Metodologia di misura
Il
rumore prodotto dal traffico ferroviario presenta caratteristiche
predeterminate. Dalla misura dei livelli di rumorosità prodotti dai transiti dei
convogli sulle 24 ore è possibile ricavare dei dati significativi per
considerazioni su periodi temporali estesi. Ciò deriva dalla ripetitività
giornaliera del servizio ferroviario in termini di flusso di traffico, tipo e
composizione dei convogli e velocità media di transito.
Il
rumore ferroviario è caratterizzato da eventi singoli, corrispondenti al
passaggio dei convogli, aventi durata variabile in funzione della loro
lunghezza. La determinazione del rumore ferroviario si focalizza pertanto nella
misurazione, il più possibile accurata, dei livelli sonori dei suddetti eventi.
In Italia, con il Decreto 16 marzo 1998 è stata introdotta la metodologia
specifica per il rilevamento della rumorosità prodotta dal traffico ferroviario.
Il rumore ferroviario concorre ala raggiungimento dei valori limite assoluti di
immissione solo se i ricettori sono esterni alle fasce di pertinenza, definite
dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, mentre all'interno di queste fasce deve
essere considerato singolarmente e confrontato con i limiti definiti
all'articolo 4.
Il
parametro acustico di base per la descrizione dell'energia sonora contenuta in
un evento e il SEL, denominato anche LAE
(livello di esposizione sonora di eventi discreti), definito nella norma ISO
1996/1-1982 come il livello di un rumore continuo stazionario che, mantenuto per
un intervallo di tempo pari a un secondo, ha la stessa energia sonora prodotta
dal singolo evento nell'intervallo temporale in cui esso si è manifestato.
Dai
livelli LAE riconosciuti come
associabili al passaggio di treni si determina il livello LAeq,TR
per il definito tempo di riferimento mediante la seguente relazione:

in cui
n è il numero dei treni transitati nel prescelto tempo TR (diurno o notturno) e
K è un fattore di correzione pari a 47,6 per il periodo diurno (ore 6-22) e a
44,6 per il periodo notturno (ore 22-6). I valori ricavati devono essere
confrontati con i limiti previsti dalla normativa.