Il datore di lavoro deve redigere
una specifica valutazione dei rischi
Masso Francesca in
Filodiritto
Con Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2005, emanato in esecuzione della Legge
Delega n. 306 del 31.10.2003, lo Stato italiano ha dato attuazione alla
Direttiva 2002/44/CE in materia di tutela della salute dei lavoratori rispetto
al rischio “vibrazioni”.
Il D. Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 al pari della Direttiva, il
cui contenuto (salvo pochissime modifiche) riproduce integralmente, si pone
l’obiettivo di salvaguardare non solo la salute e la sicurezza del lavoratore
nella sua individualità, ma anche di creare una piattaforma di protezione minima
per un rischio professionale che determina annualmente il 5% delle malattie
professionali indennizzate dall’INAIL.
Campo di applicazione
Tutte le attività in cui i lavoratori sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche che l’art. 2
distingue, in ragione della possibile patologia conseguente, in:
-
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, quelle “vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari;
-
vibrazioni trasmesse al corpo intero, quelle “vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
Il D. Lgs. 187/2005 stabilisce, poi, all’art. 3, i VALORI DI
ESPOSIZIONE giornalieri al rischio che distingue in “valori limite” che
rappresentano i valori non superabili, e in “valori di azione” che sono, invece,
quei valori che comportano, per il datore di lavoro, l’applicazione della
normativa in commento.
Vibrazioni trasmesse al sistema
MANO-BRACCIO
il valore limite giornaliero normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
il valore giornaliero di esposizione che fa scattare
l’applicazione della normativa, normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, è fissato in 2,5 m/s2;
Vibrazioni trasmesse al CORPO INTERO
il valore limite giornaliero normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2;
il valore giornaliero di esposizione che fa scattare
l’applicazione della normativa, normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, è fissato in 0,5 m/s2;
L’entrata in vigore della nuova disciplina normativa comporterà,
quale immediata conseguenza (e, in particolare, con decorrenza 1.1.2006 - art.
13 -) l’obbligo, a carico del datore di lavoro, della revisione del documento di
“VALUTAZIONE DEI RISCHI” con specifico riferimento al rischio vibrazioni (art.
4).
Nell’assolvere gli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94
il datore di lavoro, infatti, deve valutare ed, eventualmente, “misurare” i
livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono (o possono essere)
esposti. La “valutazione” [Cioè, come la definisce il legislatore,
“l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad
appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse
le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature”(art. 4,
nonché allegato I)] è stata dallo Stato italiano distinta dalla “misurazione”
dei livelli di vibrazione [Misurazione che “… richiede l’impiego di attrezzature
specifiche e di una metodologia appropriata” (art. 4, nonché allegato I)] che è
stata introdotta come misura solo “eventuale” . Il datore di lavoro, infatti,
potrà fare riferimento, per la valutazione del rischio, alle informazioni sulla
probabile entità delle vibrazioni fornite dalle banche dati dell’ISPESL (che
saranno disponibili anche via internet) o delle Regioni o del CNR, nonché alle
indicazioni fornite dagli stessi costruttori o fornitori e, solo in mancanza di
tali informazioni, dovrà ricorrere alla “misurazione”.
Al fine della valutazione del rischio, inoltre, il datore di lavoro deve tener
conto:
-
del livello, del tipo e della durata della esposizione, ivi
inclusa l’esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
-
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione sopra
indicati;
-
degli eventuali effetti sulla sicurezza e sulla salute di
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
-
degli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o
altre attrezzature;
-
delle informazioni fornite dal costruttore;
-
dell’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
il rischio;
-
del prolungamento del periodo di esposizione;
-
delle condizioni di lavoro particolari, come le basse
temperature;
-
delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Come previsto anche dall’art. 4 D.Lgs. 626/1994, la valutazione
dei rischi deve essere “documentata” e, nel caso specifico, può contenere, a
norma dell’art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 187/2005 la “giustificazione che la natura
e l’entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non
necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.
Nonostante la
non chiara formulazione della norma, si ritiene che l’inserimento della c.d.
“giustificazione” (concetto introdotto con il D. Lgs. 25/2002 in materia di
esposizione agli agenti chimici) debba avvenire solo nel caso il rischio
vibrazione si riveli (sulla base di una valutazione preliminare) inesistente (o
i livelli valutati siano inferiori ai livelli di azione e, pertanto, non
importino l’applicazione della normativa in esame). Ciò comporta, come ulteriore
e importante conseguenza, l’obbligo a carico del datore di lavoro di procedere,
in ogni caso, alla “valutazione dei rischi vibrazione” anche in ipotesi di
rischio prevedibilmente assente (nel qual caso la valutazione, se confermerà
l’assenza di rischio, sarà “giustificata”).
La valutazione dei rischi così predisposta dovrà essere
periodicamente aggiornata e, in particolare, dovrà essere revisionata nel caso
vi siano stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano
la necessità.
La mancata osservanza da parte del datore di lavoro (e, per
alcune fattispecie, del dirigente) delle norme in materia di valutazione dei
rischi, redazione e revisione del relativo documento è sanzionata penalmente
(art. 12) con l’arresto (da tre a sei mesi) e l’ammenda da € 1.500,00 a €
4.000,00.
Dall’applicazione della norma in commento discendono, infine, in
capo al datore di lavoro, ulteriori obblighi tra cui:
l’attuazione di un programma di prevenzione e protezione volto a
ridurre al minimo i livelli di esposizione (art. 5);
l’obbligo di provvedere ad una adeguata formazione e informazione
del lavoratore (art. 6);
l’obbligo di una adeguata sorveglianza sanitaria (articoli 7 e
8).
L’entrata in vigore degli obblighi di misurazione e valutazione
del rischio è stata prevista con decorrenza 1° gennaio 2006.
Viene, invece, differita al 6 luglio 2010 l’entrata in vigore
delle disposizioni concernenti l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione, “in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure
organizzative messe in atto” (art. 13). Alle medesime condizioni e limitatamente
al settore agricolo e forestale, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione, entra in vigore il 6 luglio 2014 (art. 13).
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