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Ultimo aggiornamento: 07 marzo 2021

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La risposta della Redazione

 

 

...Si applicano i valori assoluti (limiti della Classificazione Acustica) quando il rumore è generato da un pubblico esercizio?

 

Egregio signore,

per riuscire ad offrire risposta al Suo quesito è necessario analizzare i combinati disposti in capo all’art. 2, c. 1, lettera f) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e all’art. 3, c. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, entrambi i riferimenti concernenti la definizione dei valori limite assoluti di immissione.

Partiamo con la definizione indicata dall’art. 2 della citata Legge quadro, la quale sancisce che i valori limite di immissione definiscono il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Mentre, l’art. 3 del menzionato decreto indica che tali valori limite sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Entrambi i riferimenti normativi citati, dunque, fanno esclusivo riferimento a qualsiasi tipo di sorgente sonora, fatta esclusione per le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, essendo queste assoggettate al rispetto dei limiti attribuiti dai specifici decreti attuativi, sempreché il ricettore esaminato ricada all’interno di una delle rispettive fasce di pertinenza.

Ne consegue che il rumore generato da un pubblico esercizio, qualora individuato quale specifica sorgente sonora causa del potenziale inquinamento acustico, è assoggettato al rispetto sia dei valori limite differenziali di immissione, di cui all’art. 4, c. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, sia dei valori limite assoluti di immissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio e, qualora tale attività dovesse ricadere all’interno della fascia di pertinenza stradale, anche ai valori limite di emissione, parimenti a quanto previsto dall’art. 3, c. 3 al citato d.P.C.M..

Pur tuttavia, dovrà essere posta attenzione affinché, la verifica dei valori differenziali faccia esclusivo riferimento al tempo di misura (TM), rappresentativo del fenomeno sonoro da verificare e la misura sia eseguita all'interno dell'ambiente abitativo, a finestre aperte o a finestre chiuse a seconda di quale che sia la condizione di rumore più gravosa. Mentre, la verifica di quelli assoluti (emissione/immissione) dovrà essere opportunamente ricondotta all’intero tempo di riferimento (TR), ossia ad un periodo di 16 ore, qualora rappresentativo del periodo di riferimento diurno (06-22), o di 8 ore, qualora rappresentativo di quello notturno (22-06), e la misura dovrà venire eseguita all'esterno di tale ambiente, ossia in facciata all'edificio.

Infine, qualora il disturbo rumoroso lamentato avesse origine dal vociare degli avventori, con urla e schiamazzi, che stazionano sulla pubblica via, la valutazione della condotta va opportunamente ricondotta all'interno dell'assunto in capo all'art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e l'eventuale attribuzione delle responsabilità viene demandata ad un esame sub iudice da parte dell'Autorità Giudiziaria all'uopo interessata del caso.

 

 

 

 

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