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Il datore di lavoro deve redigere una specifica valutazione dei rischi

Masso Francesca in Filodiritto

 

Con Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2005, emanato in esecuzione della Legge Delega n. 306 del 31.10.2003, lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2002/44/CE in materia di tutela della salute dei lavoratori rispetto al rischio “vibrazioni”.

Il D. Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 al pari della Direttiva, il cui contenuto (salvo pochissime modifiche) riproduce integralmente, si pone l’obiettivo di salvaguardare non solo la salute e la sicurezza del lavoratore nella sua individualità, ma anche di creare una piattaforma di protezione minima per un rischio professionale che determina annualmente il 5% delle malattie professionali indennizzate dall’INAIL.

 

Campo di applicazione

Tutte le attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche che l’art. 2 distingue, in ragione della possibile patologia conseguente, in:

  1. vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, quelle “vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

  2. vibrazioni trasmesse al corpo intero, quelle “vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

 

Il D. Lgs. 187/2005 stabilisce, poi, all’art. 3, i VALORI DI ESPOSIZIONE giornalieri al rischio che distingue in “valori limite” che rappresentano i valori non superabili, e in “valori di azione” che sono, invece, quei valori che comportano, per il datore di lavoro, l’applicazione della normativa in commento.

 

Vibrazioni trasmesse al sistema MANO-BRACCIO

il valore limite giornaliero normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;

il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’applicazione della normativa, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato in 2,5 m/s2;

 

Vibrazioni trasmesse al CORPO INTERO

il valore limite giornaliero normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2;

il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’applicazione della normativa, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato in 0,5 m/s2;

 

L’entrata in vigore della nuova disciplina normativa comporterà, quale immediata conseguenza (e, in particolare, con decorrenza 1.1.2006 - art. 13 -) l’obbligo, a carico del datore di lavoro, della revisione del documento di “VALUTAZIONE DEI RISCHI” con specifico riferimento al rischio vibrazioni (art. 4).

Nell’assolvere gli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro, infatti, deve valutare ed, eventualmente, “misurare” i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono (o possono essere) esposti. La “valutazione” [Cioè, come la definisce il legislatore, “l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature”(art. 4, nonché allegato I)] è stata dallo Stato italiano distinta dalla “misurazione” dei livelli di vibrazione [Misurazione che “… richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata” (art. 4, nonché allegato I)] che è stata introdotta come misura solo “eventuale” . Il datore di lavoro, infatti, potrà fare riferimento, per la valutazione del rischio, alle informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni fornite dalle banche dati dell’ISPESL (che saranno disponibili anche via internet) o delle Regioni o del CNR, nonché alle indicazioni fornite dagli stessi costruttori o fornitori e, solo in mancanza di tali informazioni, dovrà ricorrere alla “misurazione”.


Al fine della valutazione del rischio, inoltre, il datore di lavoro deve tener conto:

  1. del livello, del tipo e della durata della esposizione, ivi inclusa l’esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

  2. dei valori limite di esposizione e dei valori di azione sopra indicati;

  3. degli eventuali effetti sulla sicurezza e sulla salute di lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

  4. degli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

  5. delle informazioni fornite dal costruttore;

  6. dell’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre il rischio;

  7. del prolungamento del periodo di esposizione;

  8. delle condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;

  9. delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

 

Come previsto anche dall’art. 4 D.Lgs. 626/1994, la valutazione dei rischi deve essere “documentata” e, nel caso specifico, può contenere, a norma dell’art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 187/2005 la “giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”.

Nonostante la non chiara formulazione della norma, si ritiene che l’inserimento della c.d. “giustificazione” (concetto introdotto con il D. Lgs. 25/2002 in materia di esposizione agli agenti chimici) debba avvenire solo nel caso il rischio vibrazione si riveli (sulla base di una valutazione preliminare) inesistente (o i livelli valutati siano inferiori ai livelli di azione e, pertanto, non importino l’applicazione della normativa in esame). Ciò comporta, come ulteriore e importante conseguenza, l’obbligo a carico del datore di lavoro di procedere, in ogni caso, alla “valutazione dei rischi vibrazione” anche in ipotesi di rischio prevedibilmente assente (nel qual caso la valutazione, se confermerà l’assenza di rischio, sarà “giustificata”).

La valutazione dei rischi così predisposta dovrà essere periodicamente aggiornata e, in particolare, dovrà essere revisionata nel caso vi siano stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità.

La mancata osservanza da parte del datore di lavoro (e, per alcune fattispecie, del dirigente) delle norme in materia di valutazione dei rischi, redazione e revisione del relativo documento è sanzionata penalmente (art. 12) con l’arresto (da tre a sei mesi) e l’ammenda da € 1.500,00 a € 4.000,00.

Dall’applicazione della norma in commento discendono, infine, in capo al datore di lavoro, ulteriori obblighi tra cui:

l’attuazione di un programma di prevenzione e protezione volto a ridurre al minimo i livelli di esposizione (art. 5);

l’obbligo di provvedere ad una adeguata formazione e informazione del lavoratore (art. 6);

l’obbligo di una adeguata sorveglianza sanitaria (articoli 7 e 8).

 

L’entrata in vigore degli obblighi di misurazione e valutazione del rischio è stata prevista con decorrenza 1° gennaio 2006.

Viene, invece, differita al 6 luglio 2010 l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione, “in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto” (art. 13). Alle medesime condizioni e limitatamente al settore agricolo e forestale, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione, entra in vigore il 6 luglio 2014 (art. 13).

 

 

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