato, risultava irrilevante la circostanza, che non fossero stati disposti ulteriori rilievi fonometrici volti ad attestare il superamento dei limiti di legge. Del resto, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Cassazione penale, n. 56430/2017) e che integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all’Autorità od allo “ius excludendi”, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. (Cassazione penale n. 24397/2022). L'esito Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata prevista una condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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