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of Silence

Ultimo aggiornamento: 09 marzo 2024

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

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Domande frequenti

A cura di Franco Pacini

 

Consulente Tecnico del Tribunale di Genova

Tecnico Competente in Acustica Ambientale e Tecnico Acustico - Certificato CICPND livello 3

 

 

Le risposte fornite dall'autore sono state raccolte e suddivise per argomento per offrire un utile supporto per fronteggiare il disturbo da rumore.

 

Attenzione! I riferimenti normativi citati potrebbero non essere aggiornati

 

Ambienti di lavoro

 

punto elenco

Lavoratori stagionali nella valutazione del D.Lgs. n. 195/06

punto elenco

Rumorosità apparecchi d'ufficio

punto elenco

Rumorosità computer

punto elenco

Tabella livelli di rumore dei macchinari

punto elenco

Valori dei livelli di rumore da indicare nel libretto delle macchine industriali

punto elenco

Valutazione del rischio vibrazioni prodotto dall'uso di martelli

punto elenco

Valutazione delle vibrazioni sul corpo intero

punto elenco

Vibrazioni da compressori

 

 

Attività rumorose

 

punto elenco

Emissioni da un autolavaggio con distributore carburante

punto elenco

Kartodromo

punto elenco

Lavanderia sotto casa

punto elenco

Manifestazioni organizzate dal Comune

punto elenco

Motoseghe per il taglio della legna

punto elenco

Musica della sala fitness

punto elenco

Pompa di raffreddamento con motore

punto elenco

Pubblicità tramite altoparlanti su veicoli

punto elenco

Rumore attività artigianale

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Rumore degli sbandieratori

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Rumore panettiere

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Rumorosità asilo nido

punto elenco

Rumorosità campo da tennis

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Rumorosità campo da calcio

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Rumorosità da cantiere edile

punto elenco

Rumorosità da locali commerciali

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Rumorosità da motore aspirante acqua da rete urbana

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Rumorosità da palestra

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Rumorosità da parco giochi

punto elenco

Spari con fucile da caccia

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Suono delle campane

 

 

Consulenza tecnica

 

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Compenso economico per consulenza tecnica

punto elenco

Esempio di quesito che il Giudice può porre al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per la valutazione delle immissioni sonore

punto elenco

Requisiti del consulente tecnico di parte (CTU) nei contenziosi civili

 

 

Infrastrutture

 

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Abitazioni in prossimità di strade

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Interventi di mitigazione nelle aree comprese nelle fasce di pertinenza prive di abitazioni

punto elenco

Come viene misurata la fascia territoriale di pertinenza?

punto elenco

Inquinamento acustico causato da una grata stradale

punto elenco

Limiti di immissione in fascia di pertinenza di infrastrutture

punto elenco

Motociclette rumorose

punto elenco

Rumore da traffico veicolare e disciplina art. 844 c.c.

punto elenco

Rumore pulizia delle strade

 

 

Isolamento acustico

 

punto elenco

Certificazione acustica degli edifici

punto elenco

Come considerare l'isolamento acustico della copertura

punto elenco

Come poter rivendicare lo scarso isolamento acustico dell'edificio

punto elenco

Edifici costruiti in vicinanza di infrastrutture. Obblighi del titolare del permesso di costruire

punto elenco

Il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 è stato sospeso?

punto elenco

Impianto acqua sanitaria

punto elenco

Isolamento acustico dei locali mansardati

punto elenco

Isolamento acustico di facciata

punto elenco

Opere edilizie soggette alla valutazione dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997

punto elenco

Quali ambienti abitativi sono soggetti alla verifica dei requisiti acustici?

punto elenco

Requisiti acustici passivi

punto elenco

Requisiti acustici passivi di un nuovo edificio

punto elenco

Risarcimento per scarso isolamento dell'edificio

punto elenco

Rumore da calpestio

punto elenco

Rumore da calpestio del solaio di separazione del garage

punto elenco

Software per calcolo isolamento acustico degli edifici

punto elenco

Verifica del rumore da calpestio di un solaio

punto elenco

Verifica isolamento acustico di facciata delle mansarde

 

 

Normativa

 

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Applicazione della Legge n. 447/95 per le Regioni a statuto speciale

punto elenco

Articolo 844 c.c.

punto elenco

Centro commerciale, è vincolato al limite differenziale?

punto elenco

La certificazione acustica di un impianto rumoroso e il rispetto dei valori di inquinamento acustico

punto elenco

L'applicabilità dell'art. 844 dopo l'art. 13 della L. 13/2009

punto elenco

Regolamenti edilizi comunali in relazione alla legge n. 447/95

punto elenco

Valutazioni previsionali di rumore nel caso in cui il proprietario dell'attività coincida con il proprietario dell'abitazione

 

 

Pubblici esercizi

 

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Birreria che fa musica dal vivo e discoteca

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Discoteca davanti casa

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Emissioni sonore provocate da bar

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Orari dei bar

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Pub di fronte al bad and breakfast

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Pub-pizzeria

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Rumore bar sotto casa

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Rumore della musica "live" di un ristorante

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Rumore pizzeria

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Rumore vociare della clientela di un esercizio pubblico

punto elenco

Rumorosità da ristorante

 

 

Rumori in casa

 

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Abbaiare dei cani

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Adempimenti dell'amministratore condominiale nel caso di lamentele

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Caldaia rumorosa

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Canto del gallo

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Condizionatori rumorosi

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Disturbo della quiete per latrati dei cani del vicino

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Disturbo in condominio

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Locale autoclave

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Operazioni di giardinaggio (tosaerba, decespugliatori e aspira-foglie)

punto elenco

Pianoforte al piano di sopra

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Raglio di asini

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Rumore di una band che suona nelle cantine di un condominio

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Rumore condizionatore d'aria

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Rumore impianto di condizionamento

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Rumore macchina da cucire

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Rumori dovuti ad attrezzi ginnici per la boxe appartamento adiacente

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Rumorosità da impianti di condizionamento

punto elenco

Sala prove in un condominio

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Strumenti musicali in condominio

punto elenco

Suonare in garage

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Urla in condominio

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Uso della batteria in casa

punto elenco

Uso di strumenti musicali all'interno di condomini

punto elenco

Volume televisione del vicino

 

 

Strumentazione e tecniche di misura

 

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Assicurazione della strumentazione

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Calcolo del LAeq

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Centrale elettrica

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Colpi dei sassi sul parabrezza possono causare un danno uditivo?

punto elenco

Determinazione del criterio differenziale per impianti attivi sulle 24h

punto elenco

Fattore vento nei rilievi fonometrici

punto elenco

Fuochi d'artificio

punto elenco

Impianto fotovoltaico

punto elenco

Incertezza degli strumenti di misura nelle misure di rumore ambientale

punto elenco

Incertezza nel calcolo del livello di esposizione giornaliero

punto elenco

Inquinamento acustico parco eolico

punto elenco

Metodo di valutazione del criterio comparativo ai sensi art. 844 c.c.

punto elenco

Misure secondo D.M. 16 marzo 1998

punto elenco

Requisiti della strumentazione per le indagini fonometriche ai sensi del D.Lgs. n. 195/06

punto elenco

Requisiti della strumentazione per le indagini fonometriche ai sensi della Legge n. 447/95

punto elenco

Scelta della strumentazione di rilevazione

punto elenco

Valutazione impatto acustico locale esistente

punto elenco

Valutazione di impatto acustico nuova attività

 

 

 

 

 

Ho da poco acquistato una casa che si trova sopra un panaio. Il problema non sono tanti i macchinari che sono comunque in funzione tutta la notte e si sentono ma le voci e il campanello che dalle prime ore dalle 5.30 si sentono e ci svegliano (anche con tappi nelle orecchie). Essendo un edificio molto vecchio è come se li avessi in camera, letteralmente, sento proprio i discorsi. Non so se dipende dal loro soffitto o la canna fumaria...La casa si trova in una zona residenziale con fondi artigianali al piano terra in alcune case. Come posso fare per rilevare il rumore e come per risolvere in buone maniere?

 

Partiamo dalle cose apparentemente semplici. Rilevare il rumore. Le misure di rumore vanno effettuate da un buon tecnico che effettui una registrazione grafica degli eventi e possibilmente anche una registrazione audio delle misure non presidiate, dalle quali poi partire con le analisi del caso (riascolto compreso), ovvero determinare se ci sono i superi della normale tollerabilità e la tipologia e caratterizzazione acustica del disturbo. Le misure vanno fatte dove ha il maggiore disturbo. Per risolvere in "buone maniere" il suo problema direi che è ancora più difficile perche dipende tantissimo dalla collaborazione vera che può avere da coloro che producono i disturbi. Per poter dare delle indicazioni basilari bisognerebbe fare un sopralluogo ed individuare sia le sorgenti ed il loro utilizzo e verificare se fosse possibile effettuare una adeguata insonorizzazione ai locali dai quali parte il disturbo oppure procedere ad isolare dalle vibrazioni con degli opportuni antivibranti i macchinari presenti. La trasmissione per via solida è sicuramente la più difficile da ridurre o isolare e può essere tutto e niente, dalla trasmissione del rumore attraverso la canna fumaria ai vincoli legati ai macchinari presenti, alla tipologia dei soffitti.

 

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Nei giardini vicino a casa, per tre ore dalle 10 alle 13 di mattina, vengono eseguite potature su piante d’olivo, leccio e siepi varie, oltre a tagli di prati. Questi lavori vengono eseguiti da una ditta specializzata, che impiega tosaerba, decespugliatori e aspira-foglie con motori a scoppio. A finestre chiuse l’accelerazione dei macchinari disturba molto. A finestre aperte la situazione e’ ancora peggiore. La mia zona è considerata dal Comune in Classificazione Residenziale - Classe II (residenziale). Credo che se si utilizzasse macchinari elettrici il problema potrebbe essere se non risolto comunque migliorato. La pregherei di farmi sapere cosa ne pensa e in caso di contenzioso (che non mi auguro) cosa potrei fare.

 

Certamente se venissero utilizzate attrezzature elettriche farebbero meno rumore, ma questo non vale per tutte le attrezzature. Il tagliaerba sicuramente, anche se ne esistono a motore ma silenziati. Per le motoseghe o i tagliasiepi è più difficile, ma spero proprio che le siepi non vengano tagliate tutti i giorni. Per i soffiatori o aspira foglie è il contrario, quelli elettrici in certi casi sono più rumorosi. La situazione acustica può essere sicuramente migliorata prediligendo apparecchiature nuove ed in buono stato e diminuire i livelli di emissione anche con una differente programmazione dei lavori, concentrando le operazioni più rumorose per brevi periodi ed eventualmente concordandole con lei. Per quanto riguarda l'eventuale contenzioso, per poter partire è necessario conoscere i livelli di rumore a finestre aperte e chiuse che lei riceve nel suo appartamento rispetto al rumore di fondo/residuo e poi decidere se intraprendere un'azione di tipo ambientale-amministrativa o giurisprudenziale, o tutte e due.

 

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Abito in Sicilia in una località chiamata Alcamo Marina, frazione del comune di Alcamo (TP). La nostra abitazione è situata vicino al mare e l'anno scorso in un'area situata a poche decine di metri da noi è stato inaugurato un pub-pizzeria adibito anche a feste di compleanno, ricevimenti, etc. Come avrà già capito, per noi è iniziato un incubo perché da maggio a ottobre, la musica e i festeggiamenti del locale non ci permettono di riposare durante la notte e a volte anche di giorno soprattutto nel fine settimana. Cosa ci consiglia di fare? A quanto pare il Comune ha emesso un'ordinanza con i limiti di orario e db che le attività devono rispettare ma ogni volta che chiamiamo le forze dell'ordine ci rispondono che loro non hanno l'attrezzatura specifica per rilevare l'intensità del rumore e quindi dicono che sono impossibilitati a multarli. In più l'ordinanza sembra sia valida solo per i locali del comune di Alcamo (distante 7 km dal mare) mentre non è applicabile per quelli di Alcamo Marina perchè ricadenti nel gruppo di "strutture balneari".

 

Innanzi tutto bisogna capire perché in Alcamo Marina pur facente parte dello stesso Comune, e nello stesso territorio Italiano, non si dovrebbero applicare le leggi nazionali. Quindi Alcamo Marina non è esentata. A livello nazionale e legislativo il territorio è suddiviso in zone, quindi bisogna vedere in quale zona Lei ricade. In funzione della zona in cui risiede esistono dei limiti assoluti di rumore che non devono essere superati, MA INDIPENDENTEMENTE dalla zona in cui risiede esistono dei limiti DIFFERENZIALI diurni e notturni che devono essere rispettati e fatti rispettare (a cura del Comune e sotto la responsabilità in solido del Sindaco). Bisogna anche verificare su quale base questi eventi che Lei descrive, sono stati autorizzati e se è vigente o meno un regolamento acustico, che dovrebbe essere finalizzato alla tutela delle persone. Bisogna vedere anche se il Comune ha concesso delle deroghe e su quale base (es. valutazione previsionale d'impatto acustico?) Su queste basi, se le ARPA o il Comune non intervengono nemmeno dal punto di vista strumentale, sicuramente l'unico mezzo che ha è quello di rivolgersi ad un bravo professionista che le possa fare attraverso un accertamento sperimentale preventivo, una perizia giurata riguardante i superi che lei subisce sia dal punto di vista legislativo sia dal punto di vista giurisprudenziale con registrazioni grafiche degli eventi. La valutazione del rumore di tipo immissivo che Lei riceve a questo punto deve essere fatta sia con il criterio DIFFERENZIALE ambientale sia con il criterio COMPARATIVO giurisprudenziale (che è molto più restrittivo). Una volta "fotografato" il clima acustico, il secondo passo è quello di fare un esposto scritto e circostanziato al Comune (che a questo punto non può ignorare od omettere i suoi appelli) e di rivolgersi ad un legale procedendo legalmente contro sia in sede penale sia civile, accentrando le attenzioni sul NON rispetto dei limiti e sui controlli che il Comune avrebbe dovuto fare o far fare.

 

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Abito in un condominio, il mio sottoinquilino contesta la mia attività di suonare la chitarra con o senza amplificatore (2 watt transistor, in pratica la tv è più rumorosa), anche rispettando le fasce orarie. Non è stato fatto ancora il regolamento condominiale. Posso esercitare la mia passione dalle ore 8-14 e 16-22?

 

L'impiego di strumenti musicali all'interno di contesti abitativi privati, quali sono i condomini, è soggetto al rispetto delle regole di condominio o in sua assenza, come da Lei segnalato, dal regolamenti di igiene o di polizia locale adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera e) della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", i quali riportano le fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'impiego di tali strumenti. Al di fuori di questi specifici contesti, qualora richiesto, potrà essere demandato alla valutazione del Giudice, in relazione all'assunto in capo all'art. 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, o dell'art. 659 C.P. concernente il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, disporre di opportune limitazioni sia nell'ambito degli orari o, se del caso, dell'intensità dei livelli prodotti, sempreché questi eccedano la soglia della c.d. "normale tollerabilità" (ambito civile) o dispieghino i propri effetti nei confronti di una pluralità di soggetti esposti (ambito penale). Pare quindi opportuno voler dapprima verificare la presenza di eventuali limitazioni presso l'Amministrazione locale e, in ogni caso, definire una via conciliativa con il vicino disturbato, al fine di concordare orari e modalità di esercizio della Sua attività.

 

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La mattina dalle 09.30 alle 09.45, esclusa la domenica, la società posta al piano terra usa autoincentivarsi all'inizio della loro attività con musica e schiamazzi. Come posso difendermi legalmente da questo tipo di rumore che arriva nella mia abitazione anche se limitatamente ai 15 minuti mattutini, posso avvalermi del criterio di tollerabilità e a quale figura professionale mi posso avvalere?

 

Essendo questa un’attività che opera all'interno di un contesto condominiale, la stessa è obbligata, per prima cosa, a sottostare alle regole di condominio. Quindi, è demandato all'organo di condominio, rappresentato dall'assemblea e del suo amministratore, il compito di tentare di risolvere i termini della lite. In alternativa, potrà essere fatta rivalsa all’organismo amministrativo, chiedendo l'intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), o a quello del Tribunale civile, in relazione all’assunto in capo all'art. 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste. In questo ultimo caso, pare utile voler affidarsi, preventivamente, ad un consulto legale attraverso il quale valutare con attenzione le eventuali azioni da intraprendere, non ultima quella di tentare una via conciliativa, affidando ad un mediatore il compito di rappacificare le parti attraverso l'individuazione di adeguate misure contenitive del rumore, fra le quali la sospensione di tale pratica quotidiana.

 

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Vivo in un appartamento in una strada chiusa e che affaccia su un parco. La figlia dei miei vicini del piano di sopra suona il piano dalle 18.00 alle 19.30 tutti i giorni e di domenica suona dalle 16.00 in poi. Io so che molti pianisti hanno perso in tribunale perché superavano i decibel consentiti dalla legge nonostante rispettassero gli orari condominiali. So anche che esiste una nuova legge, la 13/2009, art. 6-ter, con cui la normale tollerabilità ex art. 844 C.C. in materia di acustica è stata rimandata alla specifica legislazione in materia di acustica. Con una perizia fonometrica riuscirei a vincere la causa?

 

Sicuramente con una causa civile vincerebbe, in quanto i due discorsi, quello amministrativo e quello giuriprudenziale, non sono tra loro correlati, ed i metodi di analisi, differenti. Tuttavia i costi di una causa sono elevati, credo che ormai tra tecnici e legali si superino i 5.000. In alternativa potrebbe cercare di convincere i vicini ad effettuare degli interventi di insonorizzazione, da parte di una ditta però di sua fiducia, o comunque facendo verificare le proposte da un tecnico di sua fiducia, in modo da cercare di risolvere la situazione. Solitamente il costo degli interventi è vicino a quello della causa, solo che in questo caso il problema si risolverebbe.

 

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Considerato il costo delle misurazioni fonometriche effettuate da terzi, vorrei sapere che valore possono avere quelle effettuate da me con un fonometro di classe 2 dal prezzo non proibitivo, dato che la differenza sostanziale tra un fonometro di classe 1 e classe 2 è la precisione: entro ±0,7 dB per la classe 1, ±1 dB per la classe 2, sul totale dei decibel misurati. Sebbene la normativa italiana preveda l'impiego di fonometri di classe 1, non trova che l'impiego di un fonometro di classe 2 sia del tutto ininfluente rispetto alla classe 1 quando le emissioni superano di molti decibel il consentito?

 

Dal punto di vista ambientale e giurisprudenziale le misurazioni se effettuate con fonometri in classe 2 non hanno nessun valore. Per quanto riguarda le indicazioni sul metodo credo che lei intenda la vera e propria analisi del rumore soprattutto quella in frequenza, e le garantisco che non è sufficiente avere solo il dB(A) alla sorgente per poterla identificare. Nel caso migliore l’incertezza standard di un buon fonometro classe 1 è ±0,7 dB e per un classe 2 è ±1,5dB, invece i metodi di calcolo dell’incertezza da attribuire ai livelli sonori continui equivalenti, al livello di esposizione giornaliera o settimanale e al livello sonoro di picco sono riportati nei punti 13, 14 e nell’appendice C della UNI EN ISO 9612:2011. Vede, le parlo di incertezza quando lei mi parla di precisione, ma d’altra parte la lingua italiana ben si presta a creare dubbie interpretazioni, come del resto sarebbe più efficace parlare di accuratezza, ma su questo argomento di discussioni ce ne sono quante ne vogliamo. Un fonometro in classe 2 ha un’incertezza di misura di ±1,5dB quindi vuol dire che si possono avere in assoluto anche differenze di 3dB e nel complesso fornisce solo dei valori indicativi del rumore, senza contare l’utilizzo dei filtri di pesatura e dei terzi di banda d’ottava.

 

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Con l'arrivo dell'estate il Comune ha incominciato ad autorizzare festeggiamenti notturni in piazza ove io abito che si protraggono spesso fino alle 3 di notte. La cosa singolare è che il comune emette ordinanze di blocco stradale appunto fino alle tre di notte e gli organizzatori pensano bene di somministrare musica disco a tutto volume fino a quell'ora. Cosa posso fare per ottenere che un tale strazio possa cessare o quantomeno ridursi fino all'una di notte e non fino alle tre?

 

Beh non è una cosa proprio singolare, in quanto le tradizioni popolari fanno parte della nostra storia. Tuttavia lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui alla L.447/1995 (e d.P.C.M. 14 novembre 1997) e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale. Il Comune può concedere autorizzazioni in deroga, anche ai valori limite, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo, comunque, che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre l'inquinamento acustico. In pratica la prima cosa che lei deve fare è parlarne con l’Amministrazione Comunale e verificare se il suo Comune è dotato di un regolamento acustico poi, sulla base dei livelli che lei riceve decidere sul da farsi.

 

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Per quanto riguarda i ricettori, nelle aree pertinenziali, le fasce coltivate e quelle pubbliche devono essere considerate alla stregua delle abitazioni. Si può infatti dimostrare che nelle aree coltivate (uliveti, orti, frutteti, ecc.) il rumore è più elevato che presso le case stesse.

 

La maggiore o minore tutela delle aree a verde pubblico od aree agricole coltivate è compito del Comune, nella redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica sono stabilite le aree omogenee, la legge nazionale per le Autostrade risulta un vincolo superiore, ma l'omogeneità delle aree può essere estratta dal PCCA. E' evidente che la Legge nazionale è di livello superiore. Il caso specifico potrebbe essere complesso. Alcune normative stabiliscono un discrimine temporale per il rischio sulla salute (4 ore di permanenza continuativa corrispondono alla qualificazione di ambiente di vita) e normalmente per le attività agricole di conduzione di un fondo agricolo si riesce a dire che non si hanno superamenti delle 4 ore giornaliere. Il Comune può agire (in genere vi sono accordi politici tra le parti) nella redazione dei piani di risanamento acustico. In tutte le aree dove siano rilevati livelli di rumore (compatibili o meno con la normativa) che generano disturbo alle popolazioni con possibile danno fisico possono essere previsti adeguati sistemi di riduzione della rumorosità ambientale per rendere compatibili le aree con le attività disturbanti. Credo che l'azione del comitato debba svilupparsi proprio sul piano politico chiedendo un piano di risanamento acustico dell'area, studiando le diverse soluzioni per risolvere i diversi piani che interagiscono (Rumore, Paesaggio, Costo, etc.).

 

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Come viene misurata la fascia territoriale di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie?

 

Nel caso della ferrovia la fascia territoriale di pertinenza è normalmente misurata dal bordo interno della rotaia più esterna, in analogia per Autostrade la fascia di pertinenza dovrebbe essere misurata dal bordo esterno della carreggiata stradale (banchina esclusa). Negli svincoli o nei raccordi ciascun bordo esterno diviene quello più esterno. E' vero che anche le aree pertinenziali devono essere protette, ma se è ammissibile l'intervento al ricettore (e con questo si intende l'intervento sugli infissi o simili) ciò giustifica una minore considerazione delle aree pertinenziali rispetto agli ambienti interni.

 

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Volevo chiedere quale comportamento stanno assumendo i magistrati successivamente all'entrata in vigore della L 13/2009 e più precisamente del contraddittorio art. 6-ter secondo cui nei rapporti tra privati non deve essere più applicato il limite giurisprudenziale dei 3 dB sul rumore di fondo ma il criterio differenziale previsto dai criteri attuativi della legge quadro sull'inquinamento acustico. Esistono sentenze precise in merito?

 

Nel suo caso non è cambiato nulla ed in ogni caso non cambierebbe nulla poiché vi sono in merito alcune sentenze che chiariscono l'argomento, quali la 2010-Trib_Genova_RG11869-04_26042010 -Trib Lecco ord_3606_2007_20090721-2010 Ordinanza cautelare Pirella-Sartini RG17166.

 

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Ho commissionato ad un nota catena commerciale l'acquisto e l'installazione di un impianto di climatizzazione con split esterno. Sin dai primi test funzionali i condomini hanno lamentato rumorosità dell'impianto. Dovendo ancora ricevere la certificazione da parte dell'installatore mi chiedo se in tale certificazione debba essere espressamente presente il rispetto delle normative esistenti relative all'inquinamento acustico. In caso di ulteriori problematiche con il condominio come posso tutelarmi nei confronti della catena commerciale fornitrice sia del prodotto sia dell'installazione?

 

Il proprietario di apparecchiature rumorose DEVE assicurare il rispetto dei VALORI LIMITE ASSOLUTI indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, qualora il comune non abbia ancora provveduto a tale adempimento, ai limiti di ACCETTABILITÀ di cui all’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991. Inoltre, qualora detti impianti siano a servizio di attività produttive, professionali o commerciali, dovranno sottostare ai LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE di cui all'art. 4, co. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Quest'ultimi devono essere verificati all'interno degli ambienti abitativi, a finestre aperte o a finestre chiuse, a seconda di quale che sia la condizione di disturbo maggiormente gravosa. Appare quindi opportuno che, al fine di evitare di incorrere in una eventuale responsabilità sanzionatoria (amministrativa e/o penale) o risarcitoria (civile), all'atto della progettazione, acquisto o istallazione di dette apparecchiature dovrà porsi attenzione affinché il loro funzionamento non causi disturbo al vicinato. Nella maggior parte dei casi, pochi sono coloro che vincolano, attraverso apposita clausola contrattuale, l'acquisto o la fornitura di tali apparecchiature, instaurando così con il venditore/progettista un'apposita "obbligazione di risultato", la quale permetterebbe di riversare eventuali inadempienze nel regime risarcitorio previsto dal Codice Civile. Pertanto, qualora il contratto di acquisto/fornitura da Lei stipulato non abbia indicato tale clausola vessatoria, ovvero non sia stato palesato l'obbligo di procedere alla verifica dei suddetti limiti al termine dell’installazione, il certificato di collaudo potrà limitarsi alla sola constatazione di avvenuta corretta istallazione dell’impianto e del suo regolare funzionamento, circostanze queste indipendenti dal rispetto della normativa pubblicistica in materia di inquinamento acustico o di quella civile in materia di immissioni c.d. “intollerabili”. Ricordo infatti che, in ambito civile, la valutazione delle immissioni sonore avviene attraverso un criterio particolarmente restrittivo che limita a soli 3 dB l’incremento che una sorgente disturbante può apportare al livello di rumore di fondo misurato presso il ricettore disturbato. In tale circostanza, quindi, non resta che far intervenire un Tecnico Competente in Acustica ambientale, il quale dovrà verificare il rispetto dei limiti assoluti e, qualora previsto, anche di quelli differenziali nei pressi della/e abitazione/i disturbata/e. Qualora si dovessero registrare livelli superiori a quelli indicati dalla legge, dovranno essere adottati gli eventuali interventi di contenimento della rumorosità. Di tali procedure è bene ne siano informati i vicini, nonché la stessa amministrazione comunale, al fine di evitare l’avvio di controlli ispettivi, prima che abbiano termine le verifiche da Lei richieste.

 

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Nello svolgimento della mia attività di TCAA, mi capita sempre sempre più spesso che mi venga richiesta la relazione previsionale e/o la valutazione di impatto acustico di attività varie (bar, ristoranti etc) realizzati in un fabbricato, nel quale sia poi presente l'abitazione del proprietario del locale. Volevo capire se tale abitazione, rientra o meno nei ricettori sensibili (ambienti abitativi) per i quali va calcolato il limite assoluto e differenziale di immissione.

 

La normativa di settore in capo al d.P.C.M. 14/11/1997 non pone dubbi sul fatto che i valori limite differenziali di immissione debbano essere verificati all’interno degli ambienti abitativi, ossia in “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive”. A tal riguardo, il legislatore si è badato bene dal voler indicare una forma di qualsivoglia legame con la proprietà (abitazione di proprietà, in affitto o altro), in quanto la normativa in materia di inquinamento acustico mira, principalmente, a garantire all’interno degli ambienti abitativi condizioni di vita salubri, ossia che non pregiudichino l’incolumità psicofisica di quanti vi permangano, più o meno stabilmente, al loro interno, coerentemente a quanto indicato dall’art. 32 della Costituzione (Diritto alla salute). Infatti è oramai riconosciuto come il rumore possa nuocere alla salute delle persone esposte, ragione per la quale è stato prescritto l’obbligo di dover osservare adeguate soglie limite, sia in termini assoluti che differenziali. Appare quindi evidente che per poter considerare un ambiente agibile/abitabile o, comunque, adatto ad un impiego abitativo, non possano essere immessi al suo interno livelli di rumore inaccettabili, ovvero livelli di rumore superiori a quelli stabiliti dalla Legge. Ciò considerato pare legittimo che le valutazioni previsionali richieste ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 debbano includere tale tipo di verifica, indipendentemente dal fatto che il proprietario dello stabile, nel quale ha origine il fenomeno rumoroso, coincida con quello dell’abitazione, in quanto i due locali assolvono ad esigenze diverse, quindi vincolate a specifici e, in taluni casi, differenti adempimenti che la P.A. è tenuta a richiedere all’atto del procedimento istituito.

 

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Mi accingo in tempi brevi ad intraprendere un'azione civile contro il gestore di un locale, per danno da inquinamento acustico certificato. Mi può indicare quali sono i questi da porre al giudice?

 

Precisiamo: è il Giudice che pone il quesito. Può chiedere consiglio anche al CTU , ma lui che lo dispone. Un quesito tipo potrebbe essere: "Il CTU, esaminati gli atti di causa, i documenti allegati e prodotti, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici se nominati, esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari anche presso gli uffici della locale P.A., - descriva il CTU la situazione dei luoghi, la tipologia della zona, le priorità d'uso e di insediamento, le caratteristiche delle attività svolte, la consistenza degli impianti indicandone puntualmente i periodi temporali di funzionamento ed esercizio. Riferisca altresì le disposizioni in ambito locale. - Dica il CTU se nell'abitazione dei Ricorrenti (degli Attori) si verificano immissioni di rumore, conseguenti allo svolgimento della attività (descrizione) della Resistente (della Convenuta) ed al funzionamento degli impianti di pertinenza della attività stessa, con riferimento a tutte le condizioni possibili di utilizzo dei locali, con porte e finestre aperte e chiuse sia dell'abitazione sia dei locali ove si svolge l'attività considerando altresì, se del caso, l'eventuale utilizzo delle aree esterne di pertinenza ed in uso all’attività, nei periodi diurno e notturno; - Rilevi il CTU, con l'impiego di idonea strumentazione di rilevazione fonometrica, i livelli delle suddette immissioni raffigurando e documentando l'andamento dell'evento sonoro associato all’ immissione sonora; - Dica il CTU se i valori delle suddette immissioni, rilevate presso l'abitazione dei Ricorrenti (degli Attori), superino i limiti di legge e/o superino i limiti della normale tollerabilità valutata, in base al criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo, espresso dal valore statistico cumulativo LAF,95 rilevato nel periodo di misura in assenza della attività specifica della Resistente (della Convenuta). - indichi il CTU, in caso di supero dei limiti, quali misure siano idonee a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di cui sopra, indicando, con descrizione generica di tipologia di intervento, partitamente i rimedi da adottare ed i lavori da eseguire per raggiungere l'obbiettivo richiesto, nonché il presumibile costo dei medesimi ed i tempi necessari per la realizzazione dei lavori. Autorizza il CTU a chiedere la sospensione dell’attività o spegnimento degli impianti per il tempo necessario al rilievo del rumore senza la presenza dell’attività oggetto d’indagine, ad avvalersi di tecnici ausiliari di fiducia ed all’uso di mezzo proprio. Fissa per l'inizio delle operazioni peritali la data del alle ore in loco con ritrovo presso l'abitazione della Ricorrente (dell’Attore) (o altro sito indicato dal CTU) . Dispone che il CTU trasmetta la propria relazione alle parti entro il termine del (data ). Fissa il termine di 10 giorni entro il quale le parti dovranno presentare le loro osservazioni sulla relazione. Il CTU riassuma nel proprio elaborato le osservazioni delle parti valutandone criticamente il fondamento tecnico e lo depositi nel termine di giorni 10.” Concede al CTU termine di giorni dall'inizio delle operazioni peritali, per il deposito finale della relazione scritta di consulenza tecnica e dispone l'assegnazione al CTU di fondo spese di € da porsi a carico delle . Rinvia la causa all'udienza del alle ore ..." OVVIAMENTE il tutto è modificabile in funzione delle esigenze.

 

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Da qualche tempo sotto casa è stata aperta una lavanderia nei cui locali è stata posta una grossa macchina lavatrice che continuamente, quando è in funzione, sprigiona un rumore continuo che impedisce di vivere la propria casa in modo tranquillo. Come ci dobbiamo comportare per porre fine a questa situazione?

 

Vada in Comune, faccia un esposto depositandolo all’ufficio protocollo, e scriva dettagliatamente dei disagi e dei problemi derivanti dalla lavanderia. Chieda formalmente se sia stata depositata una verifica previsionale di impatto acustico, se non è stata fatta (e lo può chiedere all’ufficio relativo, come parte in causa) può chiedere che sia sospesa l’attività sino a che non verrà fatta. Chieda anche l’intervento dell’ARPA locale, per una verifica fonometrica. In questo modo dovrebbe attivarsi il Comune, ed il problema risolversi.

 

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Vivo in una zona industriale, dove vicino ho un capannone e da 1 anno a questa parte dentro ci hanno fatto un kartodromo indoor al coperto con mezzi a motore di numero 12. Il problema che ho è che 12 mezzi a motore quando girano dentro questo capannone rimbombano di brutto e io non riesco a dormire perché mi risuona dentro casa. A Chi mi consiglia di rivolgermi?

 

Per prima cosa rimango stupito del fatto che abbiano dato il permesso per usare motori a scoppio: da noi è assolutamente proibito, ed infatti si usano solo motori elettrici. Sarebbe interessante chiedere ai VVFF il loro parere sul fatto se hanno o meno rilasciato l’autorizzazione, ed in mancanza di questa l’argomento sarebbe già sufficiente a farli chiudere. Per il resto, vada in Comune, faccia un esposto scritto all’ufficio protocollo, descrivendo i disagi, gli orari eccetera, e specificando che : 1) chiede se il kartodromo abbia presentato la necessaria verifica previsionali di impatto acustico secondo la legge 447/95. 2) se l’autorizzazione sia stata data in mancanza di tale documento, e a che titolo e firmata da chi. 3) chieda l’intervento dell’ARPA per un rilievo in notturna specificando che ci si trova in una situazione di grave disagio per la salute. Una volta che l’ARPA effettua i rilievi, se li trova fuori norma, il Comune dovrà emettere una ordinanza sindacale chiedendo che siano fatti i lavori atti a riportare il rumore al di sotto dei 3 dB; se loro non fanno nulla, richieda nuovamente l’intervento dell’ARPA e continui sino a che i rumori non saranno cessati.

 

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Da qualche anno , un istituto di bellezza (lampade) ha installato una pompa di raffreddamento con motore installato sulla parete interna che affaccia nel cortile. Questa pompa, provoca un rumore assordante, soprattutto nelle ore di silenzio. Volevo sapere a chi e dove fare le nostre rimostranze?

 

Faccia un esposto al Comune, denunciando i disagi, e chiedendo l’intervento dell’ARPA per una verifica del rumore. Se l’ARPA riscontrerà un supero dei livelli, allora l’istituto dovrà fare in modo di eliminare il rumore, schermando le macchine.

 

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La mia bambina di 7 anni si esercita in casa nell'uso della batteria per circa 1 ora (non consecutiva) a settimana negli orari consentiti dagli art. dell'art. 844 del codice civile, alcuni condomi del palazzo di fronte e la mia vicina di casa si sono lamentati. Vorrei sapere cosa devo fare?

 

Purtroppo in teoria non c'è un limite minimo per quanto riguarda il disturbo: se i vicino dovessero farle causa, probabilmente la vincerebbero, in quanto l’art. 844 parla di diritto al riposo e per determinare il disturbo si fa riferimento alla normale tollerabilità e quindi al livello di +3 dB sul rumore di fondo. Tuttavia dal punto di vista amministrativo, se usa l’attrezzo per meno di 1 ora al giorno c'è da applicare un valore decrementale al valore di LEQ rilevato, e questo la pone teoricamente in una situazione di sicurezza. Lei continui pure a fare usare la batteria a Sua figlia, con l’accortezza di tenere chiuse le finestre.

 

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Vivo in una villetta bifamiliare. Tra la mia casa e la pizzeria vi è un passaggio pedonale e io praticamente sento tutto quello che combinano là dentro e non riesco più ad utilizzare la veranda esterna per via degli odori e dei rumori. Ho già incontrato il sindaco, ma ad oggi sento tante chiacchiere ma vedo pochi miglioramenti. Mi sembra assurdo non poter fare nulla, non ci sono leggi che tutelano il cittadino da simili problemi?

 

Non abbia timore a fare valere le Sue ragioni. Faccia subito un esposto scritto al Comune, dettagliando i disagi e gli orari, e chieda:

1) se il locale avesse a suo tempo presentato la verifica previsionale di impatto acustico;

2) la richiesta di un intervento dell’ARPA per una misura fonometrica;

3) Se al Comune non hanno nessuna documentazione a riguardo, allora faccia un altro esposto sottolineando che il locale non è in regola in quanto manca un documento che per legge è essenziale, e chieda chi ha firmato l’autorizzazione in mancanza dello stesso. Solitamente questo smuove molto le acque, in quanto qualcuno inizierà a muoversi chiedendo a sua volta il documento. Faccia inoltre presente che in queste condizioni è impossibile che il Comune possa concedere l’uso di tavoli esterni dato l’alto rischio di inquinamento acustico che essi comportano, e che in ogni caso c'è la necessità anche in questo caso di una verifica previsionale.

Quando l’ARPA uscirà allora potrà vedere se i livelli sono superiori a quelli di norma o meno, e se si il Comune dovrà emanare una ordinanza sindacale ed il locale adeguarsi. Se non si adegua, ripeta l’esposto e così via. Se il locale chiede di poter effettuare delle misure all’interno del Suo appartamento, è meglio rifiutare, non si sa mai che tecnico Le potrebbe capitare, tanto sono cose che si possono calcolare agevolmente a tavolino una volta prese le misure fonometriche corrette.

 

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Come tanti cittadini, stanchi e stressati, abbiamo un problema di disturbo da rumori derivati da esercizio pubblico. Abitiamo in centro al paese di un piccolo comune. Il nostro appartamento si trova su una strada di passaggio frequente, molto rumoroso (motorini, macchine, gente etc..) Questo accentuato dalla presenza del bar sottostante.  Nel periodo estivo siamo sottoposti a continui disturbi.

 

Raccolga le firme dei vicini, e faccia un esposto al Comune (facendolo protocollare), specificando i disturbi e la durata, chiedendo se il bar abbia depositato la verifica previsionale di impatto acustico e chieda l’intervento dell’ARPA per una verifica. Se l’ARPA esce e trova un supero, allora il bar dovrà adeguarsi. Se poi invece vuole veramente dare problemi, faccia causa al bar, e chieda le verifiche secondo il criterio della normale tollerabilità, a questo punto il bar rischia la chiusura.

 

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Vivo in un quartiere periferico formato da grandi condomini con zone verdi circostanti. Il condominio adiacente al mio ha da un anno cambiato l'uso del campo da tennis, di fronte alla mia abitazione, in campo da calcio con conseguente notevole aumento di rumori. Desideravo sapere se ciò è possibile e a quale distanza dalle abitazioni deve essere posto un campo da calcio.

 

In teoria i gestori avrebbero dovuto fare una verifica previsionale di impatto acustico per vedere se ci fossero problemi di disturbo. Provi a sentire il Comune se esiste o meno. Se non esiste, o se Lei ritiene che i livelli siano troppo elevati, allora faccia un esposto (scritto e protocollato) al Comune e chieda l'uscita dell'ARPA, se i livelli sono troppo elevati il gestore dovrà mettere delle barriere per attenuare il rumore. Le dico che questo problema è abbastanza comune, i campetti di calcio rendono tre volte i campi da tennis, solo che la rumorosità è 10 volte maggiore.

 

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Abito in prossimità di un grandissimo albergo a cinque stelle recentemente restaurato, l'impianto condizionatore emmette un rumore pazzesco e vibrazioni continue che non solo mi impediscono di riposare ma anche hanno creato crepe nei muri. In più hanno anche istallato un ulteriore condizionatore impianto esterno per raffreddare la struttura del condizionatore principale. Che cosa posso fare?

 

La cosa è assai semplice: vada in Comune e faccia un esposto (scritto e lo faccia protocollare) con elencato i disturbi ed i loro orari, se è anche durante il periodo notturno lo faccia presente e specifichi che le impedisce di dormire. Il Comune attiverà l’ARPA che uscirà ad effettuare un controllo fonometrico. Se l’albergo è fuori norma, l’amministratore si prenderà una bella denuncia, e saranno obbligati ad intervenire. Se l’ARPA non esce in breve tempo, li contatti direttamente e provi a sentire loro direttamente.

 

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Da circa un mese fa il nostro proprietario di casa ha affittato il locale sotto di noi, e adesso ci ritroviamo con una birreria che fa musica dal vivo ed al week end discoteca. Siamo circa una decina di persone che abbiamo disagi più o meno grossi da questo locale, come ci può consigliare?

 

Se devo essere sincero, è inutile combattere contro i mulini a vento: se trova un'altra sistemazione, lasci la casa, che probabilmente non sarà più affittata se non agli affittuari del locale sottostante. Se invece vuole seguire la prassi, faccia immediatamente un esposto al Comune, specificando tempi e modi del disagio, e chiedendo se i gestori abbiano depositato una verifica previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, ed in ogni caso chiedendo l'intervento dell'ARPA per una verifica fonometrica, facendo presente i rischi alla salute per il bimbo. È ovvio che (oltre al fatto che il Comune non sapeva neppure della Legge) l'ARPA uscirà e troverà un supero dei livelli differenziali, a questo punto il Comune emetterà una ordinanza sindacale chiedendo la sospensione della musica dal vivo e l'effettuazione dei lavori di sistemazione, lavori che non si possono fare se si vuole mantenere l'estetica del locale,ed ergo in teoria dovrebbero smettere di fare musica dal vivo e schiamazzi vari. Se non fanno nulla entro i termini previsti dall'ordinanza, continui a protestare in Comune, chiedendo che facciano qualcosa. A questo punto però, ci sono due possibilità: o i gestori del locale se ne vanno, o il proprietario la sfratta, perché ovviamente i ricavi dell'affitto sono ben diversi. Per lo meno, può dire di averci provato, tenga presente che anche se Lei è in affitto ha tutti i diritti di un proprietario e quindi non attenda a fare l'esposto al Comune o a fare le Sue rimostranze al proprietario (e faccia controllare il contratto di affitto ad un Legale, magari c'è qualche cavillo a cui aggrapparsi per non pagare l'affitto e non essere sfrattata). Se il Comune non si muove rapidamente (ed in quelli piccoli molte volte ci sono connivenze anche al nord), diciamo un mese al massimo, ripeta l'esposto minacciando di denunciare tutto a Carabinieri, vedrà che qualcuno alzerà il ditino per passare la pratica.

 

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Di fronte alla nostra struttura c'è un pub che durante la stagione primaverile/estiva è diventata un incubo: ogni venerdì, sabato e domenica dal tardo pomeriggio il bar inizia a mettere musiche da discoteca con casse all'esterno, dirette proprio verso la nostra struttura, a tutto volume. Ci chiedevamo se, avendo un'attività ricettiva e subendo danno economico, per caso abbiamo qualche strumento in più per poter agire in maniera veloce ed efficace?

 

Mi sembra sempre incredibile, ogni volta che sento storie come le Vostre, che il Comune non abbia fatto nulla per evitare situazioni del genere. Se cambia la gestione di un locale, solitamente deve venire richiesta al nuovo proprietario la verifica previsionale di impatto acustico, ovvero che un tecnico competente si prenda carico della verifica, teorica o sperimentale eseguita secondo la Legge 447/95 ed i decreti attuativi Regionali (non conosco bene quello Toscano, ma non credo sia dissimile da quelli delle Lombardia e dell’Emilia), dei livelli sonori presso i ricettori vicini, che devono rispettare i valori riportati nel DPCM 14/11/97. Attenzione, i livelli differenziali ai ricettori NON sono quelli assoluti di area, che molti “tecnici competenti” non hanno ancora capito che non sono applicabili nel caso il Comune non abbia zonizzazione acustica, mentre i primi è fatto obbligo (sancito da una lettera interpretativa del Ministero) di verifica in ogni caso. Detto questo, è chiaro che se il Comune non ha chiesto nulla, ha delle colpe macroscopiche, e se ha invece ricevuto una relazione, questa è falsa o fatta con i piedi. Vada in Comune, faccia un esposto denunciando dettagliatamente i problemi, chiedendo URGENTEMENTE un rilievo di verifica da parte dell’ARPA locale. Se l’ARPA trova un supero, allora il Comune dovrà o sospendere la licenza per musica all’aperto (o addirittura l’uso della piazza) o emettere una ordinanza sindacale per obbligare il locale ad evitare le emissioni. La seconda strada percorribile è quella di chiamare un tecnico competente, fare una misura, passarla ad un legale e minacciare (o fare direttamente) causa civile. Dato che siete contemporaneamente residenti e proprietari di una azienda turistica, potere chiedere un ex art 700 /(danni alla salute) oppure (ma dovrete sentire il Legale) fare causa per danni. In ogni caso, quello da “martellare” è il Comune, che non ha rispettato minimamente gli obblighi di legge.

 

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Vivo in una bifamigliare, dove, proprio di fronte esiste una palestra, la "classica sala fitness" dove tengono corsi di aerobica varia (fit box, hip-hop, fitness dance, ecc..), corsi di salsa e balli latini. Ascoltando musica, sino a quanti deciBel sono consentiti dalla legge e quali sono gli orari da rispettare? Che posso fare?

 

Non perda tempo a cercare di verificare orari o meno o di discutere con titolari rozzi ed ottusi, l'importante è che la palestre non immetta un livello, presso il Suo appartamento, superiore al valore differenziale di legge, che è 5 dB sino alle 22.00 e 3 dB oltre le 22.00. Faccia pertanto un esposto presso il Comune, chiedendo l'uscita dell'ARPA in modo che possano rilevare i livelli di rumore, dopodiché, se il supero esiste, il Comune farà una ordinanza di rispetto dei valori (e forse l'ARPA passerà anche il fascicolo alla procura, dato che è un procedimento penale) e sarà compito della palestra fare in modo di rispettare i livelli. Se ritiene di poter investire un po' di soldi, faccia fare una misura da un tecnico specializzato, e con quella un buon Legale potrà decidere se fare causa o meno.

 

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Il mio comune mi ha chiesto una valutazione di impatto acustico per rilasciare delle autorizzazioni ad un locale (PUB). Le mie domande sono le seguenti: la valutazione la devo fare in prossimità dei recettori sensibili (esterni) con l'impianto elettroacustico funzionante? Come devo comportarmi nel caso in cui il gestore decida di fare serate con gruppi musicali sfruttando il piazzale esterno?

 

Lei dovrebbe fare una valutazione che comprenda la generazione di musica amplificata all'interno del locali o meglio prima di questo effettuare una adeguata sonorizzazione del locale ovvero dotare l'impianto elettroacustico (sicuramente potenzialmente idoneo a superare i limiti di legge ) di limitatore elettronico e regolare i massimi livelli producibili affinché presso i recettori non si abbiano superi. Nel caso in cui il gestore decida di fare serate in esterno con gruppi musicali con musica dal vivo o musica amplificata le conviene chiedere deroga al Comune ed in ogni caso conviene effettuare una Previsione cautelativa ed inserirla nella relazione.

 

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Nei manuali d'uso e manutenzione delle macchine va indicato il livello di rumore emesso. Esistono tabelle in cui vengono riportati valori (o intervalli di valori) di rumore emessi dalle varie macchine e a cui fare riferimento per decidere se effettuare o meno misurazioni?

 

Nei manuali d'uso delle macchine dovrebbero essere riportati i livelli di pressione sonora a 1 m e le potenze sonore. In taluni casi sono riportati anche gli spettri in terzi d'ottava. Ma anche se lei ha questi dati le misure le dovrà effettuare lo stesso perché i livelli dipendono anche dall'ubicazione e dalla tipologia di lavorazione.

 

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Volevo sapere se risulta che il d.P.C.M. 5 dicembre 1997, quello cioè sui requisiti acustici passivi, sia stato 'sospeso'. Nel caso saprebbe darmi qualche informazione in più, ad esempio su lavori iniziati e non terminati, sulla retroattività, ecc.

 

E' tutto scritto nella legge 7 luglio 2009 n. 88 dove l'art. 11, comma 5 dice "...In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, tra costruttori-venditori ed acquirenti di alloggi sorti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". Quindi in pratica il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 vale, eccome se vale.

 

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All'interno di un'unica unità immobiliare, deve essere valutato l'indice del rumore di calpestio per solai di separazione tra ambienti abitativi disposti naturalmente ai piani diversi? Se ho la situazione di piano interrato con destinazione a garage, cantina e ripostiglio, piano terra abitativo e piano mansardato destinato a soffitta, come ci si comporta?

 

In questo caso direi proprio di no, a meno che non preveda in futuro una possibile divisione in unità differenti. Comunque deve essere chiaro che se le unità sono differenti la verifica al calpestio deve essere fatta, altrimenti no. Nel caso la prova debba essere effettuata, deve essere applicata la norma ISO 140-14 che tratta appunto casi particolari.

 

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Come posso procedere ad una corretta valutazione dell'impatto acustico generato da un impianto eolico, se il Decreto 16/03/98 dice che le misurazioni devono essere eseguite considerando che "la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s"?

 

Innanzi tutto si deve posizionare ad una distanza dalla sorgente tale da considerarla puntiforme. Quindi effettuare la valutazione come se fosse presso un recettore con una velocità del vento al suolo inferiore ai 5 m/s. Secondo me si, possono essere certamente considerati impianti a ciclo produttivo continuo. Se l'impianto è a ciclo continuo si procede alla verifica dei valori di emissione e di immissione ma non si valutano i livelli differenziali. I suddetti livelli vanno valutati sia di giorno che di notte ovviamente presso i recettori sensibili. Non possono essere fatte considerazioni di stima od eccezioni circa i periodi considerati. Considerato il periodo infine stia molto attento alla presenza di grilli e cicale che alterano sensibilmente i dati rilevati. Effettui un opportuno mascheramento in frequenza delle frequenze di questi animaletti e soprattutto valuti le emissione e le immissioni sfruttando l'analisi statistica e quindi la norma UNI10855. Nel malaugurato caso che l'impianto non sia a ciclo continuo (ma lo escluderei) si ricordi che i livelli differenziali debbono essere valutati all'interno degli appartamenti dei recettori sensibili a finestre aperte e a finestre chiuse.

 

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Quali sono i livelli massimi di volume consentiti a chi voglia pubblicizzare la propria attività montando un altoparlante sulla propria autovettura privata (anche se in possesso di licenza)? E nel caso essi superino i livelli consentiti, come è possibile intervenire?

 

Non mi è mai capitato di affrontare un problema simile, ma in questo caso credo che valgano le deroghe giornaliere concesse dai comuni. I livelli in deroga consentiti sono generalmente pari ad 80 dBA ma non sull'emissione ma al recettore. Bisognerebbe prima sapere come si regolano in questo specifico caso i comuni (trattandosi oltretutto di sorgente mobile) e semmai dopo fare una stima della potenza acustica necessaria o meglio sufficiente alla sua sorgente, e quindi dotarla di un limitatore elettronico o se possibile meccanico.

 

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Dovrei redigere una perizia di impatto acustico per i condomini di uno stabile disturbati dal compressore di un dentista posto all'esterno del palazzo confinante. Alla luce della nuova legge n. 13 del 27/02/2009 è ancora possibile usare il criterio giurisprudenziale ai sensi dell'art. 844 del cc.? Oppure bisogna procedere con il criterio differenziale? Il comune degli stabile in questione è provvisto di Piano di Zonizzazione Acustica.

 

La Valutazione del rumore immesso da un'attività può essere valutata: dal punto di vista ambientale con il rispetto del Criterio differenziale e dal punto di vista giurisprudenziale con il rispetto del criterio Comparativo dato dal limite dei 3 dB sul rumore di FONDO. Per la valutazione può essere usata la stessa metrologia. L'art. 6ter indicato alla legge n. 13 del 27/02/2009 NON CAMBIA E NON HA CAMBIATO il metodo di valutazione giurisprudenziale dell'art. 844 c.c.. L'art 844 c.c. non può essere utilizzato da solo come unico parametro per fornire risposte in chiave di tutela a beni giuridici diversi dalla proprietà come il bene della salute e quindi assume rilevanza costituzionale e che non può dipendere quindi da normative o leggi come l'art. 6-ter che hanno finalità differenti. In ogni caso vi sono già delle sentenze al riguardo che ne chiariscono gli aspetti.

 

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Vorrei gentilmente sapere se il condizionatore d'aria di un supermercato posto di fronte a un caseggiato con emissione di decibel 43, rumore ininterrottamente per tredici ore, percepiti in un appartamento alla distanza di quaranta metri. E' legale tutto ciò?

 

Probabilmente i valori a cui lei si riferisce sono valori assoluti immessi nel suo appartamento e non i valori di emissione dei condizionatori. Il confronto deve avvenire rispetto ai valori di rumore di fondo della zona o del rumore residuo, utilizzando quindi il criterio comparativo o criterio differenziale. Visto che è un condizionatore dovrebbero essere verificate presenze di componenti tonali. Le faccio un esempio: Rumore Immesso nel suo appartamento a finestre aperte 43dBA, Rumore di fondo LAF,95=25dB , Rumore Residuo LR= 28dBA ---> Criterio Comparativo= 43-25= 18dB meno 3dB (limite della normale tollerabilità) = 15 dB di SUPERO, Criterio Differenziale= 43-28= 15dB meno 3dB notturni oppure meno 5dB diurni (limiti accettabilità ambientale) si hanno rispettivamente superi di 12 e 10 dB. La presenza di una componente tonale da sola indica il supero della normale tollerabilità, e penalizza il rumore ricevuto dal punto di vista ambientale di 3 dB.

 

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Il D.P.C.M. 14/11/1997 art. 3 comma 3 dice che in fascia, le sorgenti diverse dalle infrastrutture, devono rispettare i limiti di immissione assoluti. Bene. 2 domande. Se la fascia è sia ferroviaria che stradale, devo escludere entrambe le sorgenti?

 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 3, comma 3 è chiaro: bisogna escludere le sorgenti legate al traffico ferroviario e stradale. Per quanto concerne la determinazione dei livelli, visto che lei dice che il mascheramento dei livelli non è possibile, le consiglio di leggersi la Norma UNI10855 Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti. Questa norma fornisce una serie di indicazioni finalizzata a identificare singole sorgenti sonore in un contesto ove non è trascurabile l’influenza di altre sorgenti e a valutarne il livello di pressione sonora. Questo metodo è utilizzato in genere per la determinazione dei valori di emissione e di immissione richiamati nel DPCM.

 

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Devo redigere una valutazione di impatto acustico di una piccola attività artigianale. L'attività è posta in prossimità di una strada rumorosa quindi i ricettori sensibili sono più esposti al rumore della strada che a quelli dell'attività. Come faccio ad eliminare il rumore dei veicoli della strada nel calcolo del criterio differenziale,in modo da avere il solo disturbo della mia attività produttiva?

 

E perché mai dovrebbe eliminare il rumore dei veicoli? Innanzi tutto lei deve fare un clima acustico ante-operam (senza l'attività) ovvero effettuare dei rilievi di rumore nel o nei periodi di riferimento (diurno e/o notturno) e quindi lei ricaverà LAeq,TR ed avrà anche un'analisi statistica ed in frequenza di tali misurazioni . Quindi misurerà le singole sorgenti quando sono in funzione ad 1m da esse (in maniera da caratterizzarle-analisi in frequenza ecc ecc). Quindi effettuerà le misure presso i recettori sensibili con l'attività operante e verificherà i livelli differenziali. Se non vi sono differenze (come presumo), osserverà quanto rilevato sia come analisi statistica sia come analisi in frequenza e dirà che l'attività produce dei livelli differenziali contenuti entro i limiti di cui al DPCM 14 Nov1997. Se invece vuole sapere quali sono i massimi Livelli Differenziali producibili, sceglie la sorgente più elevata, la caratterizza, quindi effettua la misura presso il recettore, e dalla Time-history che misurerà sceglierà un tratto dei minimi ove sia presente il contenuto spettrale della sorgente, ne ricaverà il Leq e farà le differenze.

 

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Seguendo le indicazioi della norma UNI 9432 il confronto con i valori limite di legge va effettuato considerando il valore di Lex,8h calcolato + l’incertezza estesa sul livello di esposizione giornaliera (con livello di confidenza del 95%): tale incertezza però, seguendo sempre la norma, risulta sempre ≥ di 2 dBA: secondo lei è un valore adeguato a rispecchiare l'incertezza associabile al Lex,8h o sovrastimato?

 

Quello di cui stiamo trattando è solo riferito ai DPI. Infatti,il titolo VIII, capo I e II, del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che, quando i livelli di esposizione misurati sul campo eccedono i valori limite di esposizione [LEX,8h = 87 dB(A) e Lpicco,C = 140 dB(C)], è necessario considerare che l’adozione dei DPI devono garantire il non superamento dei valori limite di esposizione. Nel caso in cui siano rispettati i criteri di valutazione del DLGS 81, i valori limite di esposizione sono sempre rispettati. In ogni caso, al fine di dimostrare la conformità ai valori di azione e al valore limite di esposizione stabiliti dalla legislazione vigente, è consigliabile (ma non obbligatorio) che il confronto con detti valori avvenga utilizzando per il livello di esposizione giornaliera LEX,8h, l’estremo superiore dell’intervallo monolaterale corrispondente a un livello di confidenza del 95% (anche se nel decreto non esplicitamente richiesto) in maniera da soddisfare la seguente relazione:L*EX,8h = LEX,8h + U (LEX,8h) dove U (LEX,8h) = [k x u (LEX,8h)] è l’incertezza estesa sul livello di esposizione giornaliera; u (LEX,8h) è l’incertezza sul livello di esposizione giornaliera k è un fattore numerico indicato nella norma UNI 9432. Secondo me, valori di 2 o 2,5 dB sono nella normalità della valutazione e non sono sovrastimati, anche perchè prima di giungere a questo punto lei avrà già scelto i DPI e confrontato le curve di "protezione" con le misure effettuate possibilmente utilizzando il metodo per bande d'ottava (OBM) indicato all’appendice A della UNI EN 458. Il metodo di scelta è sicuramente complesso ma non difficile e vedrà che "troverà" la cuffia adatta che rispetterà l’adeguatezza dei dispositivi di protezione auricolare in riferimento ai livelli sonori continui equivalenti e ai livelli sonori di picco indicati nella tabella di cui alla norma UNI EN 458 del1995. Per quanto riguarda la sovrastima o iperprotettività dei DPI consideriamo che valori L'Aeq,Te, < 65 dB(A) possono comunque essere ritenuti accettabili (sono i valori di livello equivalente a cuffie indossate) previa verifica dell’assenza di controindicazioni legate all’ascolto di segnali acustici di pericolo, allarmi o particolari sensazioni di isolamento manifestate dal lavoratore, ma anche in questo caso l'incertezza estesa non incide categoricamente e generalmente si riescono a trovare dei buoni compromessi. Le cose cambiano però quando i consulenti si trovano di fronte a "cuffie in opera" scelte dal datore di lavoro o da "uffici acquisti" che guardano il costo (il minore ovviamente) ma non la sostanza e che per i criteri sopra esposti non sono adeguate.

 

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Fatta effettuare valutazione impatto acustico del rumore veicolare di strada SS variante classificata in categoria B o C esistente prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 142/2004 nei confronti di un edificio posto interamente a distanza inferiore di 100 m dal confine stradale: il livello medio settimanale diurno e notturno risulta per pochissimo compreso entro i limiti di immissione previsti. E' comunque possibile ottenere qualche forma di tutela o risarcimento? L'art. 844 c.c. opera solo nei confronti dei rapporti tra privati? E' rivendicabile un danno per diminuzione di valore dell'immobile per effetto dell'aumento consistente del traffico e conseguentemente del rumore?

 

Vede... la sua domanda è molto complessa ed è difficile darle una breve risposta. In ogni caso chi ha rilasciato le autorizzazioni un pò di responsabilità se la deve prendere e dovrebbe prevedere delle opere di contenimento come barriere e asfalto fonoassorbente. L'art. 844 c.c. per certi versi non è applicabile, ma potrebbe essere certamente rivendicabile un danno per diminuzione di valore dell'immobile in funzione appunto dell'incremento di rumore o addirittura un danno di tipo esistenziale. La valutazione del caso è come fare un terno al lotto, ovvero un buon C.T.P., un buon C.T.U., un avvocato grintoso ed alla fine un bravo giudice. Si può provare anche la strada "amministrativa" e coinvolgere il suo Comune affinché si mobiliti per la riduzione di queste immissioni, ma la vedo molto dura.

 

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Da più di un anno e mezzo sono proprietario di una sala prove situata sotto ad un palazzo, non appartenente al condominio, e per di più di uso commerciale. La sala prove è stata coibendata del necessario materiale di sonorizzazione ed insonorizzazione. Nonostante tutti gli sforzi economici sostenuti le lamentele di 2 condomini non sono cessate. Chiedevo a voi esperti chiarimenti e consigli relativi al mio caso, perché sono a conoscenza di varie leggi le quali mi permetterebbero di suonare fino alle 23 addirittura e inoltre il "rumore" della sala non supererebbe il limite massimo dei decibel consentiti che sono, se non vado errato di 40.

 

Deduco che è una sala prove adibita ad uso musicale e situata in un contesto Condominiale. Lasciando da parte le "leggende metropolitane" chiariamo subito quali sono i limiti e quali sono applicabili. Chiariamo inoltre che il periodo notturno va dalle 22 alle 6 ed il periodo diurno dalle 6 alle 22. Nel suo caso NON valgono i decreti ambientali e tanto meno dei limiti assoluti di rumore come i 40 dB da lei citati, ma vale sostanzialmente l'art. 844 c.c. che ha lasciato alla giurisprudenza di merito il compito di stabilire IL CRITERIO con cui si giudicano INTOLLERABILI le immissioni di rumore. Il CRITERIO si chiama COMPARATIVO ed in pratica il rumore di fondo misurato in assenza dell'attività LAF95 è la base sul quale si innestano i rumori legati appunto all'immissione. Se la differenza tra l'immissione ed il rumore di fondo supera i 3 dB, il Criterio è superato: LA NORMALE TOLLERABILITA' E' SUPERATA. Esempio con misura effettuata nel luogo più disturbato: Rumore immesso (con musica) 36dBA- Rumore di fondo LAF95 pari a 21dBA - Si ha una differenza di 15dB ed un supero della NORMALE TOLLERABILITA' di 12 dB. Capisco anche il suo stato d'animo e gli sforzi economici da lei sostenuti, ma probabilmente il livello d'isolamento non è sufficiente o non è adeguato ai luoghi, oppure vi sono delle vie di fuga acustiche o delle trasmissioni di rumore alle strutture vicine che possono drasticamente limitare l'isolamento, vanificando tutti gli sforzi da lei sostenuti.

 

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Ho un problema di inquinamento acustico che non riesco a risolvere. Un locale estivo comprensivo di ristorante, piscina e intrattenimento danzante alla sera dopo la cena lamenta del frastuono. Da misurazioni effettuate e da sopralluogo è stato verificato che ciò che si sente parecchio è il vociare delle persone. Qualcuno ha qualche idea da darmi per cercare di attutire o diminuire il rumore prodotto dalla persone presenti in un'area all'aperto?

 

Se è lei che ha fatto le misure non importa che vi siano 1, 10, 100000 persone, l'importante è che i valori che lei ha riscontrato non superino l'accettabilità ambientale e soprattutto la normale tollerabilità, in questo caso verifichi che la differenza tra il LAeq con le persone e LAF95 senza le persone non superi i 3 dB. A quella distanza si ha un'attenuazione stimata di una quarantina di dB, questo vuol dire che se una persona grida e produce alla sorgente un LAeq continuo di 80 dB(A), presso la facciata del recettore riceverà un rumore minore di 40 dB(A). Se lei ha effettuato la misura a finestre aperte il rumore si riduce ancora di 8-10dBA. Quali livelli stiamo contemplando? Dove sono state effettuate le misure? Prima di decidere sul dafarsi bisogna valutare molto bene il clima acustico cui si trova il suo cliente e se questo evento è sporadico o di tutti i giorni. Poi spiegare e tradurre il linguaggio tecnico ad un avvocato e lasciar decidere al suo cliente se fare causa, un esposto o meno.

 

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Alle ore 04:15 le spazzatrici del Comune iniziano le operazioni di pulizia strada coadiuvate da soffiatori a spalla a motore a scoppio (da scheda tecnica: pressione acustica ANSI - B175.2/1990 dB (A) 75 - LpA ISO 6081 dB (A) 98). L'operazione di pulizia sotto le finestre di casa dura almeno 20 minuti ogni notte. Secondo Voi sono valori fonetici e situazioni tollerabili considerando che la polizia municipale sanziona la musica a medio volume nei pubblici locali oltre le 00:30?

 

Sono d'accordo con lei anche perché è una situazione che ho vissuto. Dovrebbe prevalere il buon senso, ma in generale non prevale e questa ne è la dimostrazione. L'unico motivo per cui effettuano questi lavori di notte è solo un motivo di caldo e di traffico. Poi ci sono straordinari ed interferenze politiche di vario genere, ma sicuramente queste squadre di operai non vanno sotto le finestre del sindaco alle 4. Sotto le finestre del sindaco è meglio andarci con comodo verso le 11, è sicuramente meglio. Mi giunge nuova invece la sanzione per musica oltre le 00.30, a meno di qualche regolamento comunale che tenta di stravolgere la Legge Quadro 447/95. La sanzione è invece sempre valida a qualsiasi ora del giorno e della notte se sono superati i limiti differenziali d'immissione ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

 

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Ho un campo da tennis sotto al mio palazzo. Da alcuni anni la cosa è allucinante, c'è una scuola di tennis (ma poi si può mettere una scuola di tennis sotto a un condominio senza chiedere alcun permesso?) con tutto ciò che può comportare, grida di bambini, la voce dell'insegnante tutto il giorno ( che peraltro nonostante le spese che abbiamo sostenuto per i doppi vetri, si sente come averlo in casa ), ecc. Come possiamo arginare questa situazione?

 

Direi proprio di si. Arginare la situazione è dura. Bisogna cominciare con un colloquio cordiale col sindaco e con i proprietari del campo da tennis, esponendo, anche sulla base di eventuali rilievi la situazione. Dopo di che, in primis sta alla sensibilità del sindaco far verificare la sua situazione, ma se cosi non fosse un bell'esposto alla Procura della Repubblica o una citazione in Tribunale sono i passi successivi.

 

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Abito in un paese dove purtroppo esiste un gruppo di sbandieratori che si allena all'oratorio, il quartiere è disperato perché non vi dico il chiasso che fanno con trombe e tamburi e questo fino alle 23.00 o a volte anche più tardi. Cosa possiamo fare?

 

Il responsabile che ne risponde in solido è da individuarsi nel Parroco. Il sindaco ne può rispondere, ma da una parte è manlevato se vi sono delle tracce scritte sulla proposta offerta all'oratorio; dall'altra parte il sindaco PUO' e nel caso DEVE ordinare a questo gruppo di effettuare le loro prove in altro luogo. In pratica si riunisce il consiglio comunale, e sulla base di un esposto scritto firmato dai disturbati, dapprima il Sindaco può far effettuare delle misure di verifica per verificare la sussistenza dell'esposto, quindi può emettere apposita ORDINANZA cautelativa. In ogni caso se il sindaco non è sensibilizzato o motivato la pratica può essere lunga.

 

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Sono centralinista in un ufficio e nella mia stanza ci sono 3 fotocopiatrici, una stampante, un fax e una macchina "trita carta". Chiedevo se e quando posso considerarlo "inquinamento acustico" ed eventualmente come posso tutelarmi con il datore di lavoro.

 

Innanzi tutto la sua tutela deve avvenire interagendo con il suo RSPP, il quale dovrebbe aver contattato un tecnico esperto in acustica che ha fatto la valutazione dei rischi con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 compreso quelli derivanti dall'uso di cuffie auricolari ecc.. In funzione dei livelli di esposizione al rumore o per particolari esigenze di interazione (soprattutto l'interferenza sul parlato) con il lavoro svolto, il suo datore di lavoro può o deve (nel caso vi siano problemi) spostare i macchinari da lei indicati in altro luogo Per quanto riguarda gli indennizzi deve verificare il suo contratto di lavoro o eventuali contratti integrativi che tengano conto di questo particolare disagio.

 

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Abito in una palazzina che confina con la proprietà di un contadino che ha ben 5 asini. Uno di questi raglia alle 4-5-7 del mattino. Emette un rumore talmente forte che a volte il rumore mi rimbomba in casa. Cosa devo fare?

 

Non è giusto. Ma la giustizia e la ragione molte volte non vanno d’accordo. Certamente il "ragliare" di uno o più asini, soprattutto in orario notturno è certamente disturbante. E' il suo comune che si deve muovere e lei dovrebbe sensibilizzare il sindaco affinché venga risolto quanto prima questo problema. Ma se cosi non fosse, l'unica cosa che le rimane da fare dal punto di vista amministrativo/penale è quella di fare un esposto alla procura della repubblica, affinché effettuino gli opportuni accertamenti e dispongano dei provvedimenti o delle ordinanze urgenti in merito. Altra soluzione è quello di fare una causa civile contro il proprietario degli asini, ma in questo caso i tempi si allungherebbero sicuramente e come è ovvio ne farà molte di notti ...in bianco.

 

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A circa 250 metri dal nucleo abitato dove abito, esiste un'area che l'amministrazione vorrebbe destinare a un impianto per il tiro a volo. Recentemente, sono stati effettuati rilievi fonometrici con prove di sparo. I rilievi fonometrici sono avvenuti in assenza di vento. Ma dalle ore 11 fino al tramonto spira, ogni giorno, un vento la cui velocità media è di almeno 2,5 m/s. La prova fonometrica si è svolta correttamente o avrebbe dovuto essere eseguita in presenza del vento?

 

Nel D.P.C.M. 16 marzo 1998 allegato B punto1 "I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza."-punto 7: "Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.- Quindi in buona sostanza dotarsi di un buon anemometro ed effettuare le misure nelle condizioni piu prossime all'operatività e quindi più favorevoli alla propagazione del suono.

 

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Sono un po' di giorni che nell'appartamento sottostante a quello dove abito io sono iniziati i lavori di restaurazione. Volevo sapere: esiste una norma di legge, direttiva o qualche altra fonte che imponga l'inizio e la fine generali dei lavori in cantiere in modo che si possa evitare il reato di disturbo della quiete pubblica?

 

Non so in quale città vive lei, comunque generalmente viene concessa dal Comune un'autorizzazione per cantieri edili in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla legge Quadro 447/95. Le autorizzazioni vanno richieste e sono rilasciate dai Comuni seguendo un proprio regolamento. Gli orari di esercizio dell’attività rumorosa temporanea possono essere compresi nei seguenti orari dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 19, prediligendo dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 per lavorazioni più rumorose.

 

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Il mio vicino, proprietario di un negozio su due piani ha installato tre anni fa un condizionatore d'aria rumorosissimo nel cavedio comune (sulla sua proprietà) che misura 7metri x 7 metri di fronte alle finestre del mio appartamento su due piani. Il rumore è continuo (tipo motore diesel di un grosso camion) nelle ore di apertura del negozio (9-12.30; 15-19,30). Il proprietario si è rifiutato di cambiare l'apparecchiatura sostenendo che il problema esiste solo nei mesi estivi e non di notte o non dalle 12,30 alle 15. Cosa posso fare se il proprietario non intende ragioni?

 

Innanzi tutto far verificare se quello che riceve, supera la Normale Tollerabilità e lo può fare attraverso un tecnico che conosca bene l'argomento, dopodiché può agire (considerato che è un esercizio commerciale) in due maniere (che suggerirei contemporanee e a mezzo di un avvocato) con un esposto alla Procura della repubblica e con una causa per superamento della normale tollerabilità da immissioni di rumore e calore nella sua proprietà (art. 844 c.c.). In ogni caso prima dell'accertamento preventivo è prematuro stabilire il da fare.

 

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Ho acquistato un piccolo appartamento in un antico edificio di tre piani. L'appartamento sovrastante il mio ha una caldaia interna che, quando in funzione, genera un rumore a bassa frequenza piuttosto fastidioso, complice anche la struttura datata del palazzo. E' normale che sia generato un tale rumore? Come devo procedere nei confronti del proprietario?

 

Se per caldaia intende una calderina ad uso promiscuo riscaldamento ed acquacalda... se di tipo stagno, a condensazione potrebbe dare luogo a questi inconvenienti, anche se quelle di nuova generazione sono molto limitate. Bisogna vedere a che cosa è dovuto il rumore che lei riceve, scarico, camino, bruciatore fiamma, corpo caldaia come si trasmette principalmente il rumore... ovvero per vie strutturali o per vie aeree e se il rumore supera la Normale Tollerabilità . Le procedure sono le stesse come negli altri casi, ovvero si procede con un accertamento di verifica strumentale...dopodiché sulla base di una relazione tecnica documentante e attraverso un avvocato si procede di conseguenza: raccomandata, atto di citazione, etc..

 

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In un villino confinante con un ampia campagna da un po' hanno cominciato ad allestire dei gabbiotti con galline e tanto di gallo! Il gallo è diventato il mio incubo! ogni mattina alle 5:45 comincia a cantare con brevi intervalli di pausa e anticipa di almeno un'ora la mia sveglia togliendomi un'ora di riposo per me preziosissima!

 

Un gallo, in apparenza, sembrerebbe un problema superabile.... semplicemente spostandolo e spostando tutto l'harem delle galline, e nei casi dove il gallo appartiene a una "ditta" che ha produzione di polli, uova ecc., in molti casi le hanno provate tutte, fino a coprirlo con un telo nero nelle ore notturne, ma senza risultati, perché il "canto" è biologico. Canta dalle 2,30 in poi (dipende dalla razza). Se il gallo è di privati invece è molto più difficile. Le strade possibili da poter percorrere sono tre: far ragionare i proprietari del gallo e spostarlo di luogo (ma in molti casi è praticamente impossibile sia far ragionare i proprietari sia spostarlo di luogo) ; avviare un procedimento civile nei confronti del proprietario del gallo per l'art.844 c.c. per immissioni che superano la normale tollerabilità, ma tenga presente (non per scoraggiarla) che è un processo lungo e ad anche costoso e prima che lei possa ottenere dei benefici possono passare anni, e di galli ne sono passati a decine; dotarsi di finestre con vetrocamera o addirittura finestre doppie almeno nella camera da letto e ovviamente di climatizzatore e tenere le finestre chiuse.

 

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Nell'appartamento adiacente al mio abita un boxer professionista che spesso si esercita con attrezzi specifici al suo allenamento (sacchi e colpitori). Quando si allena te ne accorgi subito dal rumore e dalle vibrazioni. Lo abbiamo intimato in tutti i modi che tutto questo non va bene, io e alcuni altri condomini. Lui ha risposto dicendo che in alcune fasce di orario della giornata rientra nei suoi diritti, come del resto è consentito anche per i cantieri e che quindi se necessario è anche disposto a sostenerlo con un avvocato. Vorrei sapere effettivamente cosa prevede la legge in merito? E cosa sarebbe opportuno fare?

 

Poiché trattasi di attività professionale (sicuri?) rientra anche nella legge quadro n. 447/95 e quindi nel successivo decreto atuattivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 che riguarda i limiti. Se cosi non fosse rientra comunque nell'art. 844 del c.c.. Le "fasce" come le chiama il vostro boxer sono dalle 6 alle 22 periodo diurno e dalle 22 alle 6 periodo notturno. Principalmente, dal punto di vista ambientale, si considerano i livelli differenziali. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Ma anche in questo caso dovrebbe esistere nel regolamento di condominio una ulteriore limitazione nel periodo pomeridiano e/o in prima mattinata per tutelare il riposo. Poiché vedo che Lei ad essere disturbato non è il solo, il vostro Amministratore dovrebbe attivarsi tramite avvocato affinché venga rispettato il regolamento ed in ogni casi che non venga superato il Limite della Normale Tollerabilità di valenza giurisprudenziale (è altrettanto ovvio che prima devono essere fatte delle misurazioni giusto per valutare lo stato ed i livelli raggiunti dalle immissioni di rumore e se vi sono anche vibrazioni). Il Criterio di tollerabilità -(Criterio comparativo) delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. ed art. 32 della Costituzione è rappresentato dal “quantum” di +3 decibel oltre il rumore di fondo intesi come valori istantanei. Facciamo un passo indietro. Se siete sicuri che l'attività è professionale la via più breve è quella di rivolgersi con un esposto scritto agli uffici comunali. In questo caso predisporranno delle misure da effettuare nei vostri appartamenti e verificheranno la rispondenza dei livelli differenziali (nel caso in esame potrebbero anche esserci componenti impulsive o tonali evidenti). Se vengono superati i livelli differenziali, vi sono delle sanzioni, ed il Sindaco in questo caso può emettere apposita ordinanza prescrittiva e/o limitativa. In pratica se è un professionista perché non pratica la sua attività in una normale palestra?

 

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Mi sto occupando di una Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto FV installato a terra ad inseguimento solare, taglia 300kWp. Ho valutato gli impatti per ogni componente ambientale (aria, acqua, suolo...) compresa anche la componente rumore. Un impianto FV in generale non produce un rumore tale da considerare come un impatto significativo sull'ambiente circostante. Tuttavia, leggendo la scheda tecnica del sistema ad inseguimento solare, oltre alle caratteristiche geometriche, viene riportato un parametro che non mi aspettavo : rumorosità 66 dB! La mia domanda è la seguente : se un solo inseguitore emette 66 dB, una campo FV composto da 90 - 100 inseguitori solari quale emissione sonora potrà emettere?

 

Certo è che se per un impianto abbiamo 66 dB(A) ad 1 metro, ne avremo 69 per due e cosi via, ma non essendo specificato nulla potrebbe essere un dato relativo alla potenza sonora emessa dal macchinario che va a sommarsi nella stessa maniera alle altre sorgenti. Poi devono essere presi in considerazione i primi recettori esposti, le distanze, la propagazione ecc.. Non ho mai avuto a che fare con un impianto similare, però il mio consiglio , sempre che sia possibile, è quello di verificare i livelli di pressione su un impianto esistente, e solo allora è possibile fare delle considerazioni.

 

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Di fronte alla mia casa un signore ha un appezzamento di terreno agricolo sul cui fondo nel mese di giugno fa scaricare tonnellate di legna e da inizio ad una attività illegale del taglio della stessa utilizzando due motoseghe che vanno contemporaneamente e termina a metà Agosto. Nel periodo in questione è impossibile lasciare le finestre aperte e non può costringerci in estate a stare con le finestre chiuse ed i tappi nelle orecchie. Gentilmente potrei sapere come farlo smettere legalmente.

 

Disturbo alle occupazioni. Art.659 c.p., comma 2. La teoria è quella di fare un esposto alla Procura della Repubblica. La pratica è quella di coinvolgere i Vigili o i tecnici comunali affinché facciano rispettare il criterio differenziale della Legge Quadro n. 447/95. In ogni caso speriamo prevalga il buon senso.

 

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Nel centro in cui abito è ormai consuetudine fra alcuni giovani del luogo, nella bella stagione, scorrazzare durante la notte nelle vie del paese, ad alta velocità e con moto super rumorose. Lascio immaginare i risvolti sul riposo notturno. Cosa posso fare?

 

Non vi è solo "disturbo alle occupazioni" e non è un problema di solo rumore, ma dovrebbe essere interesse dei Vigili Urbani e degli stessi Carabinieri che non succeda nulla di grave. Esiste quindi la prevenzione con presidio durante le ore notturne, con autovelox, controlli ecc. al fine di scoraggiare ed allo stesso tempo prevenire che non succeda nulla. Può darsi che questi centauri alla seconda multa per eccesso di velocità o per guida pericolosa cambino zona. La sola presenza delle forze dell'ordine molte volte fa miracoli. Provi a sensibilizzare il Comando dei Vigili Urbani o gli stessi Carabinieri con un esposto.

 

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Una persona gli è stata diagnosticata una ipoacusia in seguito ad un incidete stradale. La persona stava alla guidava di un camion dei pompieri quando il parabrezza è stato ripetutamente colpito con sassi che hanno frantumato il vetro del parabrezza. La persona che ha subito il danno sostiene che il rumore dei sassi che colpivano il parabrezza era assordante, a tal punto da considerare tale impatto acustico la causa della ipoacusia diagnosticatagli circa un mese dopo. Ora mi chiedo se un impatto del genere (i colpi dei sassi sul parabrezza) possa essere così intenso da provocare danni all'udito.

 

La strada da seguire è sicuramente quella delle medicina legale. Non ho esperienze di un caso del genere, anche se sinceramente ho dei dubbi in merito. Se fosse stato un petardo le avrei risposto positivamente. Bisognerebbe provare a vedere se gli specialisti che fanno le prove di crash test delle vetture o dei mezzi rilevano anche il rumore prodotto dall'impatto. A questo punto poi si può valutare.

 

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Abito in un primo piano di un condominio con destinazione edilizia residenziale e sotto il mio appartamento, a piano terra, da circa 8-9 anni ci sono dei locali utilizzati da una palestra. Vorrei sapere se la legge n. 447/95 è applicabile anche nei comuni con regione a statuto speciale.

 

L'art.1, comma 2 della Legge n. 447/95 recita: I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Quindi la legge è valida e comunque applicabile su tutto il territorio nazionale. Se cosi non fosse vi dovrebbe essere un regolamento comunale specifico ed i riferimenti sarebbero quelli della Norma ISO1996 che sarebbe sicuramente più impositiva e restrittiva. L'ignoranza circa l'applicabilità e l'esistenza di tale norma, a livello di amministrazione comunale, è un fenomeno molto diffuso in Italia, ma come si sul dire "la legge non ammette ignoranza" ed il primo responsabile è proprio il Sindaco.

 

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Leggendo il D.P.C.M. 5/12/97 non mi è chiaro se la verifica dell'isolamento acustico di facciata debba essere fatta solo per le strutture verticali (pareti esterne) oppure anche per la copertura, nel caso di un sottotetto abitabile.

 

Si, nel caso di un sottotetto abitabile vanno fatte le verifiche come per le facciate, ma bisogna vedere il contesto, e le lascio immaginare le difficoltà tecniche per poter realizzare il collaudo. Ovviamente anche le partizioni interne ed il calpestio, ma queste ultime sono più facili.

 

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I requisiti acustici passivi devono essere verificati per tutti gli ambienti dell'edificio oppure solo per alcuni (camere da letto, soggiorno...)?. Stavo pensando in particolare ai bagni, alle cantine o ad altri locali occupati saltuariamente.

 

Per i bagni vale quanto disposto per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo dallo stesso D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Gli ambienti indagati, invece, devono essere collaudati per tipologia (non certo tutti gli ambienti), ovvero facciate, partizioni orizzontali e verticali... calpestio.

 

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Un solaio deve soddisfare i requisiti previsti per il rumore da calpestio solo se separa due unità immobiliari distinte oppure anche se separa i piani di un'unica abitazione (cioè un solaio interno ad un'abitazione monofamiliare disposta su due piani)?

 

Generalmente no, a meno che non venga esplicitamente richiesto dall'ufficio comunale preposto.

 

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Mi trovo a dover valutare per la prima volta il disturbo provocato dall’unità esterna di un condizionatore di un privato cittadino. Secondo il Criterio della Normale Tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. risulta che il limite da non superare è pari a +3 dB(A). I quesiti che pongo riguardano in particolare: Il rilevamento deve essere eseguito unicamente a finestre aperte, ad un metro da esse? Se si riscontrano componenti tonali che peso hanno su LA (+5dB)? In questi casi è possibile considerare il rumore a tempo parziale qualora duri solo per brevi periodi (tot< 60': -5dB(A))? C’è differenza a seconda che i rumori si svolgano durante le ore diurne per cui non potrebbero superare i 5 dB(A) ovvero nelle ore notturne in cui permane il limite dei 3 dB(A)? Se no è sufficiente dimostrare un superamento “diurno” del limite? In letteratura leggo che alcuni consulenti, per una presunta omogeneità metrologica, prendono come rumore immesso il livello statistico [LAF95,immesso], è corretto? Il traffico va considerato nel rumore di fondo?

 

Rispondo tra parentesi [ ] quello che va precisato. "Rumore in assenza di immissione - Lf = LN95 dB(A)) e rumore ambientale (Rumore in presenza di immissione - Livello istantaneo LA dB(A))." [ precisiamo... anche la terminologia ha la sua importanza LAF95 è il rumore di fondo. LAF è il rumore immesso e non il rumore ambientale] Il rilevamento deve essere eseguito nel luogo o nei luoghi maggiormente disturbati e nelle condizioni di massimo disturbo ricettivo. Se ad esempio il disturbo si ha maggiormente a finestre aperte non vuol dire che non si possa fare anche a finestre chiuse. Se si riscontrano componenti tonali va applicata la ISO1996 del '71 ovvero si aggiunge +5 dB al rumore immesso LAF ma non si può considerare come rumore a tempo parziale perché riferito ad un DISTURBO ovvero rumore di tipo INTRUSIVO. "C’è differenza a seconda che i rumori si svolgano durante le ore diurne per cui non potrebbero superare i 5 dB(A) ovvero nelle ore notturne in cui permane il limite dei 3 dB(A)?" [ Mi pare stiamo facendo un po di confusione tra le norme ambientali e la NT infatti il supero della NT è stato stabilito dalla giurisprudenza in +3dB oltre il rumore di fondo indipendentemente se siamo di notte o di giorno. ] " In letteratura leggo che alcuni consulenti, per una presunta omogeneità metrologica, prendono come rumore immesso il livello statistico [LAF95,immesso], è corretto?" [ va preso LAF95, ma tutto dipende dalla tipologia del segnale per quantificare al meglio il rumore di fondo. Esempio se ho un rumore "continuo" come rumore immesso per la determinazione del rumore di fondo devo far interrompere la sorgente e misurare sul "residuo" LAF95. Nel caso del traffico, il peso del traffico nella statistica dipende dalla frequenza dei passaggi dei mezzi ma tutto sommato se effettuo una misura di LAF95 con il traffico, in genere ho rappresentato il rumore minimo medio (anche se in verità è minore) ] Spero di aver risposto in maniera chiara. In ogni caso si legga le memorie scritte da me e Mario Novo che può trovare sul mio sito www.francopacini.it oppure www.acustica.it.

 

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Abito in un palazzo dove, al piano interrato, ci sono delle cantine e da un paio di mesi una di queste cantine è stata presa da dei ragazzi per fare le prove da dj (suonano nei locali) e l'hanno (secondo loro) insonorizzata con pannelli di truciolare. Come sarebbe meglio procedere?

 

Dobbiamo, come sempre distinguere tra la Normale Tollerabilità determinata dal limite dei 3dB sul rumore di fondo, e le leggi ambientali che fissano limiti differenziali (nel caso) ed assoluti. E' chiaro che se lei agisce per vie legali viene applicata la NT il cui limite è molto piu restrittivo. E' ovvio inoltre che se sono superati i limiti ambientali sono automaticamente superati anche i limiti della NT. Ma l'amministratore del Condominio cosa fa? E' l'amministratore del Condominio che, in questo caso, attivarsi considerato che il disturbo è alle occupazioni. Si procede in genere ad effettuare misurazioni (storie temporali del rumore) e a caratterizzare per quanto possibile il disturbo ricevuto dagli occupanti degli appartamenti, quindi sulla base di una relazione tecnica, l'avvocato procede civilmente. Ma non solo, la perizia DEVE comprendere "scuotimenti, vibrazioni e rumore che possano superare la NT" tenendo in considerazione che l'art. 844 c.c. ove si parla di immissioni introduce la parola "scuotimenti" che nel suo caso è di fondamentale importanza e nel caso di una causa DEVE essere citata nel quesito posto al perito (Vibrazioni appunto, che si misurano seguendo delle norme UNI e ISO). Ma in ogni caso sono tutte supposizioni premature che senza dei dati oggettivi di riscontro (quindi solo attraverso una perizia tecnica fatta da un esperto nel settore) non è possibile prendere in considerazione.

 

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Abito un appartamento sito in un condominio con diverse fonti di rumore disturbanti in particolare verso il mio appartamento. Non ho ben chiare quelle che sono i doveri e le responsabilità dell’amministratore condominiale in materia.

 

Qualora, anche un SOLO condomino si lamentasse con l’amministratore per rumori provenienti da parti comuni (es. locale caldaia) quest’ultimo ha il dovere a far fare delle perizie a spese del condominio anche senza il consenso di tutti gli altri condomini, con la finalità di risolvere il problema. A maggior ragione se il condomino disturbato fa causa al condomino per rumori provenienti da parti comuni, è possibile rivalersi sia contro il condominio (che risponde in solido delle spese) sia nella persona dell’amministratore che lo rappresenta. Nel caso di un condomino che si lamenta con l’amministratore per rumori provenienti da parti di proprietà (es. condizionatore sul balcone, strumenti musicali, elettrodomestici) quest’ultimo può far fare delle perizie anche senza il consenso di tutti gli altri condomini e nel caso in cui il mancato rispetto del regolamento condominiale sia da attribuirsi ad un privato rivalersi su di esso (può essere anche il Condominio in pratica che fa causa al privato). Generalmente però, il privato, che sa di essere disturbato da un'altro privato non si rivolge all'amministratore quale terza persona. Gli accertamenti devono essere effettuati da una persona autorizzata come un C.T.U.. Le spese sono ovviamente a soccombenza. I rumori immessi debbono essere valutati secondo il Criterio della Normale Tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. e non secondo i decreti ambientali.

 

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A quale normativa bisogna fare riferimento per caratterizzare il rumore generato da una macchina industriale da riportare sul libretto di uso e manutenzione? Basta riportare il valore di pressione sonora misurato o bisogna risalire anche a quello di potenza sonora?

 

Generalmente sono dati i livelli di pressione sonora ad 1 metro (soprattutto nel caso della Certificazione CE), ma in taluni casi anche i livelli di Potenza Sonora (Lw), come sarebbe sempre corretto, e le norme ovviamente sono differenziate e dipendenti dal tipo di macchina (vedi Norme UNI-ISO).

 

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Nella valutazione dell'A(8) per il corpo intero bisogna usare il valore massimo tra 1.4 awx; 1.4 awy; awz indifferentemente sia per una persona seduta che per una in piedi (come riporta il D.lgs 187), oppure per le persone in piedi bisogna utilizzare il valore massimo tra awx; awy; awz come, mi sembra, riporta la norma ISO 2631 a cui il D.lgs si riferisce?

 

In ogni caso la ISO 2631-1 prevede che la valutazione del rischio venga fatta sull'asse dominante ovvero sull'asse dove si ha la maggiore vibrazione valutata come 1.4 awx, 1.4awy e awz ovviamente riferendoci sempre al sistema degli assi riportato nelle figure o seguendo la "regola della mano destra", ossia si dispongono indice medio e pollice ortogonali tra loro e si considera il pollice come asse Z, indice X e medio Y (sempre).

 

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Il bar sotto casa ha esposti degli orari i quali non vengono rispettati. Apre prima del dovuto con i relativi rumori, al mattino presto, chiude spesso dopo con altrettanti rumori e poi, è giusto che il giorno di chiusura sia solo mezza giornata nell'arco della settimana. Gli orari sono a discrezione del proprietario o sono vincolanti? Nel qual caso a chi devo rivolgermi per farli rispettare?

 

Gli orari sono a discrezione dell'esercente, purché siano dichiarati ed autorizzati nella Licenza rilasciata dagli uffici preposti del Comune. Ne consegue che sono generalmente i VV.UU. che controllano che questi orari vengano rispettati. Ovviamente dovrà fare un esposto motivato. Nello stesso identico modo il Comune o Tecnici incaricati possono effettuare le opportune verifiche di rispetto dei limiti normativi sul rumore.

 

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Abito in un appartamento in nuova costruzione. Noi siamo al piano terra. Sopra abbiamo una famiglia con 2 piani (appartamento + mansarda). Sotto abbiamo 3 box di cui uno nostro. Fin dal primo giorno i rumori ci sono sembrati eccessivi. Ho fatto presente questo al costruttore al momento del rogito e mi ha detto che è impossibile poiché la casa è stata isolata acusticamente come prevedeva il capitolato. Abbiamo atteso e ora che sta arrivando anche la famiglia sopra, in casa non ci si può stare. E' lecito chiedere al costruttore la certificazione acustica a seguito collaudo? E se non l'hanno fatta, la si può pretendere? Posso richiedere io una perizia acustica ed addebitare la spesa al costruttore?

 

Quello che lamenta lei è lo scarso isolamento acustico in opera, ovvero quello che avrebbe dovuto certificare il costruttore. Lei può tranquillamente pretendere di visionare i certificati di collaudo acustico di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e che non vuol dire proprio nulla che non vi sia stato un recepimento anche regionale, perché comunque vige la legge nazionale e nel caso di nuove costruzioni è proprio obbligatorio. Uscirà tra pochissimo un articolo scritto da M.Novo da me e da altri autori circa i requisiti acustici passivi degli edifici su un'attesissima sentenza in merito, e cosa può succedere se manca proprio uno di essi (manca perché non c'è o perché non rispetta i limiti indicati dal D.P.C.M. 5 dicembre '97). La perizia è lecita giusto per verificare se i requisiti sono rispettati o meno e dovrebbe avere però la disponibilità dei suoi vicini ad effettuare dette verifiche dei collaudi, premettendo che l'eventuale causa la dovrebbe fare al costruttore e non ai vicini. Sull'argomento c'è da scrivere dei libri, ma al momento si accontenti di questa breve risposta.

 

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Per lavoratori stagionali che solo per pochi giorni all'anno sono esposti a valori di rumore maggiori dei valori limite come bisogna comportarsi? E' necessario considerare il valore massimo, come dice il D.Lgs. n. 195, oppure è possibile procedere in alto modo (es.media pesata annuale...) ?

 

Ovviamente si devono considerare i valori massimi (per cautelarsi) e non è possibile fare "medie" di alcun tipo, l'unica valutazione consentita e solamente quando non è possibile effettuare una valutazione giornaliera, è quella settimanale , ma può essere applicata ad esempio a casi come un lavoratore che effettua manutenzioni differenti che nel loro complesso durano 5 giornate di 8 ore cadauna.

 

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Una domanda da tecnico comunale. Il DPR 142/04 fissa fasce di pertinenza acustica diverse secondo il tipo di infrastruttura stradale. Il mio comune è attraversato da una S.S., classificabile come C2, quindi con una fascia di pertinenza acustica di m 150 (65 dB diurno 55 dB notturno). Per il rilascio del permesso di costruire un condominio previsto a circa 50 mt dalla S.S., in classe III, cosa devo richiedere al committente? Normalmente richiedo la relazione sui requisiti passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) e la valutazione di clima acustico (L. 447/95 art. 8 c. 3 e).

 

Innanzi tutto mi complimento per il fatto che lei è uno dei pochi tecnici competenti comunali che richiede la relazione previsionale e (spero) in opera sui requisiti passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) , la valutazione di clima acustico (L. 447/95 art. 8 c. 3) anche se dovremmo parlare anche di IMPATTO ACUSTICO (o clima acustico post-operam). Lei ha posto 2 casi: il primo con livelli che superano i valori assoluti della classe III e contenuti entro la fascia A di pertinenza (Leq diurno <70dB) direi che va bene; il secondo. con livelli che superano i limiti della tabella 2 (Leq diurno >70dB). In questo caso l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a carico del titolare del permesso di costruire gli interventi per il rispetto dei limiti, e la relazione tecnica effettuata dal Tecnico competente in acustica deve indicare le opere di mitigazione che possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2) lungo la via di propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Il committente potrebbe inoltre prevedere anche interventi migliorativi sui requisiti passivi del costruendo fabbricato migliorando l'isolamento di facciata, fermo restando il rispetto dei limiti indicati, anche se la vedo molto difficile. In genere è preferibile intervenire sulla sorgente o vicino alla sorgente. Nel caso in esame gli interventi si possono ridurre essenzialmente in due tipologie ovvero riducendo i limiti di velocità ed interponendo delle barriere. A tal fine, è necessario effettuare delle simulazioni previsionali basate sul traffico esistente e sui dati di clima acustico settimanale esistente. Pare ovvio che il Comune è tenuto ad aggiornare il proprio piano di zonizzazione acustica inserendo in cartografia le rispettive fasce di pertinenza acustica.

 

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Vorrei sapere quale sia il software migliore per certificare la corretta progettazione acustica di un edificio. Ci sono da una parte dei software economici dall'altra ci sono software più costosi che elaborano anche il certificato acustico finale. Vorrei sapere quale tipo di software conviene acquistare?

 

Non è nostra abitudine, per ragioni di ovvia imparzialità, consigliare o segnalare software o strumentazione di una marca piuttosto che un'altra. Quello che è migliore per lei non lo è per altri e cosi via. Bisogna che faccia come fanno tutti: che provi quello che fa al caso suo o che le piace di più.

 

I lettori di Inquinamentoacustico.it hanno risposto:

 

Io mi sento di consigliare la versione 1.5 di Sonido Pro di Microbel, dato che la utilizzo quotidianamente. Il software permette calcoli previsonali acustici in frequenza di partizioni singole, composte e di edifici, secondo la norma UNI EN 12354. Ha un ampio database dei materiali comunemente usati e delle più note aziende produttrici di isolamenti acustici. Non è totalmente privo lacune, ma aiuta comunque egregiamente il consulente acustico, velocizzando la redazione di relazioni tecniche grazie all'esportazione in formato word ed excel. Un altro software valido è Insul di Marshall Day Acoustics ma si adatta poco al costruire italiano avendo algoritmi più adatti al calcolo di pareti leggere e senza laterizi. Ing. Peter D'Angelo Aquarius Consulting www.aquariusconsulting.it.

 

Software validi sono Echo 4.1 e Echo 5.0 dell'ANIT. Pregio costo ridotto e calcoli rigorosi. Difetto, relazione tecnica scarna.
 

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In una ristrutturazione di un'abitazione, le strutture verticali ed orizzontali non modificate devono essere messe a normativa anti-rumore? Stessa cosa per un cambio d'uso?

 

In genere se le strutture non sono state modificate non è richiesto NULLA.

 

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L'appartamento in cui sono tornato dal 2005 è molto rumoroso, sia per i rumori provenienti dall'inquilino sottostante ma anche dall'adiacente al mio. Mi hanno riferito che ai sensi dell'art. 844 c.c., se l'appartamento non rispetta i limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97, può essere chiesto un risarcimento "monetario" (20-30% del valore dell'immobile). Esiste un fondo di verità? Quali sono i parametri per la valutazione del risarcimento?

 

Prima di pensare al cospicuo risarcimento che potrebbe ammontare al massimo al 20% di valore immobiliare dopo una stima e dopo una battaglia legale non indifferente ed al quale potrà forse arrivare dopo una lungaggine di circa 5 anni, dovrebbe pensare al disturbo da rumore e, se è vero, a come potrebbe essere risolto (per lei... il suo consulente). Le cause generalmente vertono sull'art. 844 c.c. e raramente sul D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici, anche perché non arrivano (per convenienza di tutti) a sentenza potendo creare cosi un precedente. Il danno che lei subisce può essere biologico, patrimoniale, esistenziale e può essere riconosciuto o meno nella fase di merito. Ovviamente l'accertamento dei rumori da lei ricevuti e lamentati deve essere effettuato da un C.T.U. del Tribunale incaricato dal Giudice. In ogni caso, un buon Avvocato potrà spiegare nel dettaglio quale sia la procedura da adottare. Si ricordi però che prima di arrivare al "quantum" del risarcimento monetario dovrà anticipare di tasca sua spese legali, spese di C.T.U. e C.T.P. (consulente di parte), che se vince la causa (...con vittoria di spese e onorari) sono generalmente integrate nel risarcimento. Il quantum ed i parametri di valutazione del risarcimento sono stabiliti dal Giudice e che per ovvie ragioni sono variabili da situazione a situazione.

 

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Un centro commerciale deve ovviamente rispettare anche il criterio differenziale. nel valutarne o meno il rispetto, occorre anche considerare il rumore da traffico veicolare indotto?

 

Le giro la risposta ottenuta da un funzionario ARPA delle mie parti (che poi è anche la più logica): no non devono rispettare il criterio differenziale, anche perché sarebbe quantomeno complicato dimostrare in sede di misura il contrario, ma debbono comunque rispettare i limiti assoluti di immissione indicati dalla zonizzazione (per i ricettori al di fuori delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturale) ed i limiti relativi alle fasce di pertinenza stradale ex D.P.R. 142/2004. Per i parcheggi di pertinenza (privati, pubblici, carico-scarico) stesso discorso: si considerano come infrastrutture stradali e quindi soggetti agli stessi limiti di cui sopra. La risposta data dal funzionario mi è sembrata molto assennata e ne ho dato seguito nella mia valutazione, che è andata a buon fine.

 

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Abito ad un piano rialzato, le due camere da letto sono situate sopra il locale autoclave. Quando si azionano le pompe emette un rumore molto fastidioso che nelle ore notturne porta anche a svegliarci. Posso avere indicazioni in merito alla risoluzione del problema?

 

Le autoclavi sono costituite da motori elettrici che trascinano delle pompe. Per esperienza personale, il tipo di rumore è di tipo strutturale ovvero si trasmette per vie solido strutturali e l'unica maniera più efficace per attenuare questo tipo di rumore è quello di isolare la macchina dalle strutture limitrofe, attraverso un basamento isolato con resilienti opportunamente dimensionati. Ma non solo. Bisogna curare anche la tubazione di mandata e ritorno dell'acqua attraverso dei giunti flessibili e/o ad omega in maniera che trasmettano la minore vibrazione possibile alle strutture circostanti. E' un lavoretto che può fare un buon idraulico.

 

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Premesso che, le distanze di legge per poter fare un appostamento fisso di caccia in zona umida sono state rispettate, ossia 150 metri dall'abitazione, il problema sussiste in quanto siamo obbligati a svegliarci all'alba a causa degli spari dei fucili. Vorrei sapere se si può fare qualche cosa per poter riposare tranquillamente.

 

Un rumore impulsivo a 150 metri di distanza viene attenuato presso il recettore di una quarantina di dB (dobbiamo inoltre considerare una ulteriore perdita di circa 9dB, e altre perdite diciamo di zona stimabili attorno ai 6dB, poi dovremmo conoscere il terreno ovvero se è in piano,,, in pendenza e la posizione delle finestre rispetto alla sorgente... i fattori ambientali come il vento ecc ecc). Detto questo ma spero di non averla confusa, nel complesso il rumore presso la sua abitazione a finestre aperte potrebbe essere pari a circa 60dBA (come ordine di grandezza), ma una misurazione risolverebbe sicuramente il suo dubbio. Premesso tutto ciò, credo che se, la posizione da cui sparano è fissa (io non sono cacciatore), POSSANO far si di attenuare il rumore alla sorgente inserendo delle "barriere" soprattutto fonoassorbenti e verso la sua abitazione, oppure traslocando la postazione fissa in un luogo piu distante. Poiché in Italia è pressoché raro vedere un'armonizzazione delle leggi vigenti, il tentativo che può fare è quello rivolgersi al suo Comune di residenza ed alle ARPA (o ASL) ed esporre il suo problema, ed anche a chi Vigila sulla caccia. Se non trova risposta, l'unica soluzione possibile è rivolgersi ad un buon avvocato.

 

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Nel condominio in cui vivo la tubazione che porta l'acqua calda sanitaria dallo scaldabagno al bagno è "annegata" nella soletta e attraversa la camera da letto. Le dilatazioni provocate dalla variazione della temperatura dell'acqua provocano un "tintinnio" estremamente fastidioso nelle ore notturne. Per rendere meglio l'idea il rumore è paragonabile ad una biglia di vetro che rimbalza. Cosa devo fare ? posso contattare ARPA di Genova per una perizia fonometrica?

 

Visto che siamo a Genova, è come giocare "in casa", ma il mio consiglio è quello di affrontare il problema valutando dapprima attraverso delle registrazioni grafiche delle time histories il rumore che lei riceve, poi sulla base della relazione tecnica che il tecnico competente da lei scelto , le fornirà, rivolgersi ad un buon avvocato civilista ed affrontare la causa sia sulla base dell'art.844 cc ovvero la normale tollerabilità, sia rispetto all'accettabilità ambientale di cui alla Legge quadro 447/95 e suoi decreti attuativi. Anche l'amministratore se non fa nulla ha un po di colpa se andiamo a vedere. ARPAL e ASL fornirebbero un parere solo dal punto di vista ambientale e non dal punto di vista del disturbo (ovvero la normale tollerabilità) quindi escuderei a priori un loro coinvolgimento (anche perchè non è detto che possano intervenire- vedi art.4 c.3 DPCM 14 Nov.1997 " 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso."), a meno che non siano incaricati da un Giudice.

 

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Da circa un anno ho acquistato un appartamento di nuova costruzione. Al piano terra c'è un bar. La situazione è questa: mentre tra gli appartamenti non si evidenziano rumori particolari generati dall'utilizzo normale dell'appartamento, dal fondo posto al piano terra si sentono forti rumori propagarsi all'interno dell'edificio. Se nel bar fanno musica tipo karaoke ecc. all'esterno il rumore non è eccessivo, mentre all'interno dell'edificio fino al secondo piano sembra di avere la cassa acustica lì. Anche a finestre chiuse all'interno si sente perfettamente parlare le persone nella strada anche se parlano con tono relativamente moderato. Domanda: 1) E' possibile che in un edificio di nuova costruzione si trasmettano così facilmente i rumori? 2)Come si può verificare se la struttura rispetta le normative previste? 3)Chi è l'organo competente certifica se vengono rispettate queste norme? 4)Come devo comportarmi per garantirmi una qualità di vita accettabile senza creare attriti e discussioni?

 

La questione da lei esposta sembra vada analizzata sotto un altro punto di vista. Infatti lei ha individuato il problema in un cattivo isolamento delle strutture (in questo caso i solai di separazione tra piano terra e piano primo) dell'edificio mentre, se non ho capito male, al piano terra è presente un pubblico esercizio che fa anche karaoke o musica dal vivo in genere. In questi casi è bene ricordare che tutte le attività produttive, i pubblici esercizi e comunque qualunque attività produttiva che abbia installato impianti rumorosi, devono rispettare (Cfr. L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/97, ecc.): 1) i limiti assoluti di immissione in facciata dei ricettori sensibili (in questo caso sono anche i ricettori sensibili anche gli appartamenti posti al piano primo) per la classe acustica in cui essi sono stati individuati dal comune (vedi zonizzazione acustica comunale); 2) il criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi (nei vani facenti parte del piano primo o superiori) a finestre aperte e chiuse (indipendentemente dalla classe acustica, in questo caso). Entrambi i limiti devono essere rispettati contemporaneamente, vale a dire che basta che uno dei limiti suddetti venga superato per essere fuori legge. L'esperienza insegna che, in questi casi è principalmente il criterio differenziale a non essere rispettato, ma cosa si intende per criterio differenziale? E' semplicemente la differenza aritmetica tra il livello di rumore, misurato all'interno dell'ambiente disturbato con la sorgente accesa (in questo caso l'esercizio pubblico in funzione nella sua normale attività) ed il livello di rumore misurato nello steso punto a sorgente spenta (quando l'esercizio pubblico è chiuso). La differenza va effettuata per misure fatte a finestre aperte (le finestre del locale disturbato) e chiuse e non deve eccedere i 5 dB di giorno (06-22) ed i 3 dB di notte (22-06) più penalizzazioni nel caso si riscontrassero componenti tonali. Tutto questo per dire cosa: a mio avviso è consigliabile che lei faccia un esposto al Comune, il quale in genere lo inoltra all'ARPA, che è l'ente preposto al controllo in questi casi. L'ARPA verrà a fare dei rilievi fonometrici presso i locali disturbati e, se i limiti non saranno rispettati, imporrà al pubblico esercizio di porre rimedio effettuando le opportune opere di bonifica (controsoffitto isolante, svincolamento delle casse acustiche dalle strutture, ecc.). Per quel che riguarda l'isolamento acustico dell'edificio esso deve rispettare i requisiti del D.P.C.M. 5/12/97 e nella fattispecie i solai devono possedere un R'w (indice di valutazione del potere fonoisolante apparente) pari a 50 dB. La prova del raggiungimento di tale prestazione implica una complessa serie di rilievi fonometrici effettuati tra gli ambienti disturbanti e disturbati. E' probabile, ma anche no, che tali requisiti vengano rispettati, ma ripeto che secondo me la strada più adeguata è l'esposto al Comune per verificare che l'attività in questione rispetti i limiti di legge, anche perché non si va in contenzioso. Contestare le prestazioni di isolamento acustico dell'edificio è una pratica che, anche se recentemente sta prendendo piede, porterebbe quasi sicuramente ad un contenzioso con conseguenti spese processuali e di salute (bile e fegato!!!).

 

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Ho un fonometro in classe 2 che fa ancora bene il suo dovere e che vorrei sfruttare per le misurazioni che non necessitano un classe 1 e che richiedono valori indicativi. Il problema è che questo fonometro non calcola direttamente il Leq. Vorrei capire quale formula utilizzare per avere il valore di Leq (curva A) partendo da una base di campioni che il fonometro memorizza e che posso acquisisre tramite pc.

 

Il Suo è certamente un caso singolare, poiché voler ricavare un valore di LAeq da un fonometro (strumento privo del circuito di integrazione-mediazione), per giunta di classe 2, non è da tutti i giorni. Tuttavia, nulla è impossibile se il suo strumento digitale è in grado di memorizzare i campioni di Fast (125 ms) o Slow (1 s). I metodi impiegati possono essere più d'uno. Il primo è quello di calcolare l'area sottese dal grafico riprodotto per mezzo di un registratore grafico collegato all'uscita DC del fonometro. Il secondo è quello di applicare la seguente relazione: 10 VOLTE IL LOGARIRMO DEL PRODOTTO DI (1/NUMERO DI CAMPIONI) PER LA SOMMATORIA (CHE VA DA 1 A N) DEL RAPPORTO FRA IL VALORE DEL CAMPIONE MISURATO AL QUADRATO E IL VALORE DELLA PRESSIONE DI RIFERIMENTO AL QUADRATO. Mi spiace non essere più chiaro ma in questo editor di testo non è possibile inserire la relazione matematica che può, in ogni caso, trovare in una delle tante pubblicazioni (una fra tutte: Manuale di Acustica Applicata a cura di Renato Spagnolo). Tale soluzione necessita tuttavia della gestione di una gran mole di dati che risulta antieconomica, poco pratica e si espone al rischio di incorrere in numerosi errori da parte dell'operatore. In questi casi, credo che avvalersi della sola lettura in Slow, nel caso di rumori variabili, e Fast, per quelli di tipo continuo, possa essere sufficiente per risultati indicativi.

 

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Abito in vicinanza di un campanile che suona le normali ore tutto il giorno e la notte, e fin qui tutto bene, ma è consentito che suoni (l'Ave Maria, 40 battiti tutti uguali del campanone!) tutti i giorni sabato e domenica compresi alle 6:30 di mattina? Inoltre, la domenica suona alle 6:30 ed altre melodie alle 7:00 alle 8:30 alle 9:30 ecc.

 

La capisco. Sicuramente avere una campana ...in casa non fa piacere a nessuno. Le sentenze in merito, ma non tutte, limitano l'uso delle campane alle sole funzioni religiose per richiamare i fedeli ed in taluni casi possono posticipare l'orario di utilizzo. Le consiglio in primo luogo di parlare con il parroco, cercando di coinvolgere anche le altre persone che sono sicuramente disturbate.

 

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Volevo sapere se è vero riguardo la notizia per cui a breve ogni costruttore (di opere abitative e non) ha l'obbligo di presentare una certificazione riguardante l'inquinamento acustico. Se è vero, come si può avere l'abilitazione per diventare certificatore?

 

Dal 1997 e precisamente dal 5 dicembre esiste un d.P.C.M. che riguarda appunto i requisiti acustici passivi degli edifici. E' generalmente applicato per le nuove costruzioni, ma non tutti i Comuni richiedono appunto questi Certificati di Collaudo Acustico. Diciamo pure che l'adeguamento richiede tempo....molto tempo... che è anche funzione dell'applicazione o meno della zonizzazione... e della "competenza" delle pubbliche amministrazioni nella valutazione dei collaudi...se esiste o meno un regolamento Comunale ...discendente dalla Legge 447/95 etc., etc. Il termine "certificatore".. è un po' vago e in pratica non esiste. Il termine corretto (mi scusi il formalismo) è Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed è in pratica un decreto rilasciato dalla sua Regione ove Lei risiede che è regolato dalla L.447/95. Si informi quindi presso la sua Regione.

 

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Mi è stato chiesto di fare una relazione tecnica per i requisiti acustici passivi di una casa che subirà una ristrutturazione, o meglio un ampliamento del 20% del proprio volume. Il resto della casa non verrà toccato dai lavori, quindi mi chiedevo se la relazione dovesse riguardare solamente l'ampliamento o tutto l'edificio.

 

Il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici delle essere effettuato sulle nuove unità o per meglio dire solo l'ampliamento (ove sono stati effettuati lavori che hanno modificato strutturalmente l'edificio o parte di esso). Nel suo caso dovrà verificare l'isolamento tra le due distinte unita immobiliari, i livelli di calpestio e l'isolamento di facciata/e della nuova unita. Il collaudo deve essere effettuato da un tecnico competente in Acustica Ambientale.

 

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Sempre più spesso mi trovo ad effettuare valutazioni previsionali del soddisfacimento del requisito acustico di facciata per i locali facenti parte di sottotetti abitabili con copertura in legno. Qui nasce la confusione, dettata soprattutto dal fatto che molto raramente tali coperture sono progettate in maniera tale da garantire un sufficiente isolamento acustico. Dicevo nasce la confusione perché non si è ancora capito se la copertura vada intesa come facente parte della facciata. Il DPCM 5/12/97, non viene incontro a questo problema. Fino ad oggi l'ho sempre considerato come una facciata, con il risultato che spesso o si cambia tipologia di copertura oppure è impossibile raggiungere il soddisfacimento del requisito di legge neanche con doppi infissi. Ma allora che fare? Si rende il locale inagibile vista l'estrema difficoltà nel rispettare il requisito?

 

Buone le osservazioni fatte, complimenti. Anche il sottoscritto concorda che una facciata debba essere definita come un insieme di parti trasparenti ed opache e qualora non vi sia la presenza di abbaini sulla copertura essa non debba essere considerata tale. Per il resto, in attesa che le norme ed i decreti possano essere ulteriormente chiariti, si cerca di convincere i progettisti circa l'utilità delle coperture e del comfort ottenibile dall'utilizzo, ma per ora il decreto, le norme e le loro molteplici interpretazioni sono applicate solo per nuove costruzioni e raramente per ristrutturazioni (a meno che non vi siano delle cause in corso). Per quanto riguarda l'agibilità e le "provocazioni" circa l'applicabilità ed il Rispetto del D.P.C.M. 5/12/95 sappiamo tutti che in Italia abbiamo purtroppo realtà differenti che sono variabili da luogo a luogo o per meglio dire non sono armonizzate come dovrebbero e per ora salvo rare eccezioni sono "esenti" da controlli.

 

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Vivo in campagna in una villa a schiera di testa con giardino, confinante mediante una rete divisoria con il giardino di un condominio di 3 piani. Possiedo 4 cani meticci di piccola taglia che vivono liberi in giardino. I condomini lamentano il disturbo prodotto dall'abbaiare dei miei cani nelle ore diurne mentre io sono al lavoro. Vi chiedo la cortesia di indicarmi come comportarmi se e quando riceverò la lamentela.

 

Il latrare di cani è contemplato dall'art. 659 C.P., in materia di disturbo della quiete pubblica e del risposo delle occupazioni, fra gli illeciti penali, nonché dall'art. 844 cod. civ., in materia di immissioni moleste, fra gli illeciti civili. Pur tuttavia, pare utile precisare che ai fini di un'eventuale rivendicazione penale, per la sostenibilità del reato contestato risulta necessario che gli effetti del disturbo lamentato coinvolgano una pluralità di soggetti, ovvero più nuclei familiari. Nel qual caso, potrà essere sporta querela nei confronti del proprietario dell'animale, fornendo una descrizione dei luoghi e delle circostanze che sono all'origine del fenomeno rumoroso, allegando, qualora possibile, le risultanze di idonee misurazione fonometriche eseguite da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso le quali comprovare l'eventuale supero dei limiti di legge. In alternativa, o qualora non sussistano le condizioni per l'avvio di una rivendicazione penale, non rimane che appellarsi al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, attraverso l'ausilio di un supporto legale e di un TCAA attraverso i quali sostenere le ragioni di causa. Da ultimo, pare comunque utile ricordare che i latrati rappresentano per l'animale un modo con cui comunicare un messaggio, di difesa del proprio territorio o di uno stato di malessere. Pare dunque utile invitare il proprietario a voler adottare delle semplici precauzioni affinché tali condizioni possa cessare, al fine di preservare i rapporti di buon vicinato ed il sonno di quanti desiderano riposare.

 

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Abito in un condominio che ha la sventura di avere il giardino che confina con le pareti di un ristorante che tutte le sere ha una programmazione musicale con musica dal vivo. Dalle 21.30 alle 00.00 non si riesce a dormire e nemmeno a guardare la televisione perché la musica è altissima e i bassi fanno vibrare i vetri. Come risolvere questo problema?

 

Posso suggerirLe di procedere mediante ricorso inoltrato al Tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la molestia delle immissione lamentate dal C.T.U., che nominerà il Giudice Delegato. Le consiglio, però, di far accertare da un tecnico specialista nella materia, di Sua fiducia, l’entità delle immissioni prima di rivolgersi all’avvocato per l’inoltro del ricorso, trattandosi di una questione meramente tecnica e per dare la possibilità all’avvocato di dimostrare la molestia delle immissioni, qualora, ricevuto il ricorso, la controparte dovesse apportare modifiche all’impianto o ai luoghi, come spesso avviene nel caso delle discoteche. Di solito questa procedura è rapida, concludendosi nel giro di un anno o poco più.

 

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I nostri vicini lamentano in continuazione il rumore della macchina da cucire di tipo domestico di mia madre. Il funzionamento della macchina avviene generalmente per non più di due ore giornaliere, mai in orari che vanno oltre le 19. Vorrei saper se vi sono degli elementi normativi che legittimino le continue lamentele, ed eventualmente come è possibile rilevare l'effettiva rumorosità della stessa.

 

L'unico articolo cui fare riferimento è l'844 c.c.: concetto esprimente una consolidata e cogente norma giuridica, secondo cui, per la valutazione delle immissioni di rumore, l’indagine va correlata al caso concreto riferito alla rumorosità di fondo quando la sorgente specifica giudicata disturbante tace, ed allo stesso tempo fare riferimento alla tollerabilità di un rumore in rapporto alla tutela della salute così sancito dall’art. 32 della Carta Costituzionale. Il superamento della normale tollerabilità è deciso sempre e comunque da un Giudice. Per rilevare l'effettiva rumorosità riscontrata è sufficiente posizionare un analizzatore presso il recettore ove si manifesta il disturbo e registrare graficamente gli eventi sonori che si presentano. Gli eventi sonori massimi rilevati istantaneamente debbono essere comparati con il rumore di FONDO (LAF95). Se le differenze riscontrabili sono superiori ai 3 dB oltre il rumore di fondo, la Normale Tollerabilità è superata. Esempio: rumore di fondo LAF95 = 25 dB(A) --- Rumore Immesso 35 dB(A) ---- Differenza = 10 dB ----> Tollerabilità superata di 7 dB.

 

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Vorrei sapere quali sono i requisiti e le caratteristiche che un fonometro deve possedere per poter essere utilizzato per valutazioni conformi alla Legge n. 447/95?

 

Sicuramente il minimo è quanto prescritto dall'art.2 del Decreto 16 marzo 1995 : "Art. 2 Strumentazione di misura 1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura. 2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.".

 

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Esiste un'assicurazione in grado di coprire il furto o i danni derivanti da atti vandalici per una centralina di rilievo fonometrico posta in ambiente esterno ed eventualmente al di fuori del sedime di proprietà privata?

 

Certamente si. Ultimamente non me ne sono occupato, ma in passato, alcuni anni fa, cercando tra le varie compagnie assicurative ho appunto assicurato per il furto una centralina, per una settimana e se non ricordo male (era un pò cara) mi era costato 400 Euro circa, ma dipende dal valore del capitale.

 

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Il soffitto dell'appartamento in cui abito è controsoffittato con delle lastre di cartongesso che però formano un'intercapedine vuota di circa 20 cm: per ridurre il rumore da calpestio proveniente dall'appartamento del piano di sopra otterrei dei miglioramenti rilevanti se la riempissi con del materiale fonoisolante?

 

L'effetto del riempimento dell'intercapedine del controsoffitto con del materiale fonoassorbente (lana minerale in generale) è sensibile solo ed esclusivamente sulla propagazione del rumore per via aerea (televisione, parlato, ecc.). Il problema da lei descritto sembra che riguardi i rumori di tipo impattivo (il rumore di calpestio appunto) per il quale è possibile intervenire solo sul solaio dell'inquilino del piano di sopra, realizzando un pavimento "galleggiante" mediante l'apposizione di uno specifico materassino anticalpestio (risvoltato sul perimetro dei locali fino alla quota del pavimento) sopra il massetto alleggerito per l'alloggiamento degli impianti, la realizzazione di un massetto in cls. di almeno 5 cm di spessore ed il completamento con la pavimentazione. Questa sarebbe la soluzione ideale. Si renderà conto della sua difficile praticabilità dovuta al dover intervenire presso una proprietà non sua e dell'elevato costo di realizzazione. Esisterebbero altre soluzioni, magari meno efficaci, ma che comportano comunque sempre l'intervento sul solaio del suo vicino. Questo perché è proprio la trasmissione laterale attraverso le pareti delle vibrazioni trasmesse al solaio a dover essere bloccata.

 

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Sono appena diventato tecnico in acustica e mi sto interessando per comprare la strumentzione necessaria. Sono orientato per un analizzatore che mi consenta di effettuare lavori che vanno dal D.Lgs. n. 195/06, all' acustica architettonica e quindi in grado di calcolare il tempo di riverbero. Qual è lo strumento più adatto?

 

Sa benissimo che per correttezza professionale non posso fare pubblicità. Uso quotidianamente molte marche: 01dB, Larson&Davis, Soundbook, Bruel&Kjaer, conosco HD, CEl e altre ancora. Altri prima di lei mi hanno posto la stessa domanda: rapporto qualità-prezzo, affidabilità, semplicità d'uso, assistenza, software di gestione ed analisi. Ma la giungla della strumentazione è vasta e la scelta è molto personale, e certe volte purtroppo si può rimanere "fregati". Dipende dalle sue esigenze, dal suo budget (e se il suo investimento lo considera a medio-lungo termine ) e per dirla in parole povere, molti inizialmente risparmiano e poi si accorgono quando hanno in mano lo strumento di avere più appetito e che quello strumento non va bene, altri comprano "quello che fa tutto" ma poi loro fanno poco e non hanno curiosità ed interesse tecnico nel gestirlo ed allora risulta troppo difficile.

 

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Il D.lgs. n. 187/05 richiede la valutazione del rischio causato dalle vibrazioni Le lavorazioni che impongono l'uso del martello manuale possono ritenersi fonte di rischio?

 

Il D.lgs n. 187 del 19 agosto 2005 richiede la valutazione del rischio causato dalle vibrazioni meccaniche. Riporto come risposta quanto esplicitato dalle linee Guida redatto dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: "1.4 - Il DLgs.187/05 si applica anche alle lavorazioni manuali? Si. Dal punto di vista giuridico nulla nella legge limita il campo di applicazione del DLgs.187/05 su questo versante, che si applica tanto ai casi nei quali gli operatori ricevono l’energia meccanica dal pezzo in lavorazione quanto al caso in cui l’energia entra al sistema mano-braccio dall’impugnatura di utensili manuali. Dal punto di vista della valutazione del rischio queste situazioni ammettono tuttavia approcci diversificati in relazioni ai possibili effetti attesi. Nel primo caso la valutazione si incentra in primo luogo sulla valutazione dell’A(8). Nel secondo caso, ove invece prevale l’effetto in termini di sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a descrivere la pericolosità di un fenomeno tipicamente impulsivo, vuoi per la scarsa disponibilità attuale di dati sperimentali, paiono più indicati percorsi valutativi basati sui metodi che rilevano tali effetti (come ad esempio, la check-list OCRA o la check-list OSHA o il metodo HAL)." Da quanto sopra esposto le lavorazioni che impongono l'uso del martello manuale possono ritenersi fonte di rischio ma più che valori esistono i metodi di valutazione sopra indicati.

 

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Sotto il mio appartamento è situato un asilo nido che esercita attività ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 19 di sera. Il che significa che, durante tutto il giorno, i continui schiamazzi dei bambini mi impediscono di studiare. Vorrei sapere come posso risolvere il problema.

 

Anche se da una parte mi dispiace dirlo, ovvero che siamo stati tutti bambini, gli asili sono soggetti alla Legge 447/95 come qualsiasi altra attività. Vi sono comunque alcuni aspetti, chiamiamoli di "RESPONSABILITA' OGGETTIVA" del venditore e dell'agenzia sulla base dei quali se dati in mano ad un buon avvocato possono far sì addirittura di poter restituire l'appartamento al vecchio proprietario. L'altra responsabilità è dovuta dal gestore dell'asilo qualunque esso sia, che si DEVE adoperare per far cessare o quantomeno ridurre le immissioni che lei subisce (ad esempio con degli interventi di insonorizzazione nell'asilo). I modi di procedere sono analoghi quindi ad altri casi elencati nella presente sezione.

 

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Qual è il valore dell'isolamento acustico di facciata da considerare? Quello medio ponderale tra l'incidenza della parete e quella del serramento o solo il serramento?

 

Il valore d'isolamento di facciata è sempre quello medio. Infatti si scelgono appositamente più posizioni di misura (come sorgente e ricevente) nel rispetto delle norme ISO. Le misurazioni, i collaudi sui requisiti acustici passivi sono effettuati in accordo al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed in particolare: gli indici di valutazione sono definiti dalle norme UNI EN ISO 717/1 e UNI EN ISO 717/2 che hanno sostituito la UNI 8270-7. L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT,w) viene effettuato utilizzando in esterno una sorgente sonora (metodo dell’altoparlante) ad alta energia ed un generatore di rumore bianco in banda passante da 40 a 5.000 Hz, misurando le differenze medie dei livelli tra la sorgente ed il locale ricevente. Il certificato di collaudo deve essere elaborato utilizzando a riferimento la norma EN ISO 140-5 del 2000.

 

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Ci possono essere dei rischi per la salute dei lavoratori? Cosa si può fare per attenuare il rumore dei computer?

Rischi per la salute sicuramente non ve ne sono. Ciò malgrado oggi la buona tecnica ha introdotto sul mercato computer privi di ventole (perché sono quella che danno tanto fastidio...) e addirittura con raffreddamento a liquido. Quando si sceglie un nuovo PC è bene tenere in considerazione anche questi aspetti.

 

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A piano terra c'è una bottega di un macellaio-alimentari. Nella parte alta del locale su delle travi in ferro sono poggiati 4 compressori dei banconi per il freddo che emettendo continue vibrazioni.

 

Il problema delle celle frigorifere e dei compressori crea sicuramente un problema di rumore strutturale, ovvero la trasmissione attraverso le strutture. E quanto più rigide sono le pareti ed i muri in rapporto alla massa quanto più elevato sarà il rumore. Il rumore che sfocia in liti le cui amministrazioni pubbliche in molti casi non sanno e non possono intervenire, ed è per questa evidente ragione che il "povero" disturbato si rivolge al Tribunale per cercare di ottenere un po di quiete ed un po di "giustizia". Comunque se il rumore lo subisce, è giusto che si faccia "qualcosa" per ridurlo, ma giustamente anche lei ha titubanza nella oculata scelta nei periti e soprattutto "sul da farsi" perchè come dice giustamente lei se sbaglia le costerebbe "un sacco di soldi".

 

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Suono in un gruppo in un garage sotto un condominio per due o tre giorni alla settimana massimo dalle 5 alle 8. Nessuno dei condomini si lamenta, tranne un anziano signore. La legge dalla parte di chi è?

 

Il quesito posto è uno di quelli che meriterebbe una trattazione approfondita. Non essendo possibile vediamo di affrontare i punti salienti. In primo luogo la norma in campo amministrativo fa un distinguo fra attività professionale e non. Nel primo caso è previsto l'assoggettabilità a controllo da parte dell'organo di controllo (di norma l'ARPA). Mentre, nel secondo caso, è soggetta a eventuale regolamentazione locale (ordinanze o regolamenti comunali), le quali definiscono le fasce orarie all'interno delle quali poter svolgere siffatte attività. La rivendicazione del disagio patito può essere assunta, tuttavia, anche in sede penale, ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica) o civile, ai sensi dell'art. 844 (immissioni). L'azione penale avviene per mezzo di esposto-querela alle forze di polizia o all'Autorità giudiziaria. In questo caso, non è necessario alcuna misurazione per attestare la sussistenza del reato, è sufficiente una pluralità di soggetti esposti o, potenzialmente esposti. Infine, il procedimento civile, avviato presso il Giudice di Pace o Ordinario. Questa soluzione è la meno adottata, causa tempi lunghi e costi onerosi. Pare quindi chiaro che non è facile a priori stabilire da che parte stia la ragione. Per questo, Vi invito a concordare con il vicino una soluzione pacifica. In caso contrario, sarà necessario chiedere al comune una specifica autorizzazione in deroga ai limiti per le giornate e gli orari ritenuti necessari. Non fornisce assoluta garanzia ma è, di certo, meglio di niente.

 

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La centrale elettrica giorno e notte, 365 giorni all'anno, provoca un rumore sibillante, tipo quello dei condizionatori.

 

Il rumore che prodotto nella centrale elettrica ha probabili caratteristiche TONALI (probabilmente a 100Hz) dovute in buona sostanza ai pacchi lamierini dei trasformatori, anche se in primo luogo bisognerebbe conoscere a fondo l'impianto. Il rumore tonale ha caratteristiche disturbanti che ovviamente sono enfatizzate nel periodo notturno quando il rumore di fondo ed il rumore residuo sono molto bassi. In particolare se la frequenza tonale cui avviene il disturbo fosse proprio 100Hz, proprio perché viene considerata una BASSA frequenza penetra attraverso i muri ed e' difficilmente eliminabile. L'unica cosa che può fare l'ENEL e' verificare il serraggio dei pacchi lamierini. Altro problema delle centrali ENEL per l'alta tensione e' il ronzio prodotto dall'effetto corona. Quindi come vede bisogna prima analizzarne l'effetto per conoscere la possibile causa. Le strade da percorrere per ridurre il suo problema sono differenti ed in buona sostanza simili a quelle di altri problemi esposti sul forum: -contattare un valido consulente che le faccia una diagnostica preliminare del suo problema, con analisi in frequenza e registrazione della time history (registrazioni grafiche); -contattare l'ENEL sulla base dei risultati ottenuti ed esporre il suo problema ad un funzionario che sia effettivamente responsabile; -contattare il comune o le ARPA o l'ASL per un eventuale esposto affinché si possa giungere ad una riduzione del rumore lamentato; -agire per vie legali.

 

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Ho la sventura di abitare di fronte ad una discoteca, in pieno centro. La discoteca è ben insonorizzata, ma il chiasso e le urla della gente fuori da questo locale rende impossibile dormire - nemmeno con vetri camera, e tappi per le orecchie. Cosa si può fare?

 

L'ARPAT dovrebbe far qualcosa visto che è un'attività, che per indotto produce rumore. Il rumore ANTROPICO comunque è punibile (ed è di competenza del Giudice) sia a livello civile sia livello penale (e quindi rientra nella Legge 447/95). Dal punto di vista sensibilizzazione è meglio sicuramente avere una petizione e chiedere un confronto con il Sindaco o chi per esso.

 

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Una grata posta sulla strada si è deformata creando un rumore che pian piano è diventato insopportabile.

 

Prima di tutto è importante capire la competenza. Generalmente le comunicazioni con questi enti debbono avvenire con RR e meglio se supportate da una agguerrita lettera di un buon avvocato. La manutenzione di certe strade è di competenza ANAS.

 

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Dovendo effettuare misure di inquinamento acustico secondo la tecniche del decreto 16/03/98 non ho ben chiaro il discorso dei tempi di misura. Fermo restando le definizioni TM (Tempo di Misura), TR (Tempo di riferimento), TO (Tempo di osservazione) e TL (Tempo a lungo termine), per il calcolo del Livello differenziale del rumore prodotto di notte da una macchina funzionante per 24h è corretto effettuare una misura continuativamente per 1 h? In questo caso TR è 22.00-06.00, TO coinciderebbe con TM, vero? E' più corretto effettuare piccole misure di minuti (TO di 1h, TM di 5 minuti per misura,x es.) e fare la media secondo la formula indicata dal decreto suddetto?

 

Nelle misure dei livelli differenziali non si deve calcolare nulla ma solamente fare una misura di LA, LR e calcolare LD. Per il calcolo invece di LAeq,TR nel caso di una macchina a funzionamento continuo il Leq misurato anche per 1h può essere assunto come riferito all'intero periodo a cui lei si riferisce. Il To è il tempo da quando lei inizia a quando finisce il sopralluogo entro il quale ci sara' o ci saranno più TM. Per quanto concerne il numero di misure esse dipendono dalla tipologia di rumore (continuo, variabile ecc. ecc.) e nel caso appunto di un rumore continuo perché fare più misure quando ne basta 1?

 

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Posso fare riferimento all'articolo 844 c.c. per dimostrare la non tollerabilità di un rumore immesso in un appartamento? Inoltre, sempre in riferimento all'articolo 844, gradirei sapere se occorre fare riferimento ai Livelli equivalenti in dB(A) oppure no ed eventualmente se vi sono condizioni standard di misura.

 

Sicuramente si. La norma tecnica di riferimento per la valutazione delle Normale Tollerabilità è la ISO 1996 del 1971. Si legga o si studi in proposito alcuni miei articoli e di Mario Novo reperibili sui siti: www.francopacini.it www.acustica.it La normale tollerabilità si riferisce ai livelli ISTANTANEI (Fast RMS) ma i livelli equivalenti possono essere usati nel caso di rumore continuo (vedasi definizioni UNI) o nel caso di rumore estremamente variabile, ma le ricordo che il livello DEVE essere associato all'immissione specifica. Al Giudice di merito poi utilizzando le stesse misure e quindi le stesse Histories deve essere esposta la valutazione seguendo il Criterio Ambientale e quello Comparativo della NT.

 

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Ho l'incarico di effettuare una consulenza tecnica di parte relativa ad inquinamento acustico. Tenendo presente che il tariffario del mio ordine professionale prevede un compenso per le consulenze tecniche in questo ambito che va dalle 48 alle 480 euro e non avendo esperienza in materia gradirei avere un parere sul compenso che dovrei chiedere al cliente.

 

Non conoscendo il suo ordine professionale, ed anche il tipo di perizia (civile o penale) prenda queste mie considerazioni come indicative. Quello che Lei ha indicato si riferisce sicuramente al penale e non prevede un'assistenza tecnica come prevedo che lei darà. Generalmente le tariffe professionali nel caso di perizie di parte sono " a discrezione" e sono ben lontane da quelle che Lei ha indicato, se no i poveri periti, pagando tasse ecc farebbero la fame. In genere il perito di parte non può prendere meno del CTU la cui ordinanza di liquidazione viene riconosciuta dal Tribunale come "a Vacazione" e certo non diventerà ricco. L'impegno profuso dal CTP, considerato che deve effettuare una prima perizia e successivamente una replica ( e via cosi...) a quella del CTU, e' senz'altro (e DEVE essere) differente da quella del CTU, (anche perché poi il giudice leggerà solamente quella del CTU) in maniera e nei limiti del possibile di far "sposare" al CTU la propria tesi. Esistono comunque dei Tariffari Specifici relativi ad esempio ad Assoacustici o Euroacustici (vada e veda sul loro sito) e se Lei fosse iscritto potrebbe attenersi ed essere tutelato da tali. Anche in questo caso le assicuro che non diventerà ricco e che dovrà fare molta fatica per farsi pagare. "Chi vale poco costa poco, chi vale tanto costa tanto".... ma quel "vale tanto" bisogna sudarselo.

 

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Nella valutazione dell'inquinamento acustico causato dal sistema di raffreddamento di un sistema di telecomunicazioni, dovrei misurare i valori di immissione nell'abitazione anche escludendo la specifica sorgente disturbante (Livello di rumore residuo). Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di escludere il contributo della sorgente (funzionamento continuo 24h), come ci si comporta?

 

Valgono in ogni caso i limiti assoluti e differenziali, indicati nei decreti, ma per quanto concerne la tipologia di sorgente e per la determinazione dei livelli differenziali (rumore residuo e di fondo) e' necessario far interrompere la sorgente, anche se trattasi di sorgente a funzionamento continuo nel qual caso vale in particolare il Decreto 11 dicembre 1996. Nel caso SPECIFICO poi che non fosse possibile interrompere la sorgente si può effettuare in via cautelativa ed indicativa il rumore d'area equivalente, ovvero si effettua una misura di rumore residuo in una zona simile per tipologia zona, densità traffico ecc. a quella in esame e si effettua il calcolo del livello differenziale con il rumore di facciata. E' ovvio che è necessario effettuare una valutazione previsionale dei livelli immessi nell'appartamento, in funzione del differenziale ricavato e dei dati rilevati sia nell'appartamento a finestre aperte, e a finestre chiuse (comprese tutte le variabili d'ambiente ...ovviamente...). . Buoni Calcoli.

 

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Ho l'incarico della stesura del Piano di Zonizzazione Acustica. Uno dei temi posti dall'Amministrazione è la regolamentazione dei fuochi d'artificio che i numerosi campeggi presenti nel territorio organizzano nel periodo estivo come forma di attrazione e divertimento dei turisti. Attualmente basta una semplice richiesta ma si voleva proporre una sorta di regolamentazione sulla base di esperienze già maturate in altri ambiti.

 

Regolamentazione dei fuochi artificiali? Non mi risulta nulla di tutto ciò, anche perché, abitando in una piccola cittadina dove l' 8 settembre fanno la "sagra del fuoco" con numerosi e rumorosi spettacoli pirotecnici, il Comune rilascia una deroga, è ovvio che la manifestazione avviene solo una volta l'anno, e nella zonizzazione acustica non se ne tiene conto perché trattasi di evento eccezionale.

 

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Sono stato nominato come consulente tecnico di parte in una controversia relativa ad inquinamento acustico ambientale, e vorrei sapere se la mia perizia ha validità tecnica. Devo aggiungere che sono un ingegnere iscritto all'ordine professionale, settori A-B-C, ma non sono iscritto negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica: può quest'ultima cosa invalidare le mie perizie?

 

Il consulente tecnico di parte, come peraltro il CTU non necessita di un'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, in quanto è solo carta ma senza sostanza (per avere sostanza dovrebbe ad esempio essere CERTIFICATO SINCERT in acustica, ma sino ad oggi per l'iscrizione nell'elenco le regioni NON richiedono questo) . La sua perizia avrà senz'altro validità tecnica, ma solo come perizia di parte, ovvero sara' il CTU che convinto o meno dalla sua relazione inserirà le sue considerazioni e ne sposerà o meno i contenuti e li esporrà al Giudice. Per il resto niente paura, l'unica cosa fondamentale è conoscere ed essere padrone della materia e delle sue Leggi.

 

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Vorrei avere un parere su come mettere in moto una sorta di richiesta, da parte degli abitanti, di protezioni sonore per un lungo tratto di strada a forte inquinamento acustico, per le abitazioni adiacenti. Come devo procedere? A chi devo rivolgermi? Quale regolamento devo seguire?

 

Il problema delle barriere è un problema molto complesso e delicato, e mi risulta persino difficile se non impossibile spiegare in quattro parole come andrebbe affrontato. Comunque, va coinvolto il comune, attraverso una petizione popolare o i consigli di quartiere che operano le giuste pressioni al consiglio comunale. Il problema va affrontato dapprima attraverso uno studio sulla viabilità ed una proiezione previsionale negli anni futuri sia per il traffico leggero che pesante, individuando soprattutto chi è il gestore della strada (ANAS, AUTOSTRADE, provincia ecc ecc). Successivamente attraverso software e studi previsionali di impatto acustico e studi sull'abbattimento del rumore attraverso l'utilizzo di barriere che possono essere effettuati dall'ente gestore o dal comune o , ancora, da studi professionali. La legge vigente è sempre la stessa compreso i decreti attuativi, ma le leggi a volte non bastano ed occorre talvolta molto buon senso e nel caso di barriere anche molti investimenti.

 

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Abito in appartamento di una località turistica marina. Nel periodo estivo, da una popolazione stanziale di 5.000 abitanti si arriva a punte di oltre 50.000 turisti, con tutti i problemi connessi. Il problema principale é costituito dal rifornimento idrico; la pressione della fornitura é alquanto limitata, per cui tutta l'utenza cittadina si sono forniti di motori aspiranti per assicurarsi un'adeguata fornitura d'acqua. Nella mia palazzina un condomino si é lamentato del rumore del mio motore, per questo Vi sarei grato se vorreste esprimere un Vs. parere in merito, al fine che si possa risolvere tale problematica nell'interesse di tutti.

 

Un problema di non facile soluzione. In ogni caso, verificherei che:

- esista in commercio un tipo di motopompa a basso rumore o comunque dotata di fonoimpedenti e fonoassorbenti che limitino il rumore immesso;

- se ciò non fosse creare un box fonoimpedente attorno alla motopompa (sempre che sia possibile);

- lo stesso dicasi se trattasi di motore elettrico o autoclave, in questo caso il problema è limitatamente più semplice e di motori a basso rumore in commercio ne esistono diversi tipi...pur valendo gli stessi accorgimenti di installazione ovvero isolamento dalle strutture dell'edificio e isolamento acustico di tipo aereo;

- sensibilizzare l'Ente erogante almeno ad aumentare le pressioni (potrebbe essere solo un problema di pressione e non di portate, che non vogliono alzare perché potrebbero avere problemi sulle condutture), e comunque prima o poi il problema lo dovranno affrontare.

Il diritto ed il buonsenso non vanno mai daccordo, ma in certi casi e se siete uniti, proverei anche a sensibilizzare il Comune e lo stesso Ente erogante (per la fornitura) affinché possa essere risolto questo problema.

 

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(1) Lo stabile in cui abito è posto di fronte a 2 edifici uno per l'esposizione e la vendita di mobili aperto 7 giorni su 7 dalle ore 10:00 alle ore 20:30 ed un'altro che ad eccezione del terzo piano e dell'attico è adibito ad ufficio. Dai 2 edifici proviene un continuo disturbo a causa dei rumori prodotti dal funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria collocati sulla facciata di fronte al mio balcone. Vorrei chiedere cosa posso fare, in particolare per il problema della notte.

 

Innanzi tutto è bene conoscere il livello sonoro prodotto ed immesso nel suo appartamento dalle sorgenti (caratterizzazione grafica degli eventi. Poiché il rumore è prodotto da impianti di esercizi commerciali o uffici (attività), gli esposti possono essere fatti in comune, alle ARPA, o in procura, i quali provvederanno d'ufficio a effettuare le misure fonometriche o comunque ad emettere almeno un'ordinanza limitativa all'orario di funzionamento dei condizionatori (dipende anche molto dal Comune dove lei risiede e se c'è sensibilizzazione ai problemi di rumore). In questo caso forse basterebbe un po di buon senso ed attraverso un temporizzatore da pochi euro limitare il funzionamento dei condizionatori al periodo diurno o entro il quale gli uffici o gli esercizi commerciali sono aperti. In funzione dei rilievi fonometrici (ma in questo caso la strada potrebbe essere senz'altro più lunga), attraverso una lettera (si inizia cosi...) di un buon avvocato civilista, può essere richiesta la sostituzione dei condizionatori con macchine a basso rumore, sino ad intentare una causa vera e propria ai sensi dell'art. 844 c.c..

 

(2) Lo stabile in cui abito è confinante con un altro adibito ad uffici, dal quale proviene un continuo disturbo della quiete pubblica a causa di rumori prodotti dal funzionamento ininterrotto degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria collocati sulla terrazzo.

 

Il disturbo prodotto da impianti tecnici degli stabili è disciplinato dalla normativa amministrativa attraverso più riferimenti normativi, asseconda della natura e del soggetto cui gli stessi fanno capo. In particolare, qualora tali impianti facciano parte di un’attività produttiva, professionale o commerciale, gli stessi sono soggetti ai valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 (il testo è consultabile nella sezione “normativa” di Inquinamentoacustico.it), ossia ai 5 dB(A) durante il periodo diurno (06-22) e ai 3 dB(A) durante quello notturno (22-06). Nel caso invece, tali impianti facciano capo ad un soggetto privato, ad es. di una civile abitazione, possono ricadere nei limiti indicati per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo di cui all’allegato A del d.p.c.m. 5 dicembre 1997, sempre che l’edificio sia stato costruito dopo l’entrata in vigore di tale decreto. Nel casi più tradizionali, la rivendicazione può essere assunta anche in sede civile (con istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 844 c.c. (immissioni). In questo caso, è utile considerare che l’attivazione di quest’ultima procedura può essere efficace solo nel caso in cui si intenda rivendicare il risarcimento del danno patito (patrimoniale o biologico). In ogni caso, l’azione da Lei intrapresa presso gli organi di vigilanza e controllo (ARPA e comune) può costituire la via più economica e, tutto sommato, quella più vantaggiosa, sempre che l’intervento sia rapido ed efficace.

 

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Nell'esaminare il D.Lgs. n. 195/06, appare poco chiaro quali debbano essere i requisiti della strumentazione che si dovrà utilizzare per le indagini fonometriche.

 

Quello che dice è vero. Ed anche io sono perplesso, non solo per il Dlgs 195/06 ma anche per altri decreti. In generale le ricordo che: esistono obblighi di legge solamente per alcune tipologie di strumenti (ad es. i fonometri.... Leggi ambientali ). Nel caso in cui l'azienda sia certificata o voglia certificarsi ISO 9001, in base a quanto riportato nel paragrafo 7.6 della norma, occorre tarare gli strumenti. Non è riportato se è necessario far riferimento ad un centro accreditato dal sistema nazionale di taratura o meno; in ogni caso deve essere garantita la riferibilità metrologica. La periodicità della taratura fa riferimento alla norma per la strumentazione di misura ovvero la ISO 10012-1 del 2003 (Requirements for measurement processes and measuring) che stabilisce i criteri per la definizione dell'intervallo di conferma metrologica, che per semplicità possiamo in questo contesto identificare con l'intervallo di taratura. La strumentazione di misura deve essere confermata metrologicamente ad intervalli appropriati stabiliti sulla base della stabilità dello strumento, dello scopo della misurazione e delle modalità di utilizzo dello strumento. In funzione dei risultati delle precedenti tarature può essere necessario ridurre l'intervallo di conferma, oppure considerare la possibilità di aumentare l'intervallo di taratura, se ciò non influenza in maniera negativa l'accuratezza delle misurazioni. In genere la strumentazione di misura viene tarata annualmente.Il Certificato SIT, è un Certificato di Taratura emesso da un Centro facente parte del Sistema Nazionale di Taratura (istituito con la Legge n. 273, 11/08/1991). Il Certificato ha validità ufficiale (per legge) in Italia e, grazie agli accordi di mutuo riconoscimento, nei paesi europei aderenti all'EA (European co-operation for Accreditation). Il Certificato SIT può risultare indispensabile per i CAMPIONI DI RIFERIMENTO cioè per quei campioni che sono utilizzati per la taratura di altri strumenti in quanto consente di avere un campione con una bassa incertezza. Premesso tutto questo, mi auguro che in futuro si possa chiarire non solo l'aspetto del Dlgs195/06 ma anche la questione delle incertezze di misura (relative alle misure), l'uso di strumentazione in classe 1 , e la frequenza di taratura della strumentazione qualunque essa sia. Vede, all'estero i "concorrenti" danno per scontato che si debba utilizzare strumentazione in classe 1 opportunamente tarata annualmente. In Italia ora invece è esattamente l'opposto: troviamo consulenti improvvisati con fonometri in classe 3 (che possono costare anche 50 euro, contro i 5000 di un fonometro in classe 1) che sfruttando questo "bug" redigono relazioni a basso costo ma qualitativamente basse. Il mio consiglio è di puntare sulla QUALITA'. L'attesa paga.

 

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I tre cani dell'inquilino del piano terra abbaiano a tutte le ore del giorno e della notte. Ho avvertito diverse volte l'amministratore che prontamente ha ripreso l'inquilino ad un comportamento più rispettabile delle regole condominiali ma non è cambiato nulla. In base a quanto detto, vorrei sapere se c'è qualche cosa che posso fare oppure se sono destinato a subire per sempre. Nel caso in cui possa chiamare vigili o altre strutture, la richiesta di intervento può essere fatta in modo anonimo?

 

Se una persona tiene degli animali gli deve volere bene, e proprio il fatto che li tenga legati senza motivo ed in precarie condizioni igieniche può essere anche punibile penalmente. Non so dove lei abita, ma ad esempio in questo sito potrà trovare alcune sentenze al riguardo e soprattutto la Legge che tutela gli animali http://www.protezioneanimalidilegnano.com/legislazione.htm Più che l'amministratore dovrebbe cercare di sensibilizzare o far sensibilizzare l'educazione del padrone, magari attraverso un esposto anche verbale ai vigili comunali o alle guardie zoofile, ma non mi risulta che si possa fare un esposto del genere in forma anonima. Forse se i cani non fossero legati e se uscissero dal loro recinto almeno una volta al giorno non abbaierebbero se non per segnalare eventi anomali. Gli animali sono sicuramente meglio delle persone e molte volte gli uomini debbono prendere, con l'opportuna serenità, delle decisioni.

 

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Abito nelle immediate vicinanze di un distributore di carburanti con orario continuato 24 ore e autolavaggio ed aspirazione self-service. Oltre a questi impianti il gestore ha collocato dei distributori automatici di gelati/merendine e vhs/dvd. essendo tale attività ubicata nel centro urbano e classificata come zona III mi chiedo se non posso in qualche modo, far limitare tale attività, in quanto spesso la notte del sabato c'è sempre qualche compagnia di ragazzi con il motorino che si ferma a far rifornimento e a chiacchierare fino alle 2 o 3 ed alla mattina della domenica c'è sempre qualcuno che alle 7,30 si lava la macchina.

 

A parte i fenomeni delle 2 o 3 di notte tutto il resto avviene durante il periodo diurno (domenica compresa). Il limite d'immissione assoluto della zona III è 60dBA diurni e 50dBA notturni altre al CRITERIO DIFFERENZIALE. Il rumore antropico anche se ne è responsabile civilmente il Gestore dell'impianto è difficilmente dimostrabile. L'unica cosa da fare è un esposto dettagliato all'Amministrazione Comunale che effettui dei controlli in modo da verificare o meno il supero dei limiti. Nel caso venga superato il criterio ambientale imponga attraverso un'ordinanza insindacabile, al gestore, una limitazione d'orario garantita (es. recinzione, timer sulla distribuzione, ecc.). Forse questa è l'unica cosa da fare.

 

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Il mio appartamento affaccia sulla piazzetta del paese che ospita, oltre a negozi, tre bar. Tutte e tre i bar intrattengono i loro clienti con musica prodotta da impianti le cui casse sono appese ai tronchi di alcuni alberi o alla facciata dell'edificio. Per tutto il giorno e gran parte della notte, dal mese di aprile, devo subire l'ascolto di musica. I proprietari sostengono che il limite diurno è di 85 db sino alle 24.30, 75 dB sino alle 2.00 e 60dB sino alle 4.00. E' possibile ? A chi devo rivolgermi? Come devo procedere?

 

Non mi risulta che il limite diurno assoluto di rumore negli ambienti esterni sia 85dBA, e credo non risulti nemmeno nella Legge 447/95 e ne tanto meno nei decreti attuativi. Il primo responsabile di tale abuso è il titolare dell'esercizio commerciale ed anche l'amministrazione comunale che ne ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa. Dal punto di vista amministrativo e legislativo vige la Legge 447/95 per i comuni dove è stata effettuata la zonizzazione acustica ovvero la suddivisione del territorio in classi acustiche; nei comuni dove non è stata effettuata la zonizzazione vale ancora il DPCM 1°Marzo 1991. Ad esempio per una classe IV il limite diurno assoluto (da non superare) è 65dBA. In entrambe le leggi citate vi è inoltre un criterio chiamato DIFFERENZIALE. Questo criterio definisce che la differenza di rumore come livelli equivalenti tra il rumore ambiente (quello con la musica ad esempio) ed il rumore residuo (quello senza la sorgente) non debba essere superiore a 3dB di notte e 5dB di giorno. Generalmente il disturbato si rivolge al Comune con un esposto. Il Comune quindi incarica un tecnico competente in acustica ambientale (es. ARPA, Vigili Urbani o Professionista esterno riconosciuto)che effettua le verifiche del caso, e nel caso accerti il supero dei Criteri sopradetti (assoluto o differenziale), il Sindaco può procedere nell'emissione di un'ordinanza che finalizzi la cessazione del disturbo. Esiste comunque, anche il Criterio sulla Normale Tollerabilità delle immissioni di rumore ai sensi dell'art. 844 c.c. e Art. 32 della Costituzione, ma in questo caso è necessario rivolgersi ad un buon avvocato e ad un buon tecnico. Questo criterio adottato dalla giurisprudenza è molto più restrittivo dei decreti ambientali e tutela la salute dei cittadini disturbati.

 

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Abito vicino a ditta artigianale che fa uso per la lavorazione di presse alimentate ad aria compressa. Inizio attività dalle 6:00 alle 22:00. Saltuariamente lavora anche la domenica Siamo in zona classificata, nella zonizzazione acustica del comune, mista. Il rumore viene generato dai compressori in modo continuo e dalle presse in modalità intermittente. Ho segnalato il problema al comune con esposto, e altri vicini chiamando i vigili urbani, ma senza risultati. Devo per forza rivolgermi ad un legale?

 

La situazione denunciata mi pare piuttosto seria, sia per il fatto concreto legato al disturbo lamentato, sia per la tardiva risposta dell'Autorità preposta al controllo. Tipicamente, tali disagi sono rivendicati presso le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, le quali si attivano con un apposito controllo fonometrico in relazione al quale viene attivato o meno un procedimento amministrativo (sanzione + diffida) al fine di imporre l'adeguamento della situazione illecita al rispetto della normativa. I valori limite di rumorosità che il legislatore ha previsto sono quelle definiti dalla classificazione acustica del territorio, nel Suo caso fissati in 55 dB(A) diurni (valori limite di emissione) in quanto l'attività è svolta esclusivamente nel periodo diurno (06-22). Tale limite è misurato in facciata all'abitazione o in prossimità di spazi utilizzati da persone e comunità ed è riferito all'intero periodo, corrispondente alle 16 ore. Inoltre, è prevista il rispetto del "valore limite differenziale di immissione", dato dalla differenza tra il livello di rumore con l'attività e quello senza. Tale differenza non può essere superiore, nel periodo diurno, a 5 dB(A). Qualora le verifiche richieste non venissero espletate, può far eseguire le misurazioni da un "tecnico competente" in acustica da Lei incaricato e inviare le risultanze alla Procura della repubblica attraverso un esposto-querela, sottofirmato da tutti i censiti che lamentano il disturbo.

 

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Hanno costruito un ristorante di fianco a casa mia, dista 10mt dalla mia abitazione. Il problema è che 3 volte alla settimana dispongono la pattumiera fuori dal ristorante con i vari carrelli, questi vengono portati dalla cantina all'esterno attraverso lo scivolo con ripetuti schiamazzi di incitamento a spingere i carrelli. Tutto questo avviene alla 1:00 di notte, ed io ho le finestre delle camere davanti a questo scivolo! Oltre a questo, o visto che hanno sistemato i tavoli all'aperto, e anche questo dal lato dove ho le camere. Vorrei sapere quali azioni si possono intraprendere.

 

Il disagio lamentato interessa un’attività, nello specifico quella legata alla gestione di un esercizio pubblico dedicato alla ristorazione, che è soggetta ai limiti di rumorosità stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (testo normativo presente nella sezione “normativa” di Inquinamentoacustico.it). In particolare, ai limiti assoluti, di emissione e immissione, individuati dalla classificazione acustica del comune territorialmente competente, o in alternativa ai limiti di accettabilità riportati nella tabella dell’art. 6 del d.p.c.m. 1° marzo 1991, oltreché del valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del menzionato d.p.c.m. del 1997. A tal fine, è necessario richiedere all’ARPA territorialmente competente l’espletamento delle necessarie verifiche fonometriche, le quali saranno eseguite nei pressi dell’abitazione disturbata e, per quanto attiene alla verifica del c.d. limite differenziale, all’interno dell’abitazione, nel locale maggiormente disturbato (presumo la stanza da letto) a finestre aperte. Quanto indicato rappresenta il normale iter procedurale in ambito amministrativo; sono fatte salve eventuali rivendicazioni in ambito civile, in relazione a quanto stabilito dall’art. 844 c.c., o penale, in relazione all’art. 659 c.p.. L’adozione di tali opzioni potrà essere assunta nel caso in cui l’azione amministrativa non consegui il beneficio sperato. Tuttavia, ritengo utile precisare che, nel primo caso (quello civile), l’attivazione è finalizzata all’ottenimento del risarcimento per il danno subito, mentre l’azione penale è condizionata al fatto che il disturbo lamentato dispieghi i suoi effetti nei confronti di più soggetti (più condomini o più abitazioni) e che in concreto induca il disturbo della quiete pubblica o il riposo delle persone.

 

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Il parco giochi in questione è compreso in uno spazio tra alcune case e condomini. Al suo interno è stata installata, da alcuni anni, una pista dal roller in metallo e legno. Il rumore proveniente da tale struttura è molto forte e continuo, dovuto principalmente ai tonfi metallici dei roller, e si propaga alle abitazioni adiacenti. Inoltre, la mancanza di orari di fruizione del parco (aperto giorno e notte) comporta la presenza di persone che disturbano la quiete pubblica con urla e schiamazzi, oltre che utilizzare la pista da roller in orari notturni.

 

La vigente normativa in materia di inquinamento acustico assoggetta le aree sportive-ricreative a “sorgenti sonore fisse” e, conseguentemente, al rispetto dei valori limite assoluti (emissione e immissione) definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tuttavia, tali limiti sono applicabili solamente nei comuni in cui è stata adottata la classificazione acustica del territorio, mentre in assenza di tale strumento è necessario fare riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (entrambi i riferimenti normativi sono consultabili all’interno della sezione “Normativa- Statale” di Inquinamentoacustico.it). A tal fine, può essere attivata l’ARPA competente per le necessarie verifiche fonometriche, a seguito delle quale verrà o meno avviato un procedimento amministrativo volto a far rientrare i livelli di rumorosità entro le soglie consentite. Inoltre, giacché la causa del disagio lamentato è originata dalle urla e schiamazzi dei fruitori di tale struttura, la fattispecie può anche ricadere all’interno della sfera dell’ordine pubblico e del disturbo della quiete pubblica, di cui all’art. 659 codice penale. La competenza, in tal caso, è in capo alle forze dell’ordine (vigili urbani o carabinieri), ai quali spetta il compito di accertare l’eventuale disturbo lamentato e, qualora ne sussistano gli estremi, inoltrare apposita segnalazione all’Autorità giudiziaria. Infine, nel caso segnalato è utile ricordare che il Comune può adoperarsi, fin da subito, per limitare il disagio lamentato, attraverso l’individuazione di adeguate fasce orarie all’interno delle quali dare accesso a dette strutture o realizzando specifici interventi di mitigazione (schermi protettivi o quant’altro ritenuto utile).

 

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Ho un appartamento al primo piano in edificio di civile abitazione sovrastante un supermercato che ha posizionato il reparto "prodotti freschi" ed una cella frigorifera proprio sotto l'appartamento che subisce la rumorosità dei motori/condensatori dei frigoriferi proprio sotto al mio letto matrimoniale! Qual è il limite consentito in questo caso?

 

La rumorosità trasmessa all'interno dello stesso edificio è soggetta ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (norma disponibile all'interno del sito nella sezione "Normativa-Statale"), fissati in 5 dB(A) diurni (dalle ore 6 alle ore 22) e 3 dB(A) notturni (nel restante periodo). Tale valore è determinato attraverso la differenza fra il livello del rumore AMBIENTALE (rumore con sorgente attiva) e il livello del rumore RESIDUO (rumore con sorgente spenta). Pare evidente che, qualora l'impianto funzioni ininterrottamente, il periodo maggiormente disturbante e quello cui corrispondono i valori limite più restrittivi, ossia quello notturno. A tal fine, le eventuali verifiche fonometriche potranno essere richieste all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) locale.

 

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Come viene interpretato, in caso di contenzioso, il fatto che un comune abbia o meno recepito in ambito di regolamento edilizio, la legge quadro sull'acustica degli edifici e relativi decreti. Ovvero, la legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 e il D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997 sono applicabili all'edilizia civile indipendentemente dal regolamento edilizio comunale?

 

Qualora il contenzioso sia promosso davanti al Giudice ordinario, per rivendicare il danno patito (danno patrimoniale o danno alla persona che lamenta il disagio) la normativa amministrativa costituisce un riferimento di merito anche se non assoluto, poiché l'assunzione della decisione del Giudice può avvenire anche attraverso specifica normativa tecnica (UNI, ISO, ecc.) o in relazione all’esame clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lamenta quella determinata situazione. Nel caso di specie, la normativa da Lei citata è assunta, nella maggior parte dei casi, ad esclusivo riferimento, in quanto norma dello Stato ne conseguono precisi obblighi a carico del soggetto che interviene in un procedimento con l’Amministrazione, ad esempio nell'ambito dei requisiti acustici necessari ai fini dell'ottenimento di apposita autorizzazione all'edificazione. I principi generali desumibili dalla "legge quadro", costituiscono norme di riferimento per tutte le regioni tranne per le quelle a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali sono, tuttavia, da considerare norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Da ciò ne consegue che, a prescindere dall'avvenuta o meno modifica dei regolamenti edilizi comunali, il Giudice può vincolare l'esito della propria valutazione ai requisiti fissati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 in merito alle caratteristiche di fonoisolamento degli edifici.

 

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Ho da poco affittato un appartamento situato al di sopra di una palestra. Premetto che l'appartamento è situato in zona produttiva e che forse i limiti di tolleranza sonora sono più alti rispetto alla zona residenziale ma è possibile che quando fanno ginnastica aerobica a tempo di musica mi tremano le teglie del forno e i bicchieri nell'armadio?

 

Per quanto attiene la normativa amministrativa in materia di inquinamento acustico il legislatore ha limitato la tutela del disturbato nelle aree destinate ad attività produttive, anche perché, solitamente, precluse agli insediamenti di tipo abitativo, fatta esclusione per l'abitazione del custode o del proprietario. Infatti, all'interno di tali aree non è applicabile il c.d. criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997) che, nel caso di specie, rappresenta la verifica che meglio identifica la rumorosità trasmessa per via strutturale, all'interno del medesimo stabile. Ciò nonostante, la rivendicazione del disagio patito può essere assunta in sede civile in relazione a quanto disposto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso, è necessario accompagnare all'istanza del Giudice di Pace o Giudice ordinario le rilevazioni di un tecnico competente in acustica da Lei incaricato, attraverso le quali attestare il superamento della soglia di "normale tollerabilità" (la differenza fra il livello di rumore della sorgente disturbante non può superare di 3 dB(A) il livello del rumore di fondo). Tale iniziativa può essere, tuttavia, preceduta da un tentativo di conciliazione con la controparte al fine di poter giungere ad una pronta soluzione della vicenda senza dover sostenere onerosi e, generalmente, lunghi processi.

 

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La mia vicina ha 75 anni e non siamo in buoni rapporti dovuti alla sua cafonaggine. Mi chiedevo se invece di iniziare un procedimento legale dispendioso, sarebbe soluzione utile applicare dei pannelli fonoassorbenti alla parete in modo da impiegare diversamente le risorse economiche destinate a un legale.

 

Credo questa una decisione saggia, nonostante debba essere attentamente valutata al fine di evitare di spendere male il denaro. Un intervento di insonorizzazione efficacie non è sempre possibile in strutture edilizie esistenti, magari affette da gravi carenze di fonoisolamento, tuttavia è necessario precisare che, nel caso da Lei segnalato, è necessario operare un intervento di "fonoisolamento". Il grado di isolamento di una partizione è, generalmente, legato al valore della sua massa e, quindi, più elevata è la massa della partizione maggiore sarà la sua capacità di abbattere la componente di rumore trasmessa. Normalmente, in questi casi si rende necessario realizzare una doppia parete con mattoni forati da 8 cm con intercapedine di 5-10 cm nella quale inserire del materiale resiliente (della comune lana minerale o fibra di vetro va benissimo). In alternativa alla parete in mattoni può essere utilizzata una doppia lastra di cartongesso con almeno 5 cm di lana minerale. Attenzione però che l'intervento così proposto aumenta il potere fonoisolante della partizione ma non ha alcuna efficacia sull'abbattimento della trasmissione laterale del rumore, la quale è assai ostica da ridurre su un edificio esistente. Ciò nonostante, a seguito degli interventi indicati è possibile ottenere un miglioramento delle prestazioni acustiche nell'ordine dei 5-7 dB.

 

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Sono passati ormai due anni da quando ho traslocato nella mia nuova abitazione e da quando l' ho fatto il mio vicino mi tormenta con il suo pianoforte che suona per professione. Il signor x suona al piano terra dove sostiene di aver fatto l'insonorizzazione a norma di legge ma il rumore giunge lo stesso. Il vicino suona quasi tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:30 del mattino fino alle 12:30 e dalle 3/4 fino alle 7:30 e a volte la domenica con l' orario del mattino; non sempre porta lo strumento a un'intensità rumorosa notevole però mi risulta lo stesso di fastidio per gli studi.

 

La regolamentazione circa l'uso degli strumenti musicali può trovare riscontro in normative amministrative locali (regolamenti d'igiene o ordinanze comunali) ma anche in leggi e regolamenti provinciali. Dal canto suo la legge n. 447/95 prevede che sia in capo al comune la disciplina delle c.d. attività temporanee, quali quella di specie, attraverso l'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente delle fasce orarie entro cui poter esercitare tale attività. Nel caso che ha segnalato, il disagio lamentato può essere rivendicato attraverso diverse strade, ossia contestando l'inadeguata insonorizzazione dei locali, in relazione a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 1997, qualora l'autorizzazione all'edificazione dell'edificio sia successiva all'entrata in vigore di tale decreto o attraverso la rivendicazione della c.d. "normale tollerabilità", ai sensi dell'art. 844 c.c.. In quest'ultimo caso è necessario produrre istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario allegando i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite da un "tecnico competente" in acustica da Lei incaricato. Infine, qualora il disturbo lamentato interessi una pluralità di soggetti (più condomini) potrà essere inoltrata apposita segnalazione alla Procura della Repubblica, in relazione all'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

 

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In qualità di malcapitato acquirente di un appartamento di recente costruzione, sottopongo di grave carenza nell'isolazione acustica della mia abitazione posta all'ultimo pianto (mansardato) di una palazzina di tre piani. Soffro di grave disagio acustico dall'appartamento confinante sullo stesso piano.

La relazione tecnico illustrativa, parte integrante del contratto di acquisto della casa, non parla di isolazione acustica del tetto. Il costruttore, con il quale abbiamo scambiato una serie di lettere tramite avvocato, respinge la contestazione che la quale la costruzione sia fuori norma, e propone il montaggio di contropareti verticali aggiuntive sulle divisorie tra le unità, delle spessore di qualche cm, in via "pro bono pacis" a conclusione del contenzioso.

Noi naturalmente non accettiamo nè la forma ma soprattutto la sostanza della proposta, e ci stiamo rivolgendo ad alcuni artigiani esperti in rivestimenti. Tutti gli interpellati affermano che il problema risiede dal mancato isolamento acustico del tetto e che il problema è molto diffuso nelle mansarde, e propongono le seguenti alternative come possibili lavori risolutivi: 1. controsoffitto sull' interno delle unità con 7-8 cm di materiali fonoassorbenti; oppure: 2. rimozione manto di copertura costituito dalle tegole e relativa listellatura su due ordini incrociati, rimozione della guaina e del tavolato superiore, rimozione del pannello in polistirene da 10 cm; - fornitura e posa in opera di pannello in fibra di legno densità circa 50 kg/mc avente spessore cm 14 al posto di quello in polistirene; - ripristino di quanto rimosso.

Sarei grato di un'indicazione di correttezza della nostra interpretazione al problema e se, in esperienze passate, esiste un reale e possibile intervento tecnico risolutivo, e quale tra i due sopraccitati, o altri ancora, sono da ritenere più validi.

 

Il problema lamentato, purtroppo, è comune a numerose persone che appena preso possesso della nuova casa si trovano a dover affrontare questa delicata quanto “fastidiosa” faccenda. Leggendo il Suo quesito, mi pare di capire che il disturbo sia tanto evidente che possa sfociare, addirittura, in una più generica tutela della privacy familiare. Giustamente, come ha precisato, questo genere di problematiche interessa principalmente proprio questa tipologia di abitazioni. Le ragioni sono da ricercare nella modalità di trasmissione del rumore attraverso una partizione (parete). In particolare, il rumore, oltre ad una trasmissione diretta attraverso la specifica struttura (nel Suo caso la parete di separazione fra le due unità abitative), giunge nell’ambiente confinato attraverso una “via laterale”, ossia pareti laterali, pavimento e soffitto. Nel caso delle mansarde, il punto di maggiore criticità è costituito dal tetto o, meglio, dall’accostamento fra parete e tetto. Le ragioni di siffatto fenomeno sono da imputare al fatto che un elemento pesante (parete di separazione) è accostato ad uno più leggero (orditura e rivestimento del tetto). Il rumore, sceglie quindi questa via privilegiata, poiché non trova sufficiente ostacolo alla sua trasmissione. In questa considerazione do per assodato che la parete di separazione fra le due unità abitative sia di sufficiente spessore, anche se, da come ha esposto la situazione, non escludo possano sussistere carenze di tale elemento. Avere cognizione di quali sono le cause, non sempre fornisce risposte utili di come intervenire. Infatti, le opinioni che Lei ha ricevuto partono tutte dal medesimo presupposto (trasmissione laterale) ma poi si orientano su soluzioni differenti. La pratica costituisce una necessaria base di supporto ma bisogna anche fondare le proprie ragioni su solide fondamenta scientifiche. Nel Suo caso non è possibile definire a priori la scelta migliore, poiché gli elementi che mi ha fornito non sono sufficienti, tuttavia mi ha dato utili indicazioni per dire ciò che è carente. In primo luogo, la relazione tecnica che mi ha trasmesso non è confacente a quanto richiesto dall’art. 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. relativo alla progettazione degli edifici, il quale prevede che “…la relazione acustica … deve attestare l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi”. Nel Suo caso tale documento non contiene un esame delle partizioni (pareti, solaio, soffitto, ecc.) ne una specifica delle caratteristiche di fonoisolamento (valori dell’indice del potere fonoisolante secondo la tabella di cui all’allegato D del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.). Ciò nonostante, a parte la sanzione prevista a carico del progettista, non v’è alcun obbligo di ripristino. Le possibilità che si prospettano pertanto sono solo due: contestazione in sede civile del manufatto realizzato o attuazione delle necessarie opere di contenimento della rumorosità. Con tutta franchezza, qualora ce ne sia disponibilità, sceglierei la seconda possibilità, sia perché, tutto sommato, più economica sia perché è possibile giungere ad una soluzione della vicenda in tempi più ristretti. Nel caso seguisse la mia indicazione, Le consiglio di rivolgersi ad un’azienda che abbia una comprovata esperienza nel settore e che, qualsiasi proposta da questa fornita, sia conseguenza di un’attenta analisi empirica in grado di fornirLe a priori una certa garanzia del risultato che Lei desidera ottenere. Dal canto mio, nessuna delle due ipotesi che Le sono state proposte pare soddisfino tale requisito e, per questo, non ne sottoscrivo nessuna.

 

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