Come tanti cittadini, stanchi e
stressati, abbiamo un problema di disturbo da rumori derivati da esercizio
pubblico. Abitiamo in centro al paese di un piccolo comune. Il nostro
appartamento si trova su una strada di passaggio frequente, molto rumoroso
(motorini, macchine, gente etc..) Questo accentuato dalla presenza del bar
sottostante. Nel periodo estivo siamo sottoposti a continui disturbi.
Raccolga le firme dei vicini, e faccia un esposto al Comune
(facendolo protocollare), specificando i disturbi e la durata, chiedendo se il
bar abbia depositato la verifica previsionale di impatto acustico e chieda
l’intervento dell’ARPA per una verifica. Se l’ARPA esce e trova un supero,
allora il bar dovrà adeguarsi. Se poi invece vuole veramente dare problemi,
faccia causa al bar, e chieda le verifiche secondo il criterio della normale
tollerabilità, a questo punto il bar rischia la chiusura.
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Vivo in un quartiere
periferico formato da grandi condomini con zone verdi circostanti. Il condominio
adiacente al mio ha da un anno cambiato l'uso del campo da tennis, di fronte
alla mia abitazione, in campo da calcio con conseguente notevole aumento di
rumori. Desideravo sapere se ciò è possibile e a quale distanza dalle abitazioni
deve essere posto un campo da calcio.
In teoria i gestori avrebbero dovuto fare una verifica
previsionale di impatto acustico per vedere se ci fossero problemi di disturbo.
Provi a sentire il Comune se esiste o meno. Se non esiste, o se Lei ritiene che
i livelli siano troppo elevati, allora faccia un esposto (scritto e
protocollato) al Comune e chieda l'uscita dell'ARPA, se i livelli sono troppo
elevati il gestore dovrà mettere delle barriere per attenuare il rumore. Le dico
che questo problema è abbastanza comune, i campetti di calcio rendono tre volte
i campi da tennis, solo che la rumorosità è 10 volte maggiore.
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Abito in
prossimità di un grandissimo albergo a cinque stelle recentemente restaurato,
l'impianto condizionatore emmette un rumore pazzesco e vibrazioni continue che
non solo mi impediscono di riposare ma anche hanno creato crepe nei muri. In più
hanno anche istallato un ulteriore condizionatore impianto esterno per
raffreddare la struttura del condizionatore principale. Che cosa posso fare?
La cosa è assai semplice: vada in Comune e faccia un esposto
(scritto e lo faccia protocollare) con elencato i disturbi ed i loro orari, se è
anche durante il periodo notturno lo faccia presente e specifichi che le
impedisce di dormire. Il Comune attiverà l’ARPA che uscirà ad effettuare un
controllo fonometrico. Se l’albergo è fuori norma, l’amministratore si prenderà
una bella denuncia, e saranno obbligati ad intervenire. Se l’ARPA non esce in
breve tempo, li contatti direttamente e provi a sentire loro direttamente.
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Da circa un
mese fa il nostro proprietario di casa ha affittato il locale sotto di noi, e
adesso ci ritroviamo con una birreria che fa musica dal vivo ed al week end
discoteca. Siamo circa una decina di persone che abbiamo disagi più o meno
grossi da questo locale, come ci può consigliare?
Se devo essere sincero, è inutile combattere contro i mulini a
vento: se trova un'altra sistemazione, lasci la casa, che probabilmente non sarà
più affittata se non agli affittuari del locale sottostante. Se invece vuole
seguire la prassi, faccia immediatamente un esposto al Comune, specificando
tempi e modi del disagio, e chiedendo se i gestori abbiano depositato una
verifica previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, ed in
ogni caso chiedendo l'intervento dell'ARPA per una verifica fonometrica, facendo
presente i rischi alla salute per il bimbo. È ovvio che (oltre al fatto che il
Comune non sapeva neppure della Legge) l'ARPA uscirà e troverà un supero dei
livelli differenziali, a questo punto il Comune emetterà una ordinanza sindacale
chiedendo la sospensione della musica dal vivo e l'effettuazione dei lavori di
sistemazione, lavori che non si possono fare se si vuole mantenere l'estetica
del locale,ed ergo in teoria dovrebbero smettere di fare musica dal vivo e
schiamazzi vari. Se non fanno nulla entro i termini previsti dall'ordinanza,
continui a protestare in Comune, chiedendo che facciano qualcosa. A questo punto
però, ci sono due possibilità: o i gestori del locale se ne vanno, o il
proprietario la sfratta, perché ovviamente i ricavi dell'affitto sono ben
diversi. Per lo meno, può dire di averci provato, tenga presente che anche se
Lei è in affitto ha tutti i diritti di un proprietario e quindi non attenda a
fare l'esposto al Comune o a fare le Sue rimostranze al proprietario (e faccia
controllare il contratto di affitto ad un Legale, magari c'è qualche cavillo a
cui aggrapparsi per non pagare l'affitto e non essere sfrattata). Se il Comune
non si muove rapidamente (ed in quelli piccoli molte volte ci sono connivenze
anche al nord), diciamo un mese al massimo, ripeta l'esposto minacciando di
denunciare tutto a Carabinieri, vedrà che qualcuno alzerà il ditino per passare
la pratica.
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Di fronte alla
nostra struttura c'è un pub che durante la stagione primaverile/estiva è
diventata un incubo: ogni venerdì, sabato e domenica dal tardo pomeriggio il bar
inizia a mettere musiche da discoteca con casse all'esterno, dirette proprio
verso la nostra struttura, a tutto volume. Ci chiedevamo se, avendo un'attività
ricettiva e subendo danno economico, per caso abbiamo qualche strumento in più
per poter agire in maniera veloce ed efficace?
Mi sembra sempre incredibile, ogni volta che sento storie come le
Vostre, che il Comune non abbia fatto nulla per evitare situazioni del genere.
Se cambia la gestione di un locale, solitamente deve venire richiesta al nuovo
proprietario la verifica previsionale di impatto acustico, ovvero che un tecnico
competente si prenda carico della verifica, teorica o sperimentale eseguita
secondo la Legge 447/95 ed i decreti attuativi Regionali (non conosco bene
quello Toscano, ma non credo sia dissimile da quelli delle Lombardia e
dell’Emilia), dei livelli sonori presso i ricettori vicini, che devono
rispettare i valori riportati nel DPCM 14/11/97. Attenzione, i livelli
differenziali ai ricettori NON sono quelli assoluti di area, che molti “tecnici
competenti” non hanno ancora capito che non sono applicabili nel caso il Comune
non abbia zonizzazione acustica, mentre i primi è fatto obbligo (sancito da una
lettera interpretativa del Ministero) di verifica in ogni caso. Detto questo, è
chiaro che se il Comune non ha chiesto nulla, ha delle colpe macroscopiche, e se
ha invece ricevuto una relazione, questa è falsa o fatta con i piedi. Vada in
Comune, faccia un esposto denunciando dettagliatamente i problemi, chiedendo
URGENTEMENTE un rilievo di verifica da parte dell’ARPA locale. Se l’ARPA trova
un supero, allora il Comune dovrà o sospendere la licenza per musica all’aperto
(o addirittura l’uso della piazza) o emettere una ordinanza sindacale per
obbligare il locale ad evitare le emissioni. La seconda strada percorribile è
quella di chiamare un tecnico competente, fare una misura, passarla ad un legale
e minacciare (o fare direttamente) causa civile. Dato che siete
contemporaneamente residenti e proprietari di una azienda turistica, potere
chiedere un ex art 700 /(danni alla salute) oppure (ma dovrete sentire il
Legale) fare causa per danni. In ogni caso, quello da “martellare” è il Comune,
che non ha rispettato minimamente gli obblighi di legge.
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Vivo in una bifamigliare,
dove, proprio di fronte esiste una palestra, la "classica sala fitness" dove
tengono corsi di aerobica varia (fit box, hip-hop, fitness dance, ecc..), corsi
di salsa e balli latini. Ascoltando musica, sino a quanti deciBel sono
consentiti dalla legge e quali sono gli orari da rispettare? Che posso fare?
Non perda tempo a cercare di verificare orari o meno o di
discutere con titolari rozzi ed ottusi, l'importante è che la palestre non
immetta un livello, presso il Suo appartamento, superiore al valore
differenziale di legge, che è 5 dB sino alle 22.00 e 3 dB oltre le 22.00. Faccia
pertanto un esposto presso il Comune, chiedendo l'uscita dell'ARPA in modo che
possano rilevare i livelli di rumore, dopodiché, se il supero esiste, il Comune
farà una ordinanza di rispetto dei valori (e forse l'ARPA passerà anche il
fascicolo alla procura, dato che è un procedimento penale) e sarà compito della
palestra fare in modo di rispettare i livelli. Se ritiene di poter investire un
po' di soldi, faccia fare una misura da un tecnico specializzato, e con quella
un buon Legale potrà decidere se fare causa o meno.
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Il
mio comune mi ha chiesto una valutazione di impatto acustico per rilasciare
delle autorizzazioni ad un locale (PUB). Le mie domande sono le seguenti: la
valutazione la devo fare in prossimità dei recettori sensibili (esterni) con
l'impianto elettroacustico funzionante? Come devo comportarmi nel caso in cui il
gestore decida di fare serate con gruppi musicali sfruttando il piazzale
esterno?
Lei dovrebbe fare una valutazione che comprenda la generazione di
musica amplificata all'interno del locali o meglio prima di questo effettuare
una adeguata sonorizzazione del locale ovvero dotare l'impianto elettroacustico
(sicuramente potenzialmente idoneo a superare i limiti di legge ) di limitatore
elettronico e regolare i massimi livelli producibili affinché presso i recettori
non si abbiano superi. Nel caso in cui il gestore decida di fare serate in
esterno con gruppi musicali con musica dal vivo o musica amplificata le conviene
chiedere deroga al Comune ed in ogni caso conviene effettuare una Previsione
cautelativa ed inserirla nella relazione.
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Nei manuali d'uso e
manutenzione delle macchine va indicato il livello di rumore emesso. Esistono
tabelle in cui vengono riportati valori (o intervalli di valori) di rumore
emessi dalle varie macchine e a cui fare riferimento per decidere se effettuare
o meno misurazioni?
Nei manuali d'uso delle macchine dovrebbero essere riportati i
livelli di pressione sonora a 1 m e le potenze sonore. In taluni casi sono
riportati anche gli spettri in terzi d'ottava. Ma anche se lei ha questi dati le
misure le dovrà effettuare lo stesso perché i livelli dipendono anche
dall'ubicazione e dalla tipologia di lavorazione.
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Volevo sapere se risulta
che il d.P.C.M. 5 dicembre 1997, quello cioè sui requisiti acustici passivi, sia
stato 'sospeso'. Nel caso saprebbe darmi qualche informazione in più, ad esempio
su lavori iniziati e non terminati, sulla retroattività, ecc.
E' tutto scritto nella legge 7 luglio 2009 n. 88 dove l'art. 11,
comma 5 dice "...In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art.
3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, tra
costruttori-venditori ed acquirenti di alloggi sorti sorti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge". Quindi in pratica il d.P.C.M. 5
dicembre 1997 vale, eccome se vale.
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All'interno di un'unica
unità immobiliare, deve essere valutato l'indice del rumore di calpestio per
solai di separazione tra ambienti abitativi disposti naturalmente ai piani
diversi? Se ho la situazione di piano interrato con destinazione a garage,
cantina e ripostiglio, piano terra abitativo e piano mansardato destinato a
soffitta, come ci si comporta?
In questo caso direi proprio di no, a meno che non preveda in
futuro una possibile divisione in unità differenti. Comunque deve essere chiaro
che se le unità sono differenti la verifica al calpestio deve essere fatta,
altrimenti no. Nel caso la prova debba essere effettuata, deve essere applicata
la norma ISO 140-14 che tratta appunto casi particolari.
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Come posso
procedere ad una corretta valutazione dell'impatto acustico generato da un
impianto eolico, se il Decreto 16/03/98 dice che le misurazioni devono essere
eseguite considerando che "la velocità del vento deve essere non superiore a 5
m/s"?
Innanzi tutto si deve posizionare ad una distanza dalla sorgente
tale da considerarla puntiforme. Quindi effettuare la valutazione come se fosse
presso un recettore con una velocità del vento al suolo inferiore ai 5 m/s.
Secondo me si, possono essere certamente considerati impianti a ciclo produttivo
continuo. Se l'impianto è a ciclo continuo si procede alla verifica dei valori
di emissione e di immissione ma non si valutano i livelli differenziali. I
suddetti livelli vanno valutati sia di giorno che di notte ovviamente presso i
recettori sensibili. Non possono essere fatte considerazioni di stima od
eccezioni circa i periodi considerati. Considerato il periodo infine stia molto
attento alla presenza di grilli e cicale che alterano sensibilmente i dati
rilevati. Effettui un opportuno mascheramento in frequenza delle frequenze di
questi animaletti e soprattutto valuti le emissione e le immissioni sfruttando
l'analisi statistica e quindi la norma UNI10855. Nel malaugurato caso che
l'impianto non sia a ciclo continuo (ma lo escluderei) si ricordi che i livelli
differenziali debbono essere valutati all'interno degli appartamenti dei
recettori sensibili a finestre aperte e a finestre chiuse.
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Quali sono i
livelli massimi di volume consentiti a chi voglia pubblicizzare la propria
attività montando un altoparlante sulla propria autovettura privata (anche se in
possesso di licenza)? E nel caso essi superino i livelli consentiti, come è
possibile intervenire?
Non mi è mai capitato di affrontare un problema simile, ma in
questo caso credo che valgano le deroghe giornaliere concesse dai comuni. I
livelli in deroga consentiti sono generalmente pari ad 80 dBA ma non
sull'emissione ma al recettore. Bisognerebbe prima sapere come si regolano in
questo specifico caso i comuni (trattandosi oltretutto di sorgente mobile) e
semmai dopo fare una stima della potenza acustica necessaria o meglio
sufficiente alla sua sorgente, e quindi dotarla di un limitatore elettronico o
se possibile meccanico.
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Dovrei redigere una
perizia di impatto acustico per i condomini di uno stabile disturbati dal
compressore di un dentista posto all'esterno del palazzo confinante. Alla luce
della nuova legge n. 13 del 27/02/2009 è ancora possibile usare il criterio
giurisprudenziale ai sensi dell'art. 844 del cc.? Oppure bisogna procedere con
il criterio differenziale? Il comune degli stabile in questione è provvisto di
Piano di Zonizzazione Acustica.
La Valutazione del rumore immesso da un'attività può essere
valutata: dal punto di vista ambientale con il rispetto del Criterio
differenziale e dal punto di vista giurisprudenziale con il rispetto del
criterio Comparativo dato dal limite dei 3 dB sul rumore di FONDO. Per la
valutazione può essere usata la stessa metrologia. L'art. 6ter indicato alla
legge n. 13 del 27/02/2009 NON CAMBIA E NON HA CAMBIATO il metodo di valutazione
giurisprudenziale dell'art. 844 c.c.. L'art 844 c.c. non può essere utilizzato
da solo come unico parametro per fornire risposte in chiave di tutela a beni
giuridici diversi dalla proprietà come il bene della salute e quindi assume
rilevanza costituzionale e che non può dipendere quindi da normative o leggi
come l'art. 6-ter che hanno finalità differenti. In ogni caso vi sono già delle
sentenze al riguardo che ne chiariscono gli aspetti.
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Vorrei gentilmente
sapere se il condizionatore d'aria di un supermercato posto di fronte a un
caseggiato con emissione di decibel 43, rumore ininterrottamente per tredici
ore, percepiti in un appartamento alla distanza di quaranta metri. E' legale
tutto ciò?
Probabilmente i valori a cui lei si riferisce sono valori
assoluti immessi nel suo appartamento e non i valori di emissione dei
condizionatori. Il confronto deve avvenire rispetto ai valori di rumore di fondo
della zona o del rumore residuo, utilizzando quindi il criterio comparativo o
criterio differenziale. Visto che è un condizionatore dovrebbero essere
verificate presenze di componenti tonali. Le faccio un esempio: Rumore Immesso
nel suo appartamento a finestre aperte 43dBA, Rumore di fondo LAF,95=25dB ,
Rumore Residuo LR= 28dBA ---> Criterio Comparativo= 43-25= 18dB meno 3dB (limite
della normale tollerabilità) = 15 dB di SUPERO, Criterio Differenziale= 43-28=
15dB meno 3dB notturni oppure meno 5dB diurni (limiti accettabilità ambientale)
si hanno rispettivamente superi di 12 e 10 dB. La presenza di una componente
tonale da sola indica il supero della normale tollerabilità, e penalizza il
rumore ricevuto dal punto di vista ambientale di 3 dB.
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Il D.P.C.M.
14/11/1997 art. 3 comma 3 dice che in fascia, le sorgenti diverse dalle
infrastrutture, devono rispettare i limiti di immissione assoluti. Bene. 2
domande. Se la fascia è sia ferroviaria che stradale, devo escludere entrambe le
sorgenti?
Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 3, comma 3 è chiaro: bisogna
escludere le sorgenti legate al traffico ferroviario e stradale. Per quanto
concerne la determinazione dei livelli, visto che lei dice che il mascheramento
dei livelli non è possibile, le consiglio di leggersi la Norma UNI10855 Misura e
valutazione del contributo acustico di singole sorgenti. Questa norma fornisce
una serie di indicazioni finalizzata a identificare singole sorgenti sonore in
un contesto ove non è trascurabile l’influenza di altre sorgenti e a valutarne
il livello di pressione sonora. Questo metodo è utilizzato in genere per la
determinazione dei valori di emissione e di immissione richiamati nel DPCM.
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Devo
redigere una valutazione di impatto acustico di una piccola attività
artigianale. L'attività è posta in prossimità di una strada rumorosa quindi i
ricettori sensibili sono più esposti al rumore della strada che a quelli
dell'attività. Come faccio ad eliminare il rumore dei veicoli della strada nel
calcolo del criterio differenziale,in modo da avere il solo disturbo della mia
attività produttiva?
E perché mai dovrebbe eliminare il rumore dei veicoli? Innanzi
tutto lei deve fare un clima acustico ante-operam (senza l'attività) ovvero
effettuare dei rilievi di rumore nel o nei periodi di riferimento (diurno e/o
notturno) e quindi lei ricaverà LAeq,TR ed avrà anche un'analisi statistica ed
in frequenza di tali misurazioni . Quindi misurerà le singole sorgenti quando
sono in funzione ad 1m da esse (in maniera da caratterizzarle-analisi in
frequenza ecc ecc). Quindi effettuerà le misure presso i recettori sensibili con
l'attività operante e verificherà i livelli differenziali. Se non vi sono
differenze (come presumo), osserverà quanto rilevato sia come analisi statistica
sia come analisi in frequenza e dirà che l'attività produce dei livelli
differenziali contenuti entro i limiti di cui al DPCM 14 Nov1997. Se invece
vuole sapere quali sono i massimi Livelli Differenziali producibili, sceglie la
sorgente più elevata, la caratterizza, quindi effettua la misura presso il
recettore, e dalla Time-history che misurerà sceglierà un tratto dei minimi ove
sia presente il contenuto spettrale della sorgente, ne ricaverà il Leq e farà le
differenze.
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Seguendo le indicazioi della norma UNI 9432 il confronto con i valori limite di
legge va effettuato considerando il valore di Lex,8h calcolato + l’incertezza
estesa sul livello di esposizione giornaliera (con livello di confidenza del
95%): tale incertezza però, seguendo sempre la norma, risulta sempre ≥ di 2 dBA:
secondo lei è un valore adeguato a rispecchiare l'incertezza associabile al Lex,8h
o sovrastimato?
Quello di cui stiamo trattando è solo riferito ai DPI. Infatti,il
titolo VIII, capo I e II, del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che, quando
i livelli di esposizione misurati sul campo eccedono i valori limite di
esposizione [LEX,8h = 87 dB(A) e Lpicco,C = 140 dB(C)], è necessario considerare
che l’adozione dei DPI devono garantire il non superamento dei valori limite di
esposizione. Nel caso in cui siano rispettati i criteri di valutazione del DLGS
81, i valori limite di esposizione sono sempre rispettati. In ogni caso, al fine
di dimostrare la conformità ai valori di azione e al valore limite di
esposizione stabiliti dalla legislazione vigente, è consigliabile (ma non
obbligatorio) che il confronto con detti valori avvenga utilizzando per il
livello di esposizione giornaliera LEX,8h, l’estremo superiore dell’intervallo
monolaterale corrispondente a un livello di confidenza del 95% (anche se nel
decreto non esplicitamente richiesto) in maniera da soddisfare la seguente
relazione:L*EX,8h = LEX,8h + U (LEX,8h) dove U (LEX,8h) = [k x u (LEX,8h)] è
l’incertezza estesa sul livello di esposizione giornaliera; u (LEX,8h) è
l’incertezza sul livello di esposizione giornaliera k è un fattore numerico
indicato nella norma UNI 9432. Secondo me, valori di 2 o 2,5 dB sono nella
normalità della valutazione e non sono sovrastimati, anche perchè prima di
giungere a questo punto lei avrà già scelto i DPI e confrontato le curve di
"protezione" con le misure effettuate possibilmente utilizzando il metodo per
bande d'ottava (OBM) indicato all’appendice A della UNI EN 458. Il metodo di
scelta è sicuramente complesso ma non difficile e vedrà che "troverà" la cuffia
adatta che rispetterà l’adeguatezza dei dispositivi di protezione auricolare in
riferimento ai livelli sonori continui equivalenti e ai livelli sonori di picco
indicati nella tabella di cui alla norma UNI EN 458 del1995. Per quanto riguarda
la sovrastima o iperprotettività dei DPI consideriamo che valori L'Aeq,Te, < 65
dB(A) possono comunque essere ritenuti accettabili (sono i valori di livello
equivalente a cuffie indossate) previa verifica dell’assenza di
controindicazioni legate all’ascolto di segnali acustici di pericolo, allarmi o
particolari sensazioni di isolamento manifestate dal lavoratore, ma anche in
questo caso l'incertezza estesa non incide categoricamente e generalmente si
riescono a trovare dei buoni compromessi. Le cose cambiano però quando i
consulenti si trovano di fronte a "cuffie in opera" scelte dal datore di lavoro
o da "uffici acquisti" che guardano il costo (il minore ovviamente) ma non la
sostanza e che per i criteri sopra esposti non sono adeguate.
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Fatta effettuare
valutazione impatto acustico del rumore veicolare di strada SS variante
classificata in categoria B o C esistente prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 142/2004 nei confronti di un edificio posto interamente a distanza
inferiore di 100 m dal confine stradale: il livello medio settimanale diurno e
notturno risulta per pochissimo compreso entro i limiti di immissione previsti.
E' comunque possibile ottenere qualche forma di tutela o risarcimento? L'art.
844 c.c. opera solo nei confronti dei rapporti tra privati? E' rivendicabile un
danno per diminuzione di valore dell'immobile per effetto dell'aumento
consistente del traffico e conseguentemente del rumore?
Vede... la sua domanda è molto complessa ed è difficile darle una
breve risposta. In ogni caso chi ha rilasciato le autorizzazioni un pò di
responsabilità se la deve prendere e dovrebbe prevedere delle opere di
contenimento come barriere e asfalto fonoassorbente. L'art. 844 c.c. per certi
versi non è applicabile, ma potrebbe essere certamente rivendicabile un danno
per diminuzione di valore dell'immobile in funzione appunto dell'incremento di
rumore o addirittura un danno di tipo esistenziale. La valutazione del caso è
come fare un terno al lotto, ovvero un buon C.T.P., un buon C.T.U., un avvocato
grintoso ed alla fine un bravo giudice. Si può provare anche la strada
"amministrativa" e coinvolgere il suo Comune affinché si mobiliti per la
riduzione di queste immissioni, ma la vedo molto dura.
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Da più di un anno e mezzo sono
proprietario di una sala prove situata sotto ad un palazzo, non appartenente al
condominio, e per di più di uso commerciale. La sala prove è stata coibendata
del necessario materiale di sonorizzazione ed insonorizzazione. Nonostante tutti
gli sforzi economici sostenuti le lamentele di 2 condomini non sono cessate.
Chiedevo a voi esperti chiarimenti e consigli relativi al mio caso, perché sono
a conoscenza di varie leggi le quali mi permetterebbero di suonare fino alle 23
addirittura e inoltre il "rumore" della sala non supererebbe il limite massimo
dei decibel consentiti che sono, se non vado errato di 40.
Deduco che è una sala prove adibita ad uso musicale e situata in
un contesto Condominiale. Lasciando da parte le "leggende metropolitane"
chiariamo subito quali sono i limiti e quali sono applicabili. Chiariamo inoltre
che il periodo notturno va dalle 22 alle 6 ed il periodo diurno dalle 6 alle 22.
Nel suo caso NON valgono i decreti ambientali e tanto meno dei limiti assoluti
di rumore come i 40 dB da lei citati, ma vale sostanzialmente l'art. 844 c.c.
che ha lasciato alla giurisprudenza di merito il compito di stabilire IL
CRITERIO con cui si giudicano INTOLLERABILI le immissioni di rumore. Il CRITERIO
si chiama COMPARATIVO ed in pratica il rumore di fondo misurato in assenza
dell'attività LAF95 è la base sul quale si innestano i rumori legati appunto
all'immissione. Se la differenza tra l'immissione ed il rumore di fondo supera i
3 dB, il Criterio è superato: LA NORMALE TOLLERABILITA' E' SUPERATA. Esempio con
misura effettuata nel luogo più disturbato: Rumore immesso (con musica) 36dBA-
Rumore di fondo LAF95 pari a 21dBA - Si ha una differenza di 15dB ed un supero
della NORMALE TOLLERABILITA' di 12 dB. Capisco anche il suo stato d'animo e gli
sforzi economici da lei sostenuti, ma probabilmente il livello d'isolamento non
è sufficiente o non è adeguato ai luoghi, oppure vi sono delle vie di fuga
acustiche o delle trasmissioni di rumore alle strutture vicine che possono
drasticamente limitare l'isolamento, vanificando tutti gli sforzi da lei
sostenuti.
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Ho un problema di
inquinamento acustico che non riesco a risolvere. Un locale estivo comprensivo
di ristorante, piscina e intrattenimento danzante alla sera dopo la cena lamenta
del frastuono. Da misurazioni effettuate e da sopralluogo è stato verificato che
ciò che si sente parecchio è il vociare delle persone. Qualcuno ha qualche idea
da darmi per cercare di attutire o diminuire il rumore prodotto dalla persone
presenti in un'area all'aperto?
Se è lei che ha fatto le misure non importa che vi siano 1, 10 ,
100000 persone, l'importante è che i valori che lei ha riscontrato non superino
l'accettabilità ambientale e soprattutto la normale tollerabilità, in questo
caso verifichi che la differenza tra il LAeq con le persone e LAF95
senza le persone non superi i 3 dB. A quella distanza si ha un'attenuazione
stimata di una quarantina di dB, questo vuol dire che se una persona grida e
produce alla sorgente un LAeq continuo di 80 dB(A), presso la facciata del
recettore riceverà un rumore minore di 40 dB(A). Se lei ha effettuato la misura
a finestre aperte il rumore si riduce ancora di 8-10dBA. Quali livelli stiamo
contemplando? Dove sono state effettuate le misure? Prima di decidere sul
dafarsi bisogna valutare molto bene il clima acustico cui si trova il suo
cliente e se questo evento è sporadico o di tutti i giorni. Poi spiegare e
tradurre il linguaggio tecnico ad un avvocato e lasciar decidere al suo cliente
se fare causa, un esposto o meno.
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Alle ore 04:15 le spazzatrici del
Comune iniziano le operazioni di pulizia strada coadiuvate da soffiatori a
spalla a motore a scoppio (da scheda tecnica: pressione acustica ANSI - B175.2/1990
dB (A) 75 - LpA ISO 6081 dB (A) 98). L'operazione di pulizia sotto le finestre
di casa dura almeno 20 minuti ogni notte. Secondo Voi sono valori fonetici e
situazioni tollerabili considerando che la polizia municipale sanziona la musica
a medio volume nei pubblici locali oltre le 00:30?
Dono d'accordo con lei anche perché è una situazione che ho
vissuto. Dovrebbe prevalere il buon senso, ma in generale non prevale e questa
ne è la dimostrazione. L'unico motivo per cui effettuano questi lavori di notte
è solo un motivo di caldo e di traffico. Poi ci sono straordinari ed
interferenze politiche di vario genere, ma sicuramente queste squadre di operai
non vanno sotto le finestre del sindaco alle 4. Sotto le finestre del sindaco è
meglio andarci con comodo verso le 11, è sicuramente meglio. Mi giunge nuova
invece la sanzione per musica oltre le 00.30, a meno di qualche regolamento
comunale che tenta di stravolgere la Legge Quadro 447/95. La sanzione è invece
sempre valida a qualsiasi ora del giorno e della notte se sono superati i limiti
differenziali d'immissione ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
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Ho un campo da tennis sotto al
mio palazzo. Da alcuni anni la cosa è allucinante, c'è una scuola di tennis (ma
poi si può mettere una scuola di tennis sotto a un condominio senza chiedere
alcun permesso?) con tutto ciò che può comportare, grida di bambini, la voce
dell'insegnante tutto il giorno ( che peraltro nonostante le spese che abbiamo
sostenuto per i doppi vetri, si sente come averlo in casa ), ecc. Come possiamo
arginare questa situazione?
Direi proprio di si. Arginare la situazione è dura. Bisogna
cominciare con un colloquio cordiale col sindaco e con i proprietari del campo
da tennis, esponendo, anche sulla base di eventuali rilievi la situazione. Dopo
di che, in primis sta alla sensibilità del sindaco far verificare la sua
situazione, ma se cosi non fosse un bell'esposto alla Procura della Repubblica o
una citazione in Tribunale sono i passi successivi.
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Abito in un paese dove purtroppo
esiste un gruppo di sbandieratori che si allena all'oratorio, il quartiere è
disperato perché non vi dico il chiasso che fanno con trombe e tamburi e questo
fino alle 23.00 o a volte anche più tardi. Cosa possiamo fare?
Il responsabile che ne risponde in solido è da individuarsi nel
Parroco. Il sindaco ne può rispondere, ma da una parte è manlevato se vi sono
delle tracce scritte sulla proposta offerta all'oratorio; dall'altra parte il
sindaco PUO' e nel caso DEVE ordinare a questo gruppo di effettuare le loro
prove in altro luogo. In pratica si riunisce il consiglio comunale, e sulla base
di un esposto scritto firmato dai disturbati, dapprima il Sindaco può far
effettuare delle misure di verifica per verificare la sussistenza dell'esposto,
quindi può emettere apposita ORDINANZA cautelativa. In ogni caso se il sindaco
non è sensibilizzato o motivato la pratica può essere lunga.
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Sono centralinista
in un ufficio e nella mia stanza ci sono 3 fotocopiatrici, una stampante, un fax
e una macchina "trita carta". Chiedevo se e quando posso considerarlo
"inquinamento acustico" ed eventualmente come posso tutelarmi con il datore di
lavoro.
Innanzi tutto la sua tutela deve avvenire interagendo con il suo
RSPP, il quale dovrebbe aver contattato un tecnico esperto in acustica che ha
fatto la valutazione dei rischi con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 compreso
quelli derivanti dall'uso di cuffie auricolari ecc.. In funzione dei livelli di
esposizione al rumore o per particolari esigenze di interazione (soprattutto
l'interferenza sul parlato) con il lavoro svolto, il suo datore di lavoro può o
deve (nel caso vi siano problemi) spostare i macchinari da lei indicati in altro
luogo Per quanto riguarda gli indennizzi deve verificare il suo contratto di
lavoro o eventuali contratti integrativi che tengano conto di questo particolare
disagio.
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Abito in una palazzina che confina
con la proprietà di un contadino che ha ben 5 asini. Uno di questi raglia alle
4-5-7 del mattino. Emette un rumore talmente forte che a volte il rumore mi
rimbomba in casa. Cosa devo fare?
Non è giusto. Ma la giustizia e la ragione molte volte non vanno
d’accordo. Certamente il "ragliare" di uno o più asini, soprattutto in orario
notturno è certamente disturbante. E' il suo comune che si deve muovere e lei
dovrebbe sensibilizzare il sindaco affinché venga risolto quanto prima questo
problema. Ma se cosi non fosse, l'unica cosa che le rimane da fare dal punto di
vista amministrativo/penale è quella di fare un esposto alla procura della
repubblica, affinché effettuino gli opportuni accertamenti e dispongano dei
provvedimenti o delle ordinanze urgenti in merito. Altra soluzione è quello di
fare una causa civile contro il proprietario degli asini, ma in questo caso i
tempi si allungherebbero sicuramente e come è ovvio ne farà molte di notti .. in
bianco.
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A circa 250 metri dal
nucleo abitato dove abito, esiste un'area che l'amministrazione vorrebbe
destinare a un impianto per il tiro a volo. Recentemente, sono stati effettuati
rilievi fonometrici con prove di sparo. I rilievi fonometrici sono avvenuti in
assenza di vento. Ma dalle ore 11 fino al tramonto spira, ogni giorno, un vento
la cui velocità media è di almeno 2,5 m/s. La prova fonometrica si è svolta
correttamente o avrebbe dovuto essere eseguita in presenza del vento?
Nel D.P.C.M. 16 marzo 1998 allegato B punto1 "I rilievi di
rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione
sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti
i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul
rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili,
occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione
sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa
frequenza."-punto 7: "Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di
precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve
essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia
antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni
meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in
accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.- Quindi in buona sostanza
dotarsi di un buon anemometro ed effettuare le misure nelle condizioni piu
prossime all'operatività e quindi più favorevoli alla propagazione del suono.
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Sono un po' di giorni che
nell'appartamento sottostante a quello dove abito io sono iniziati i lavori di
restaurazione. Volevo sapere: esiste una norma di legge, direttiva o qualche
altra fonte che imponga l'inizio e la fine generali dei lavori in cantiere in
modo che si possa evitare il reato di disturbo della quiete pubblica?
Non so in quale città vive lei, comunque generalmente viene
concessa dal Comune un'autorizzazione per cantieri edili in deroga ai vigenti
limiti di rumorosità imposti dalla legge Quadro 447/95. Le autorizzazioni vanno
richieste e sono rilasciate dai Comuni seguendo un proprio regolamento. Gli
orari di esercizio dell’attività rumorosa temporanea possono essere compresi nei
seguenti orari dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 19, prediligendo dalle 9 alle 11
e dalle 15 alle 17 per lavorazioni più rumorose.
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Il mio vicino,
proprietario di un negozio su due piani ha installato tre anni fa un
condizionatore d'aria rumorosissimo nel cavedio comune (sulla sua proprietà) che
misura 7metri x 7 metri di fronte alle finestre del mio appartamento su due
piani. Il rumore è continuo (tipo motore diesel di un grosso camion) nelle ore
di apertura del negozio (9-12.30; 15-19,30). Il proprietario si è rifiutato di
cambiare l'apparecchiatura sostenendo che il problema esiste solo nei mesi
estivi e non di notte o non dalle 12,30 alle 15. Cosa posso fare se il
proprietario non intende ragioni?
Innanzi tutto far verificare se
quello che riceve, supera la Normale Tollerabilità e lo può fare attraverso un
tecnico che conosca bene l'argomento, dopodiché può agire (considerato che è un
esercizio commerciale) in due maniere (che suggerirei contemporanee e a mezzo di
un avvocato) con un esposto alla Procura della repubblica e con una causa per
superamento della normale tollerabilità da immissioni di rumore e calore nella
sua proprietà (art. 844 c.c.). In ogni caso prima dell'accertamento preventivo è
prematuro stabilire il dafare.
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Ho acquistato un piccolo
appartamento in un antico edificio di tre piani. L'appartamento sovrastante il
mio ha una caldaia interna che, quando in funzione, genera un rumore a bassa
frequenza piuttosto fastidioso, complice anche la struttura datata del palazzo.
E' normale che sia generato un tale rumore? Come devo procedere nei confronti
del proprietario?
Se per caldaia intende una calderina ad uso promiscuo
riscaldamento ed acquacalda... se di tipo stagno, a condensazione potrebbe dare
luogo a questi inconvenienti, anche se quelle di nuova generazione sono molto
limitate. Bisogna vedere a che cosa è dovuto il rumore che lei riceve, scarico,
camino, bruciatore fiamma, corpo caldaia come si trasmette principalmente il
rumore... ovvero per vie strutturali o per vie aeree e se il rumore supera la
Normale Tollerabilità . Le procedure sono le stesse come negli altri casi,
ovvero si procede con un accertamento di verifica strumentale...dopodiché sulla
base di una relazione tecnica documentante e attraverso un avvocato si procede
di conseguenza: raccomandata, atto di citazione, ecc..
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In un villino confinante con un
ampia campagna da un po' hanno cominciato ad allestire dei gabbiotti con galline
e tanto di gallo! Il gallo è diventato il mio incubo! ogni mattina alle 5:45
comincia a cantare con brevi intervalli di pausa e anticipa di almeno un'ora la
mia sveglia togliendomi un'ora di riposo per me preziosissima!
Un gallo, in apparenza, sembrerebbe un problema superabile....
semplicemente spostandolo e spostando tutto l'harem delle galline, e nei casi
dove il gallo appartiene a una "ditta" che ha produzione di polli, uova ecc., in
molti casi le hanno provate tutte, fino a coprirlo con un telo nero nelle ore
notturne, ma senza risultati, perché il "canto" è biologico. Canta dalle 2,30 in
poi (dipende dalla razza). Se il gallo è di privati invece è molto più
difficile. Le strade possibili da poter percorrere sono tre: far ragionare i
proprietari del gallo e spostarlo di luogo (ma in molti casi è praticamente
impossibile sia far ragionare i proprietari sia spostarlo di luogo) ; avviare un
procedimento civile nei confronti del proprietario del gallo per l'art.844 c.c.
per immissioni che superano la normale tollerabilità, ma tenga presente (non per
scoraggiarla) che è un processo lungo e ad anche costoso e prima che lei possa
ottenere dei benefici possono passare anni, e di galli ne sono passati a decine;
dotarsi di finestre con vetrocamera o addirittura finestre doppie almeno nella
camera da letto e ovviamente di climatizzatore e tenere le finestre chiuse.
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Nell'appartamento adiacente
al mio abita un boxer professionista che spesso si esercita con attrezzi
specifici al suo allenamento (sacchi e colpitori). Quando si allena te ne
accorgi subito dal rumore e dalle vibrazioni. Lo abbiamo intimato in tutti i
modi che tutto questo non va bene, io e alcuni altri condomini. Lui ha risposto
dicendo che in alcune fasce di orario della giornata rientra nei suoi diritti,
come del resto è consentito anche per i cantieri e che quindi se necessario è
anche disposto a sostenerlo con un avvocato. Vorrei sapere effettivamente cosa
prevede la legge in merito? E cosa sarebbe opportuno fare?
Poiché trattasi di attività professionale (sicuri?) rientra anche
nella legge quadro n. 447/95 e quindi nel successivo decreto atuattivo D.P.C.M.
14 novembre 1997 che riguarda i limiti. Se cosi non fosse rientra comunque
nell'art. 844 del c.c.. Le "fasce" come le chiama il vostro boxer sono dalle 6
alle 22 periodo diurno e dalle 22 alle 6 periodo notturno. Principalmente, dal
punto di vista ambientale, si considerano i livelli differenziali. I valori
limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per
il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Ma anche in questo
caso dovrebbe esistere nel regolamento di condominio una ulteriore limitazione
nel periodo pomeridiano e/o in prima mattinata per tutelare il riposo. Poiché
vedo che Lei ad essere disturbato non è il solo, il vostro Amministratore
dovrebbe attivarsi tramite avvocato affinché venga rispettato il regolamento ed
in ogni casi che non venga superato il Limite della Normale Tollerabilità di
valenza giurisprudenziale (è altrettanto ovvio che prima devono essere fatte
delle misurazioni giusto per valutare lo stato ed i livelli raggiunti dalle
immissioni di rumore e se vi sono anche vibrazioni). Il Criterio di
tollerabilità -(Criterio comparativo) delle immissioni ai sensi dell'art. 844
c.c. ed art. 32 della Costituzione è rappresentato dal “quantum” di +3 decibel
oltre il rumore di fondo intesi come valori istantanei. Facciamo un passo
indietro. Se siete sicuri che l'attività è professionale la via più breve è
quella di rivolgersi con un esposto scritto agli uffici comunali. In questo caso
predisporranno delle misure da effettuare nei vostri appartamenti e verificheranno
la rispondenza dei livelli differenziali (nel caso in esame potrebbero anche
esserci componenti impulsive o tonali evidenti). Se vengono superati i livelli
differenziali, vi sono delle sanzioni, ed il Sindaco in questo caso può emettere
apposita ordinanza prescrittiva e/o limitativa. In pratica se è un
professionista perché non pratica la sua attività in una normale palestra?
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Mi sto occupando di una
Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto FV installato a terra ad
inseguimento solare, taglia 300kWp. Ho valutato gli impatti per ogni componente
ambientale (aria, acqua, suolo...) compresa anche la componente rumore. Un
impianto FV in generale non produce un rumore tale da considerare come un
impatto significativo sull'ambiente circostante. Tuttavia, leggendo la scheda
tecnica del sistema ad inseguimento solare, oltre alle caratteristiche
geometriche, viene riportato un parametro che non mi aspettavo : rumorosità 66
dB! La mia domanda è la seguente : se un solo inseguitore emette 66 dB, una
campo FV composto da 90 - 100 inseguitori solari quale emissione sonora potrà
emettere?
Certo è che se per un impianto abbiamo 66 dB(A) ad 1 metro, ne
avremo 69 per due e cosi via, ma non essendo specificato nulla potrebbe essere
un dato relativo alla potenza sonora emessa dal macchinario che va a sommarsi
nella stessa maniera alle altre sorgenti. Poi devono essere presi in
considerazione i primi recettori esposti, le distanze, la propagazione ecc.. Non
ho mai avuto a che fare con un impianto similare, però il mio consiglio , sempre
che sia possibile, è quello di verificare i livelli di pressione su un impianto
esistente, e solo allora è possibile fare delle considerazioni.
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Di fronte alla mia casa
un signore ha un appezzamento di terreno agricolo sul cui fondo nel mese di
giugno fa scaricare tonnellate di legna e da inizio ad una attività illegale del
taglio della stessa utilizzando due motoseghe che vanno contemporaneamente e
termina a metà Agosto. Nel periodo in questione è impossibile lasciare le
finestre aperte e non può costringerci in estate a stare con le finestre chiuse
ed i tappi nelle orecchie. Gentilmente potrei sapere come farlo smettere
legalmente.
Disturbo alle occupazioni. Art.659 c.p., comma 2. La teoria è
quella di fare un esposto alla Procura della Repubblica. La pratica è quella di
coinvolgere i Vigili o i tecnici comunali affinché facciano rispettare il
criterio differenziale della Legge Quadro n. 447/95. In ogni caso speriamo
prevalga il buon senso.
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Nel centro in cui abito è
ormai consuetudine fra alcuni giovani del luogo, nella bella stagione,
scorrazzare durante la notte nelle vie del paese, ad alta velocità e con moto
super rumorose. Lascio immaginare i risvolti sul riposo notturno. Cosa posso
fare?
Non vi è solo "disturbo alle occupazioni" e non è un problema di
solo rumore, ma dovrebbe essere interesse dei Vigili Urbani e degli stessi
Carabinieri che non succeda nulla di grave. Esiste quindi la prevenzione con
presidio durante le ore notturne, con autovelox, controlli ecc. al fine di
scoraggiare ed allo stesso tempo prevenire che non succeda nulla. Può darsi che
questi centauri alla seconda multa per eccesso di velocità o per guida
pericolosa cambino zona. La sola presenza delle forze dell'ordine molte volte fa
miracoli. Provi a sensibilizzare il Comando dei Vigili Urbani o gli stessi
Carabinieri con un esposto.
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Una persona gli è stata diagnosticata una ipoacusia in seguito ad un incidete
stradale. La persona stava alla guidava di un camion dei pompieri quando il
parabrezza è stato ripetutamente colpito con sassi che hanno frantumato il vetro
del parabrezza. La persona che ha subito il danno sostiene che il rumore dei
sassi che colpivano il parabrezza era assordante, a tal punto da considerare
tale impatto acustico la causa della ipoacusia diagnosticatagli circa un mese
dopo. Ora mi chiedo se un impatto del genere (i colpi dei sassi sul parabrezza)
possa essere così intenso da provocare danni all'udito.
La strada da seguire è sicuramente quella delle medicina legale.
Non ho esperienze di un caso del genere, anche se sinceramente ho dei dubbi in
merito. Se fosse stato un petardo le avrei risposto positivamente. Bisognerebbe
provare a vedere se gli specialisti che fanno le prove di crash test delle
vetture o dei mezzi rilevano anche il rumore prodotto dall'impatto. A questo
punto poi si può valutare.
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Abito in un primo piano di un condominio con destinazione edilizia residenziale
e sotto il mio appartamento, a piano terra, da circa 8-9 anni ci sono dei locali
utilizzati da una palestra. Vorrei sapere se la legge n. 447/95 è applicabile
anche nei comuni con regione a statuto speciale.
L'art.1, comma 2 della Legge n. 447/95 recita: I princìpi
generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. Quindi la legge è valida e comunque
applicabile su tutto il territorio nazionale. Se cosi non fosse vi dovrebbe
essere un regolamento comunale specifico ed i riferimenti sarebbero quelli della
Norma ISO1996 che sarebbe sicuramente più impositiva e restrittiva. L'ignoranza
circa l'applicabilità e l'esistenza di tale norma, a livello di amministrazione
comunale, è un fenomeno molto diffuso in Italia, ma come si sul dire "la legge
non ammette ignoranza" ed il primo responsabile è proprio il Sindaco.
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Leggendo il D.P.C.M. 5/12/97 non mi è chiaro se la verifica dell'isolamento
acustico di facciata debba essere fatta solo per le strutture verticali (pareti
esterne) oppure anche per la copertura, nel caso di un sottotetto abitabile.
Si, nel caso di un sottotetto abitabile vanno fatte le verifiche
come per le facciate, ma bisogna vedere il contesto, e le lascio immaginare le
difficoltà tecniche per poter realizzare il collaudo. Ovviamente anche le
partizioni interne ed il calpestio, ma queste ultime sono più facili.
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I
requisiti acustici passivi devono essere verificati per tutti gli ambienti
dell'edificio oppure solo per alcuni (camere da letto, soggiorno...)?. Stavo
pensando in particolare ai bagni, alle cantine o ad altri locali occupati
saltuariamente.
Per i bagni vale quanto disposto per gli impianti tecnologici a
funzionamento discontinuo dallo stesso D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Gli ambienti
indagati, invece, devono essere collaudati per tipologia (non certo tutti gli
ambienti), ovvero facciate, partizioni orizzontali e verticali... calpestio.
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Un solaio deve
soddisfare i requisiti previsti per il rumore da calpestio solo se separa due
unità immobiliari distinte oppure anche se separa i piani di un'unica abitazione
(cioè un solaio interno ad un'abitazione monofamiliare disposta su due piani)?
Generalmente no, a meno che non venga esplicitamente richiesto
dall'ufficio comunale preposto.
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Mi trovo a dover
valutare per la prima volta il disturbo provocato dall’unità esterna di un
condizionatore di un privato cittadino. Secondo il Criterio della Normale
Tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. risulta che il limite da non superare è
pari a +3 dB(A). I quesiti che pongo riguardano in particolare: Il rilevamento
deve essere eseguito unicamente a finestre aperte, ad un metro da esse? Se si
riscontrano componenti tonali che peso hanno su LA (+5dB)? In questi casi è
possibile considerare il rumore a tempo parziale qualora duri solo per brevi
periodi (tot< 60': -5dB(A))? C’è differenza a seconda che i rumori si svolgano
durante le ore diurne per cui non potrebbero superare i 5 dB(A) ovvero nelle ore
notturne in cui permane il limite dei 3 dB(A)? Se no è sufficiente dimostrare un
superamento “diurno” del limite? In letteratura leggo che alcuni consulenti, per
una presunta omogeneità metrologica, prendono come rumore immesso il livello
statistico [LAF95,immesso], è corretto? Il traffico va considerato nel rumore di
fondo?
Rispondo tra parentesi [ ] quello che va precisato. "Rumore in
assenza di immissione - Lf = LN95 dB(A)) e rumore ambientale (Rumore in presenza
di immissione - Livello istantaneo LA dB(A))." [ precisiamo... anche la
terminologia ha la sua importanza LAF95 è il rumore di fondo. LAF è il rumore
immesso e non il rumore ambientale] Il rilevamento deve essere eseguito nel
luogo o nei luoghi maggiormente disturbati e nelle condizioni di massimo
disturbo ricettivo. Se ad esempio il disturbo si ha maggiormente a finestre
aperte non vuol dire che non si possa fare anche a finestre chiuse. Se si
riscontrano componenti tonali va applicata la ISO1996 del '71 ovvero si aggiunge
+5 dB al rumore immesso LAF ma non si può considerare come rumore a tempo
parziale perché riferito ad un DISTURBO ovvero rumore di tipo INTRUSIVO. "C’è
differenza a seconda che i rumori si svolgano durante le ore diurne per cui non
potrebbero superare i 5 dB(A) ovvero nelle ore notturne in cui permane il limite
dei 3 dB(A)?" [ Mi pare stiamo facendo un po di confusione tra le norme
ambientali e la NT infatti il supero della NT è stato stabilito dalla
giurisprudenza in +3dB oltre il rumore di fondo indipendentemente se siamo di
notte o di giorno. ] " In letteratura leggo che alcuni consulenti, per una
presunta omogeneità metrologica, prendono come rumore immesso il livello
statistico [LAF95,immesso], è corretto?" [ va preso LAF95, ma tutto dipende
dalla tipologia del segnale per quantificare al meglio il rumore di fondo.
Esempio se ho un rumore "continuo" come rumore immesso per la determinazione del
rumore di fondo devo far interrompere la sorgente e misurare sul "residuo"
LAF95. Nel caso del traffico, il peso del traffico nella statistica dipende
dalla frequenza dei passaggi dei mezzi ma tutto sommato se effettuo una misura
di LAF95 con il traffico, in genere ho rappresentato il rumore minimo medio
(anche se in verità è minore) ] Spero di aver risposto in maniera chiara. In
ogni caso si legga le memorie scritte da me e Mario Novo che può trovare sul mio
sito www.francopacini.it oppure www.acustica.it.
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Abito in un palazzo dove, al
piano interrato, ci sono delle cantine e da un paio di mesi una di queste
cantine è stata presa da dei ragazzi per fare le prove da dj (suonano nei
locali) e l'hanno (secondo loro) insonorizzata con pannelli di truciolare. Come
sarebbe meglio procedere?
Dobbiamo, come sempre distinguere tra la Normale Tollerabilità
determinata dal limite dei 3dB sul rumore di fondo, e le leggi ambientali che
fissano limiti differenziali (nel caso) ed assoluti. E' chiaro che se lei agisce
per vie legali viene applicata la NT il cui limite è molto piu restrittivo. E'
ovvio inoltre che se sono superati i limiti ambientali sono automaticamente
superati anche i limiti della NT. Ma l'amministratore del Condominio cosa fa? E'
l'amministratore del Condominio che, in questo caso, attivarsi considerato che
il disturbo è alle occupazioni. Si procede in genere ad effettuare misurazioni
(storie temporali del rumore) e a caratterizzare per quanto possibile il
disturbo ricevuto dagli occupanti degli appartamenti, quindi sulla base di una
relazione tecnica, l'avvocato procede civilmente. Ma non solo, la perizia DEVE
comprendere "scuotimenti, vibrazioni e rumore che possano superare la NT"
tenendo in considerazione che l'art. 844 c.c. ove si parla di immissioni
introduce la parola "scuotimenti" che nel suo caso è di fondamentale importanza
e nel caso di una causa DEVE essere citata nel quesito posto al perito
(Vibrazioni appunto, che si misurano seguendo delle norme UNI e ISO). Ma in ogni
caso sono tutte supposizioni premature che senza dei dati oggettivi di riscontro
(quindi solo attraverso una perizia tecnica fatta da un esperto nel settore) non
è possibile prendere in considerazione.
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Abito un appartamento
sito in un condominio con diverse fonti di rumore disturbanti in particolare
verso il mio appartamento. Non ho ben chiare quelle che sono i doveri e le
responsabilità dell’amministratore condominiale in materia.
Qualora, anche un SOLO condomino si lamentasse con
l’amministratore per rumori provenienti da parti comuni (es. locale caldaia)
quest’ultimo ha il dovere a far fare delle perizie a spese del condominio anche
senza il consenso di tutti gli altri condomini, con la finalità di risolvere il
problema. A maggior ragione se il condomino disturbato fa causa al condomino per
rumori provenienti da parti comuni, è possibile rivalersi sia contro il
condominio (che risponde in solido delle spese) sia nella persona
dell’amministratore che lo rappresenta. Nel caso di un condomino che si lamenta
con l’amministratore per rumori provenienti da parti di proprietà (es.
condizionatore sul balcone, strumenti musicali, elettrodomestici) quest’ultimo
può far fare delle perizie anche senza il consenso di tutti gli altri condomini
e nel caso in cui il mancato rispetto del regolamento condominiale sia da
attribuirsi ad un privato rivalersi su di esso (può essere anche il Condominio
in pratica che fa causa al privato). Generalmente però, il privato, che sa di
essere disturbato da un'altro privato non si rivolge all'amministratore quale
terza persona. Gli accertamenti devono essere effettuati da una persona
autorizzata come un C.T.U.. Le spese sono ovviamente a soccombenza. I rumori
immessi debbono essere valutati secondo il Criterio della Normale Tollerabilità
di cui all'art. 844 c.c. e non secondo i decreti ambientali.
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A quale
normativa bisogna fare riferimento per caratterizzare il rumore generato da una
macchina industriale da riportare sul libretto di uso e manutenzione? Basta
riportare il valore di pressione sonora misurato o bisogna risalire anche a
quello di potenza sonora?
Generalmente sono dati i livelli di pressione sonora ad 1 metro
(soprattutto nel caso della Certificazione CE), ma in taluni casi anche i
livelli di Potenza Sonora (Lw), come sarebbe sempre corretto, e le norme
ovviamente sono differenziate e dipendenti dal tipo di macchina (vedi Norme
UNI-ISO).
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Nella
valutazione dell'A(8) per il corpo intero bisogna usare il valore massimo tra
1.4 awx; 1.4 awy; awz indifferentemente sia per una persona seduta che per una
in piedi (come riporta il D.lgs 187), oppure per le persone in piedi bisogna
utilizzare il valore massimo tra awx; awy; awz come, mi sembra, riporta la norma
ISO 2631 a cui il D.lgs si riferisce?
In ogni caso la ISO 2631-1 prevede che la valutazione del rischio
venga fatta sull'asse dominante ovvero sull'asse dove si ha la maggiore
vibrazione valutata come 1.4 awx, 1.4awy e awz ovviamente riferendoci sempre al
sistema degli assi riportato nelle figure o seguendo la "regola della mano
destra", ossia si dispongono indice medio e pollice ortogonali tra loro e si
considera il pollice come asse Z, indice X e medio Y (sempre).
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Il bar sotto casa ha esposti degli
orari i quali non vengono rispettati. Apre prima del dovuto con i relativi
rumori, al mattino presto, chiude spesso dopo con altrettanti rumori e poi, è
giusto che il giorno di chiusura sia solo mezza giornata nell'arco della
settimana. Gli orari sono a discrezione del proprietario o sono vincolanti? Nel
qual caso a chi devo rivolgermi per farli rispettare?
Gli orari sono a discrezione dell'esercente, purché siano
dichiarati ed autorizzati nella Licenza rilasciata dagli uffici preposti del
Comune. Ne consegue che sono generalmente i VV.UU. che controllano che questi
orari vengano rispettati. Ovviamente dovrà fare un esposto motivato. Nello
stesso identico modo il Comune o Tecnici incaricati possono effettuare le
opportune verifiche di rispetto dei limiti normativi sul rumore.
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Abito in un appartamento in nuova costruzione. Noi siamo al piano terra. Sopra
abbiamo una famiglia con 2 piani (appartamento + mansarda). Sotto abbiamo 3 box
di cui uno nostro. Fin dal primo giorno i rumori ci sono sembrati eccessivi. Ho
fatto presente questo al costruttore al momento del rogito e mi ha detto che è
impossibile poiché la casa è stata isolata acusticamente come prevedeva il
capitolato. Abbiamo atteso e ora che sta arrivando anche la famiglia sopra, in
casa non ci si può stare. E' lecito chiedere al costruttore la certificazione
acustica a seguito collaudo? E se non l'hanno fatta, la si può pretendere? Posso
richiedere io una perizia acustica ed addebitare la spesa al costruttore?
Quello che lamenta lei è lo scarso isolamento acustico in opera,
ovvero quello che avrebbe dovuto certificare il costruttore. Lei può
tranquillamente pretendere di visionare i certificati di collaudo acustico di
cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e che non vuol dire proprio nulla che non vi sia
stato un recepimento anche regionale, perché comunque vige la legge nazionale e
nel caso di nuove costruzioni è proprio obbligatorio. Uscirà tra pochissimo un
articolo scritto da M.Novo da me e da altri autori circa i requisiti acustici
passivi degli edifici su un'attesissima sentenza in merito, e cosa può succedere
se manca proprio uno di essi (manca perché non c'è o perché non rispetta i
limiti indicati dal D.P.C.M. 5 dicembre '97). La perizia è lecita giusto per
verificare se i requisiti sono rispettati o meno e dovrebbe avere però la
disponibilità dei suoi vicini ad effettuare dette verifiche dei collaudi,
premettendo che l'eventuale causa la dovrebbe fare al costruttore e non ai
vicini. Sull'argomento c'è da scrivere dei libri, ma al momento si accontenti di
questa breve risposta.
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Per lavoratori stagionali
che solo per pochi giorni all'anno sono esposti a valori di rumore maggiori dei
valori limite come bisogna comportarsi? E' necessario considerare il valore
massimo, come dice il D.Lgs. n. 195, oppure è possibile procedere in alto modo (es.media
pesata annuale...) ?
Ovviamente si devono considerare i valori massimi (per
cautelarsi) e non è possibile fare "medie" di alcun tipo, l'unica valutazione
consentita e solamente quando non è possibile effettuare una valutazione
giornaliera, è quella settimanale , ma può essere applicata ad esempio a casi
come un lavoratore che effettua manutenzioni differenti che nel loro complesso
durano 5 giornate di 8 ore cadauna.
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Una
domanda da tecnico comunale. Il DPR 142/04 fissa fasce di pertinenza acustica
diverse secondo il tipo di infrastruttura stradale. Il mio comune è attraversato
da una S.S., classificabile come C2, quindi con una fascia di pertinenza
acustica di m 150 (65 dB diurno 55 dB notturno). Per il rilascio del permesso di
costruire un condominio previsto a circa 50 mt dalla S.S., in classe III, cosa
devo richiedere al committente? Normalmente richiedo la relazione sui requisiti
passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) e la valutazione di clima acustico (L. 447/95
art. 8 c. 3 e).
Innanzi tutto mi complimento per il fatto che lei è uno dei pochi
tecnici competenti comunali che richiede la relazione previsionale e (spero) in
opera sui requisiti passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) , la valutazione di clima
acustico (L. 447/95 art. 8 c. 3) anche se dovremmo parlare anche di IMPATTO
ACUSTICO (o clima acustico post-operam). Lei ha posto 2 casi: il primo con
livelli che superano i valori assoluti della classe III e contenuti entro la
fascia A di pertinenza (Leq diurno <70dB) direi che va bene; il secondo. con
livelli che superano i limiti della tabella 2 (Leq diurno >70dB). In questo caso
l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a carico del titolare del permesso di
costruire gli interventi per il rispetto dei limiti, e la relazione tecnica
effettuata dal Tecnico competente in acustica deve indicare le opere di
mitigazione che possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2) lungo la via di
propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Il committente potrebbe inoltre
prevedere anche interventi migliorativi sui requisiti passivi del costruendo
fabbricato migliorando l'isolamento di facciata, fermo restando il rispetto dei
limiti indicati, anche se la vedo molto difficile. In genere è preferibile
intervenire sulla sorgente o vicino alla sorgente. Nel caso in esame gli
interventi si possono ridurre essenzialmente in due tipologie ovvero riducendo i
limiti di velocità ed interponendo delle barriere. A tal fine, è necessario
effettuare delle simulazioni previsionali basate sul traffico esistente e sui
dati di clima acustico settimanale esistente. Pare ovvio che il Comune è tenuto
ad aggiornare il proprio piano di zonizzazione acustica inserendo in cartografia
le rispettive fasce di pertinenza acustica.
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Vorrei
sapere quale sia il software migliore per certificare la corretta progettazione
acustica di un edificio. Ci sono da una parte dei software economici dall'altra
ci sono software più costosi che elaborano anche il certificato acustico finale.
Vorrei sapere quale tipo di software conviene acquistare?
Non è nostra abitudine, per ragioni di ovvia imparzialità,
consigliare o segnalare software o strumentazione di una marca piuttosto che
un'altra. Quello che è migliore per lei non lo è per altri e cosi via. Bisogna
che faccia come fanno tutti: che provi quello che fa al caso suo o che le piace
di più.
I lettori di Inquinamentoacustico.it hanno risposto:
Io mi sento di consigliare la versione 1.5 di Sonido Pro di
Microbel, dato che la utilizzo quotidianamente. Il software permette calcoli
previsonali acustici in frequenza di partizioni singole, composte e di edifici,
secondo la norma UNI EN 12354. Ha un ampio database dei materiali comunemente
usati e delle più note aziende produttrici di isolamenti acustici. Non è
totalmente privo lacune, ma aiuta comunque egregiamente il consulente acustico,
velocizzando la redazione di relazioni tecniche grazie all'esportazione in
formato word ed excel. Un altro software valido è Insul di Marshall Day
Acoustics ma si adatta poco al costruire italiano avendo algoritmi più adatti al
calcolo di pareti leggere e senza laterizi. Ing. Peter D'Angelo Aquarius
Consulting
www.aquariusconsulting.it.
Software validi sono Echo 4.1 e Echo 5.0 dell'ANIT. Pregio costo
ridotto e calcoli rigorosi. Difetto, relazione tecnica scarna.
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In
una ristrutturazione di un'abitazione, le strutture verticali ed orizzontali non
modificate devono essere messe a normativa anti-rumore? Stessa cosa per un
cambio d'uso?
In genere se le strutture non sono state modificate non è
richiesto NULLA.
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L'appartamento in cui sono tornato dal 2005 è molto rumoroso, sia per i rumori
provenienti dall'inquilino sottostante ma anche dall'adiacente al mio. Mi hanno
riferito che ai sensi dell'art. 844 c.c., se l'appartamento non rispetta i
limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97, può essere chiesto un risarcimento
"monetario" (20-30% del valore dell'immobile). Esiste un fondo di verità? Quali
sono i parametri per la valutazione del risarcimento?
Prima di pensare al cospicuo risarcimento che potrebbe ammontare
al massimo al 20% di valore immobiliare dopo una stima e dopo una battaglia
legale non indifferente ed al quale potrà forse arrivare dopo una lungaggine di
circa 5 anni, dovrebbe pensare al disturbo da rumore e, se è vero, a come
potrebbe essere risolto (per lei... il suo consulente). Le cause generalmente
vertono sull'art. 844 c.c. e raramente sul D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sui
requisiti acustici passivi degli edifici, anche perché non arrivano (per
convenienza di tutti) a sentenza potendo creare cosi un precedente. Il danno che
lei subisce può essere biologico, patrimoniale, esistenziale e può essere
riconosciuto o meno nella fase di merito. Ovviamente l'accertamento dei rumori
da lei ricevuti e lamentati deve essere effettuato da un C.T.U. del Tribunale
incaricato dal Giudice. In ogni caso, un buon Avvocato potrà spiegare nel
dettaglio quale sia la procedura da adottare. Si ricordi però che prima di
arrivare al "quantum" del risarcimento monetario dovrà anticipare di tasca sua
spese legali, spese di C.T.U. e C.T.P. (consulente di parte), che se vince la
causa (...con vittoria di spese e onorari) sono generalmente integrate nel
risarcimento. Il quantum ed i parametri di valutazione del risarcimento sono
stabiliti dal Giudice e che per ovvie ragioni sono variabili da situazione a
situazione.
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Un centro commerciale deve
ovviamente rispettare anche il criterio differenziale. nel valutarne o meno il
rispetto, occorre anche considerare il rumore da traffico veicolare indotto?
Le giro la risposta ottenuta da un funzionario ARPA delle mie
parti (che poi è anche la più logica): no non devono rispettare il criterio
differenziale, anche perché sarebbe quantomeno complicato dimostrare in sede di
misura il contrario, ma debbono comunque rispettare i limiti assoluti di
immissione indicati dalla zonizzazione (per i ricettori al di fuori delle fasce
di pertinenza acustica infrastrutturale) ed i limiti relativi alle fasce di
pertinenza stradale ex D.P.R. 142/2004. Per i parcheggi di pertinenza (privati,
pubblici, carico-scarico) stesso discorso: si considerano come infrastrutture
stradali e quindi soggetti agli stessi limiti di cui sopra. La risposta data dal
funzionario mi è sembrata molto assennata e ne ho dato seguito nella mia
valutazione, che è andata a buon fine.
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Abito ad un piano rialzato, le
due camere da letto sono situate sopra il locale autoclave. Quando si azionano
le pompe emette un rumore molto fastidioso che nelle ore notturne porta anche a
svegliarci. Posso avere indicazioni in merito alla risoluzione del problema?
Le autoclavi sono costituite da motori elettrici che trascinano
delle pompe. Per esperienza personale, il tipo di rumore è di tipo strutturale
ovvero si trasmette per vie solido strutturali e l'unica maniera più efficace
per attenuare questo tipo di rumore è quello di isolare la macchina dalle
strutture limitrofe, attraverso un basamento isolato con resilienti
opportunamente dimensionati. Ma non solo. Bisogna curare anche la tubazione di
mandata e ritorno dell'acqua attraverso dei giunti flessibili e/o ad omega in
maniera che trasmettano la minore vibrazione possibile alle strutture
circostanti. E' un lavoretto che può fare un buon idraulico.
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Premesso che, le distanze
di legge per poter fare un appostamento fisso di caccia in zona umida sono state
rispettate, ossia 150 metri dall'abitazione, il problema sussiste in quanto
siamo obbligati a svegliarci all'alba a causa degli spari dei fucili. Vorrei
sapere se si può fare qualche cosa per poter riposare tranquillamente.
Un rumore impulsivo a 150 metri di distanza viene attenuato
presso il recettore di una quarantina di dB (dobbiamo inoltre considerare una
ulteriore perdita di circa 9dB, e altre perdite diciamo di zona stimabili
attorno ai 6dB, poi dovremmo conoscere il terreno ovvero se è in piano,,, in
pendenza e la posizione delle finestre rispetto alla sorgente... i fattori
ambientali come il vento ecc ecc). Detto questo ma spero di non averla confusa,
nel complesso il rumore presso la sua abitazione a finestre aperte potrebbe
essere pari a circa 60dBA (come ordine di grandezza), ma una misurazione
risolverebbe sicuramente il suo dubbio. Premesso tutto ciò, credo che se, la
posizione da cui sparano è fissa (io non sono cacciatore), POSSANO far si di
attenuare il rumore alla sorgente inserendo delle "barriere" soprattutto
fonoassorbenti e verso la sua abitazione, oppure traslocando la postazione fissa
in un luogo piu distante. Poiché in Italia è pressoché raro vedere
un'armonizzazione delle leggi vigenti, il tentativo che può fare è quello
rivolgersi al suo Comune di residenza ed alle ARPA (o ASL) ed esporre il suo
problema, ed anche a chi Vigila sulla caccia. Se non trova risposta, l'unica
soluzione possibile è rivolgersi ad un buon avvocato.
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Nel condominio in cui
vivo la tubazione che porta l'acqua calda sanitaria dallo scaldabagno al bagno è
"annegata" nella soletta e attraversa la camera da letto. Le dilatazioni
provocate dalla variazione della temperatura dell'acqua provocano un "tintinnio"
estremamente fastidioso nelle ore notturne. Per rendere meglio l'idea il rumore
è paragonabile ad una biglia di vetro che rimbalza. Cosa devo fare ? posso
contattare ARPA di Genova per una perizia fonometrica?
Visto che siamo a Genova, è come giocare "in casa", ma il mio
consiglio è quello di affrontare il problema valutando dapprima attraverso delle
registrazioni grafiche delle time histories il rumore che lei riceve, poi sulla
base della relazione tecnica che il tecnico competente da lei scelto , le
fornirà, rivolgersi ad un buon avvocato civilista ed affrontare la causa sia
sulla base dell'art.844 cc ovvero la normale tollerabilità, sia rispetto
all'accettabilità ambientale di cui alla Legge quadro 447/95 e suoi decreti
attuativi. Anche l'amministratore se non fa nulla ha un po di colpa se andiamo a
vedere. ARPAL e ASL fornirebbero un parere solo dal punto di vista ambientale e
non dal punto di vista del disturbo (ovvero la normale tollerabilità) quindi
escuderei a priori un loro coinvolgimento (anche perchè non è detto che possano
intervenire- vedi art.4 c.3 DPCM 14 Nov.1997 " 3. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle
infrastrutture stradali, ferroviarie,aeroportuali e marittime; da attività e
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente
al disturbo provocato all'interno dello stesso."), a meno che non siano
incaricati da un Giudice.
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Da circa un
anno ho acquistato un appartamento di nuova costruzione. Al piano terra c'è un
bar. La situazione è questa: mentre tra gli appartamenti non si evidenziano
rumori particolari generati dall'utilizzo normale dell'appartamento, dal fondo
posto al piano terra si sentono forti rumori propagarsi all'interno
dell'edificio. Se nel bar fanno musica tipo karaoke ecc. all'esterno il rumore
non è eccessivo, mentre all'interno dell'edificio fino al secondo piano sembra
di avere la cassa acustica lì. Anche a finestre chiuse all'interno si sente
perfettamente parlare le persone nella strada anche se parlano con tono
relativamente moderato. Domanda: 1) E' possibile che in un edificio di nuova
costruzione si trasmettano così facilmente i rumori? 2)Come si può verificare se
la struttura rispetta le normative previste? 3)Chi è l'organo competente
certifica se vengono rispettate queste norme? 4)Come devo comportarmi per
garantirmi una qualità di vita accettabile senza creare attriti e discussioni?
La questione da lei esposta sembra vada analizzata sotto un altro
punto di vista. Infatti lei ha individuato il problema in un cattivo isolamento
delle strutture (in questo caso i solai di separazione tra piano terra e piano
primo) dell'edificio mentre, se non ho capito male, al piano terra è presente un
pubblico esercizio che fa anche karaoke o musica dal vivo in genere. In questi
casi è bene ricordare che tutte le attività produttive, i pubblici esercizi e
comunque qualunque attività produttiva che abbia installato impianti rumorosi,
devono rispettare (Cfr. L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/97, ecc.): 1) i limiti
assoluti di immissione in facciata dei ricettori sensibili (in questo caso sono
anche i ricettori sensibili anche gli appartamenti posti al piano primo) per la
classe acustica in cui essi sono stati individuati dal comune (vedi zonizzazione
acustica comunale); 2) il criterio differenziale all'interno degli ambienti
abitativi (nei vani facenti parte del piano primo o superiori) a finestre aperte
e chiuse (indipendentemente dalla classe acustica, in questo caso). Entrambi i
limiti devono essere rispettati contemporaneamente, vale a dire che basta che
uno dei limiti suddetti venga superato per essere fuori legge. L'esperienza
insegna che, in questi casi è principalmente il criterio differenziale a non
essere rispettato, ma cosa si intende per criterio differenziale? E'
semplicemente la differenza aritmetica tra il livello di rumore, misurato
all'interno dell'ambiente disturbato con la sorgente accesa (in questo caso
l'esercizio pubblico in funzione nella sua normale attività) ed il livello di
rumore misurato nello steso punto a sorgente spenta (quando l'esercizio pubblico
è chiuso). La differenza va effettuata per misure fatte a finestre aperte (le
finestre del locale disturbato) e chiuse e non deve eccedere i 5 dB di giorno
(06-22) ed i 3 dB di notte (22-06) più penalizzazioni nel caso si riscontrassero
componenti tonali. Tutto questo per dire cosa: a mio avviso è consigliabile che
lei faccia un esposto al Comune, il quale in genere lo inoltra all'ARPA, che è
l'ente preposto al controllo in questi casi. L'ARPA verrà a fare dei rilievi
fonometrici presso i locali disturbati e, se i limiti non saranno rispettati,
imporrà al pubblico esercizio di porre rimedio effettuando le opportune opere di
bonifica (controsoffitto isolante, svincolamento delle casse acustiche dalle
strutture, ecc.). Per quel che riguarda l'isolamento acustico dell'edificio esso
deve rispettare i requisiti del D.P.C.M. 5/12/97 e nella fattispecie i solai
devono possedere un R'w (indice di valutazione del potere fonoisolante
apparente) pari a 50 dB. La prova del raggiungimento di tale prestazione implica
una complessa serie di rilievi fonometrici effettuati tra gli ambienti
disturbanti e disturbati. E' probabile, ma anche no, che tali requisiti vengano
rispettati, ma ripeto che secondo me la strada più adeguata è l'esposto al
Comune per verificare che l'attività in questione rispetti i limiti di legge,
anche perché non si va in contenzioso. Contestare le prestazioni di isolamento
acustico dell'edificio è una pratica che, anche se recentemente sta prendendo
piede, porterebbe quasi sicuramente ad un contenzioso con conseguenti spese
processuali e di salute (bile e fegato!!!).
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Ho un fonometro in classe 2 che fa
ancora bene il suo dovere e che vorrei sfruttare per le misurazioni che non
necessitano un classe 1 e che richiedono valori indicativi. Il problema è che
questo fonometro non calcola direttamente il Leq. Vorrei capire quale formula
utilizzare per avere il valore di Leq (curva A) partendo da una base di campioni
che il fonometro memorizza e che posso acquisisre tramite pc.
Il Suo è certamente un caso singolare, poiché voler ricavare un
valore di LAeq da un fonometro (strumento privo del circuito di
integrazione-mediazione), per giunta di classe 2, non è da tutti i giorni.
Tuttavia, nulla è impossibile se il suo strumento digitale è in grado di
memorizzare i campioni di Fast (125 ms) o Slow (1 s). I metodi impiegati possono
essere più d'uno. Il primo è quello di calcolare l'area sottese dal grafico
riprodotto per mezzo di un registratore grafico collegato all'uscita DC del
fonometro. Il secondo è quello di applicare la seguente relazione: 10 VOLTE IL
LOGARIRMO DEL PRODOTTO DI (1/NUMERO DI CAMPIONI) PER LA SOMMATORIA (CHE VA DA 1
A N) DEL RAPPORTO FRA IL VALORE DEL CAMPIONE MISURATO AL QUADRATO E IL VALORE
DELLA PRESSIONE DI RIFERIMENTO AL QUADRATO. Mi spiace non essere più chiaro ma
in questo editor di testo non è possibile inserire la relazione matematica che
può, in ogni caso, trovare in una delle tante pubblicazioni (una fra tutte:
Manuale di Acustica Applicata a cura di Renato Spagnolo). Tale soluzione
necessita tuttavia della gestione di una gran mole di dati che risulta
antieconomica, poco pratica e si espone al rischio di incorrere in numerosi
errori da parte dell'operatore. In questi casi, credo che avvalersi della sola
lettura in Slow, nel caso di rumori variabili, e Fast, per quelli di tipo
continuo, possa essere sufficiente per risultati indicativi.
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Abito in vicinanza di un campanile
che suona le normali ore tutto il giorno e la notte, e fin qui tutto bene, ma è
consentito che suoni (l'Ave Maria, 40 battiti tutti uguali del campanone!) tutti
i giorni sabato e domenica compresi alle 6:30 di mattina? Inoltre, la domenica
suona alle 6:30 ed altre melodie alle 7:00 alle 8:30 alle 9:30 ecc.
La capisco. Sicuramente avere una campana ...in casa non fa
piacere a nessuno. Le sentenze in merito, ma non tutte, limitano l'uso delle
campane alle sole funzioni religiose per richiamare i fedeli ed in taluni casi
possono posticipare l'orario di utilizzo. Le consiglio in primo luogo di parlare
con il parroco, cercando di coinvolgere anche le altre persone che sono
sicuramente disturbate.
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Volevo sapere se è
vero riguardo la notizia per cui a breve ogni costruttore (di opere abitative e
non) ha l'obbligo di presentare una certificazione riguardante l'inquinamento
acustico. Se è vero, come si può avere l'abilitazione per diventare
certificatore?
Dal 1997 e precisamente dal 5 Dicembre esiste un DPCM che
riguarda appunto i requisiti acustici passivi degli edifici. E' generalmente
applicato per le nuove costruzioni, ma non tutti i Comuni richiedono appunto
questi Certificati di Collaudo Acustico. Diciamo pure che l'adeguamento richiede
tempo....molto tempo... che è anche funzione dell'applicazione o meno della
zonizzazione... e della "competenza" delle pubbliche amministrazioni nella
valutazione dei collaudi...se esiste o meno un regolamento Comunale
...discendente dalla Legge 447/95 ecc.ecc. Il termine "certificatore".. è un po
vago e in pratica non esiste. Il termine corretto (mi scusi il formalismo) è
Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed è in pratica un decreto rilasciato
dalla sua Regione ove Lei risiede che è regolato dalla L.447/95. Si informi
quindi presso la sua Regione.
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Mi è stato chiesto di fare
una relazione tecnica per i requisiti acustici passivi di una casa che subirà
una ristrutturazione, o meglio un ampliamento del 20% del proprio volume. Il
resto della casa non verrà toccato dai lavori, quindi mi chiedevo se la
relazione dovesse riguardare solamente l'ampliamento o tutto l'edificio.
Il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici delle
essere effettuato sulle nuove unità o per meglio dire solo l'ampliamento (ove
sono stati effettuati lavori che hanno modificato strutturalmente l'edificio o
parte di esso). Nel suo caso dovrà verificare l'isolamento tra le due distinte
unita immobiliari, i livelli di calpestio e l'isolamento di facciata/e della
nuova unita. Il collaudo deve essere effettuato da un tecnico competente in
Acustica Ambientale.
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Sempre più spesso
mi trovo ad effettuare valutazioni previsionali del soddisfacimento del
requisito acustico di facciata per i locali facenti parte di sottotetti
abitabili con copertura in legno. Qui nasce la confusione, dettata soprattutto
dal fatto che molto raramente tali coperture sono progettate in maniera tale da
garantire un sufficiente isolamento acustico. Dicevo nasce la confusione perché
non si è ancora capito se la copertura vada intesa come facente parte della
facciata. Il DPCM 5/12/97, non viene incontro a questo problema. Fino ad oggi
l'ho sempre considerato come una facciata, con il risultato che spesso o si
cambia tipologia di copertura oppure è impossibile raggiungere il
soddisfacimento del requisito di legge neanche con doppi infissi. Ma allora che
fare? Si rende il locale inagibile vista l'estrema difficoltà nel rispettare il
requisito?
Buone le osservazioni fatte, complimenti. Anche il sottoscritto
concorda che una facciata debba essere definita come un insieme di parti
trasparenti ed opache e qualora non vi sia la presenza di abbaini sulla
copertura essa non debba essere considerata tale. Per il resto, in attesa che le
norme ed i decreti possano essere ulteriormente chiariti, si cerca di convincere
i progettisti circa l'utilità delle coperture e del comfort ottenibile
dall'utilizzo, ma per ora il decreto, le norme e le loro molteplici
interpretazioni sono applicate solo per nuove costruzioni e raramente per
ristrutturazioni (a meno che non vi siano delle cause in corso). Per quanto
riguarda l'agibilità e le "provocazioni" circa l'applicabilità ed il Rispetto
del D.P.C.M. 5/12/95 sappiamo tutti che in Italia abbiamo purtroppo realtà
differenti che sono variabili da luogo a luogo o per meglio dire non sono
armonizzate come dovrebbero e per ora salvo rare eccezioni sono "esenti" da
controlli.
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Vivo in campagna in una villa
a schiera di testa con giardino, confinante mediante una rete divisoria con il
giardino di un condominio di 3 piani. Possiedo 4 cani meticci di piccola taglia
che vivono liberi in giardino. I condomini lamentano il disturbo prodotto
dall'abbaiare dei miei cani nelle ore diurne mentre io sono al lavoro. Vi chiedo
la cortesia di indicarmi come comportarmi se e quando riceverò la lamentela.
Le rispondo anche come proprietario di un cane, ed anche perché
in passato ho avuto modo di fronteggiare un problema simile. Anche il mio cane
come tutti i cani abbaia. Al riguardo esistono delle sentenze (forse ora anche
di Cassazione) che riguardano soprattutto la tutela degli animali e che sono a
loro favore in quanto: a) i cani generalmente abbaiano solo in caso di
necessità, per avvertimento o a fronte di un pericolo (o anche per fastidio come
il camion della spazzatura o il motorino) b) non abbaiano di continuo c)
sicuramente, a fronte di una raccomandata è positivo e propositivo da parte sua
affrontare con un colloquio l'Amministratrice, ma lo è altrettanto risponderle
con una raccomandata e quantomeno cercare di trovare un punto di accordo su come
poter affrontare e risolvere il problema (es. accordi con i vicini sugli orari ,
ecc.) In ogni caso VIGE LA ASSOLUTA TUTELA DEGLI ANIMALI in quanto non è
possibile certamente, imbavagliarli o impedirgli sostanzialmente di fare il loro
lavoro.
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Abito in un
condominio che ha la sventura di avere il giardino che confina con le pareti di
un ristorante che tutte le sere ha una programmazione musicale con musica dal
vivo. Dalle 21.30 alle 00.00 non si riesce a dormire e nemmeno a guardare la
televisione perché la musica è altissima e i bassi fanno vibrare i vetri. Come
risolvere questo problema?
Posso suggerirLe di procedere mediante ricorso inoltrato al
Tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la molestia
delle immissione lamentate dal C.T.U., che nominerà il Giudice Delegato. Le
consiglio, però, di far accertare da un tecnico specialista nella materia, di
Sua fiducia, l’entità delle immissioni prima di rivolgersi all’avvocato per
l’inoltro del ricorso, trattandosi di una questione meramente tecnica e per dare
la possibilità all’avvocato di dimostrare la molestia delle immissioni, qualora,
ricevuto il ricorso, la controparte dovesse apportare modifiche all’impianto o
ai luoghi, come spesso avviene nel caso delle discoteche. Di solito questa
procedura è rapida, concludendosi nel giro di un anno o poco più.
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I nostri vicini
lamentano in continuazione il rumore della macchina da cucire di tipo domestico
di mia madre. Il funzionamento della macchina avviene generalmente per non più
di due ore giornaliere, mai in orari che vanno oltre le 19. Vorrei saper se vi
sono degli elementi normativi che legittimino le continue lamentele, ed
eventualmente come è possibile rilevare l'effettiva rumorosità della stessa.
L'unico articolo cui fare riferimento è l'844 c.c.: concetto
esprimente una consolidata e cogente norma giuridica, secondo cui, per la
valutazione delle immissioni di rumore, l’indagine va correlata al caso concreto
riferito alla rumorosità di fondo quando la sorgente specifica giudicata
disturbante tace, ed allo stesso tempo fare riferimento alla tollerabilità di un
rumore in rapporto alla tutela della salute così sancito dall’art. 32 della
Carta Costituzionale. Il superamento della normale tollerabilità è deciso sempre
e comunque da un Giudice. Per rilevare l'effettiva rumorosità riscontrata è
sufficiente posizionare un analizzatore presso il recettore ove si manifesta il
disturbo e registrare graficamente gli eventi sonori che si presentano. Gli
eventi sonori massimi rilevati istantaneamente debbono essere comparati con il
rumore di FONDO (LAF95). Se le differenze riscontrabili sono superiori ai 3 dB
oltre il rumore di fondo, la Normale Tollerabilità è superata. Esempio: rumore
di fondo LAF95 = 25 dB(A) --- Rumore Immesso 35 dB(A) ---- Differenza = 10 dB
----> Tollerabilità superata di 7dB.
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Vorrei sapere
quali sono i requisiti e le caratteristiche che un fonometro deve possedere per
poter essere utilizzato per valutazioni conformi alla Legge n. 447/95?
Sicuramente il minimo è quanto prescritto dall'art.2 del Decreto
16 marzo 1995 : "Art. 2 Strumentazione di misura 1. Il sistema di misura deve
essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno
essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati
prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione.
La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a
quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al
fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di
misura. 2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere
conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-4/1995. I calibratori
devono essere conformi alle norme CEI 29-4.".
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Esiste
un'assicurazione in grado di coprire il furto o i danni derivanti da atti
vandalici per una centralina di rilievo fonometrico posta in ambiente esterno ed
eventualmente al di fuori del sedime di proprietà privata?
Certamente si. Ultimamente non me ne sono occupato, ma in
passato, alcuni anni fa, cercando tra le varie compagnie assicurative ho appunto
assicurato per il furto una centralina, per una settimana e se non ricordo male
(era un pò cara) mi era costato 400 Euro circa, ma dipende dal valore del
capitale.
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Il soffitto
dell'appartamento in cui abito è controsoffittato con delle lastre di
cartongesso che però formano un'intercapedine vuota di circa 20 cm: per ridurre
il rumore da calpestio proveniente dall'appartamento del piano di sopra otterrei
dei miglioramenti rilevanti se la riempissi con del materiale fonoisolante?
L'effetto del riempimento dell'intercapedine del controsoffitto
con del materiale fonoassorbente (lana minerale in generale) è sensibile solo ed
esclusivamente sulla propagazione del rumore per via aerea (televisione,
parlato, ecc.). Il problema da lei descritto sembra che riguardi i rumori di
tipo impattivo (il rumore di calpestio appunto) per il quale è possibile
intervenire solo sul solaio dell'inquilino del piano di sopra, realizzando un
pavimento "galleggiante" mediante l'apposizione di uno specifico materassino
anticalpestio (risvoltato sul perimetro dei locali fino alla quota del
pavimento) sopra il massetto alleggerito per l'alloggiamento degli impianti, la
realizzazione di un massetto in cls. di almeno 5 cm di spessore ed il
completamento con la pavimentazione. Questa sarebbe la soluzione ideale. Si
renderà conto della sua difficile praticabilità dovuta al dover intervenire
presso una proprietà non sua e dell'elevato costo di realizzazione.
Esisterebbero altre soluzioni, magari meno efficaci, ma che comportano comunque
sempre l'intervento sul solaio del suo vicino. Questo perché è proprio la
trasmissione laterale attraverso le pareti delle vibrazioni trasmesse al solaio
a dover essere bloccata.
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Sono appena diventato
tecnico in acustica e mi sto interessando per comprare la strumentzione
necessaria. Sono orientato per un analizzatore che mi consenta di effettuare
lavori che vanno dal D.Lgs. n. 195/06, all' acustica architettonica e quindi in
grado di calcolare il tempo di riverbero. Qual è lo strumento più adatto?
Sa benissimo che per correttezza professionale non posso fare
pubblicità. Uso quotidianamente molte marche: 01dB, Larson&Davis, Soundbook,
Bruel&Kjaer, conosco HD, CEl e altre ancora. Altri prima di lei mi hanno posto
la stessa domanda: rapporto qualità-prezzo, affidabilità, semplicità d'uso,
assistenza, software di gestione ed analisi. Ma la giungla della strumentazione
è vasta e la scelta è molto personale, e certe volte purtroppo si può rimanere
"fregati". Dipende dalle sue esigenze, dal suo budget (e se il suo investimento
lo considera a medio-lungo termine ) e per dirla in parole povere, molti
inizialmente risparmiano e poi si accorgono quando hanno in mano lo strumento di
avere più appetito e che quello strumento non va bene, altri comprano "quello
che fa tutto" ma poi loro fanno poco e non hanno curiosità ed interesse tecnico
nel gestirlo ed allora risulta troppo difficile.
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Il D.lgs. n. 187/05 richiede
la valutazione del rischio causato dalle vibrazioni Le lavorazioni che impongono
l'uso del martello manuale possono ritenersi fonte di rischio?
Il D.lgs n. 187 del 19 agosto 2005 richiede la valutazione del
rischio causato dalle vibrazioni meccaniche. Riporto come risposta quanto
esplicitato dalle linee Guida redatto dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza
nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: "1.4 - Il DLgs.187/05
si applica anche alle lavorazioni manuali? Si. Dal punto di vista giuridico
nulla nella legge limita il campo di applicazione del DLgs.187/05 su questo
versante, che si applica tanto ai casi nei quali gli operatori ricevono
l’energia meccanica dal pezzo in lavorazione quanto al caso in cui l’energia
entra al sistema mano-braccio dall’impugnatura di utensili manuali. Dal punto di
vista della valutazione del rischio queste situazioni ammettono tuttavia
approcci diversificati in relazioni ai possibili effetti attesi. Nel primo caso
la valutazione si incentra in primo luogo sulla valutazione dell’A(8). Nel
secondo caso, ove invece prevale l’effetto in termini di sovraccarico
biomeccanico dell’arto superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a
descrivere la pericolosità di un fenomeno tipicamente impulsivo, vuoi per la
scarsa disponibilità attuale di dati sperimentali, paiono più indicati percorsi
valutativi basati sui metodi che rilevano tali effetti (come ad esempio, la
check-list OCRA o la check-list OSHA o il metodo HAL)." Da quanto sopra esposto
le lavorazioni che impongono l'uso del martello manuale possono ritenersi fonte
di rischio ma più che valori esistono i metodi di valutazione sopra indicati.
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Sotto il mio appartamento
è situato un asilo nido che esercita attività ininterrottamente dalle 8 del
mattino alle 19 di sera. Il che significa che, durante tutto il giorno, i
continui schiamazzi dei bambini mi impediscono di studiare. Vorrei sapere come
posso risolvere il problema.
Anche se da una parte mi dispiace dirlo, ovvero che siamo stati
tutti bambini, gli asili sono soggetti alla Legge 447/95 come qualsiasi altra
attività. Vi sono comunque alcuni aspetti, chiamiamoli di "RESPONSABILITA'
OGGETTIVA" del venditore e dell'agenzia sulla base dei quali se dati in mano ad
un buon avvocato possono far sì addirittura di poter restituire l'appartamento
al vecchio proprietario. L'altra responsabilità è dovuta dal gestore dell'asilo
qualunque esso sia, che si DEVE adoperare per far cessare o quantomeno ridurre
le immissioni che lei subisce (ad esempio con degli interventi di
insonorizzazione nell'asilo). I modi di procedere sono analoghi quindi ad altri
casi elencati nella presente sezione.
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Qual è il valore
dell'isolamento acustico di facciata da considerare? Quello medio ponderale tra
l'incidenza della parete e quella del serramento o solo il serramento?
Il valore d'isolamento di facciata è sempre quello medio. Infatti
si scelgono appositamente più posizioni di misura (come sorgente e ricevente)
nel rispetto delle norme ISO. Le misurazioni, i collaudi sui requisiti acustici
passivi sono effettuati in accordo al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed in particolare:
gli indici di valutazione sono definiti dalle norme UNI EN ISO 717/1 e UNI EN
ISO 717/2 che hanno sostituito la UNI 8270-7. L’isolamento acustico normalizzato
rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT,w) viene effettuato utilizzando in
esterno una sorgente sonora (metodo dell’altoparlante) ad alta energia ed un
generatore di rumore bianco in banda passante da 40 a 5.000 Hz, misurando le
differenze medie dei livelli tra la sorgente ed il locale ricevente. Il
certificato di collaudo deve essere elaborato utilizzando a riferimento la norma
EN ISO 140-5 del 2000.
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Ci possono essere dei rischi
per la salute dei lavoratori? Cosa si può fare per attenuare il rumore dei
computer?
Rischi per la salute sicuramente non ve ne sono. Ciò malgrado oggi la buona
tecnica ha introdotto sul mercato computer privi di ventole (perché sono quella
che danno tanto fastidio...) e addirittura con raffreddamento a liquido. Quando
si sceglie un nuovo PC è bene tenere in considerazione anche questi aspetti.
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A
piano terra c'è una bottega di un macellaio-alimentari. Nella parte alta del
locale su delle travi in ferro sono poggiati 4 compressori dei banconi per il
freddo che emettendo continue vibrazioni.
Il problema delle celle frigorifere e dei compressori crea
sicuramente un problema di rumore strutturale, ovvero la trasmissione attraverso
le strutture. E quanto più rigide sono le pareti ed i muri in rapporto alla
massa quanto più elevato sarà il rumore. Il rumore che sfocia in liti le cui
amministrazioni pubbliche in molti casi non sanno e non possono intervenire, ed
è per questa evidente ragione che il "povero" disturbato si rivolge al Tribunale
per cercare di ottenere un po di quiete ed un po di "giustizia". Comunque se il
rumore lo subisce, è giusto che si faccia "qualcosa" per ridurlo, ma giustamente
anche lei ha titubanza nella oculata scelta nei periti e soprattutto "sul da
farsi" perchè come dice giustamente lei se sbaglia le costerebbe "un sacco di
soldi".
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Suono in un gruppo in un
garage sotto un condominio per due o tre giorni alla settimana massimo dalle 5
alle 8. Nessuno dei condomini si lamenta, tranne un anziano signore. La legge
dalla parte di chi è?
Il quesito posto è uno di quelli che meriterebbe una trattazione
approfondita. Non essendo possibile vediamo di affrontare i punti salienti. In
primo luogo la norma in campo amministrativo fa un distinguo fra attività
professionale e non. Nel primo caso è previsto l'assoggettabilità a controllo da
parte dell'organo di controllo (di norma l'ARPA). Mentre, nel secondo caso, è
soggetta a eventuale regolamentazione locale (ordinanze o regolamenti comunali),
le quali definiscono le fasce orarie all'interno delle quali poter svolgere
siffatte attività. La rivendicazione del disagio patito può essere assunta,
tuttavia, anche in sede penale, ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo della
quiete pubblica) o civile, ai sensi dell'art. 844 (immissioni). L'azione penale
avviene per mezzo di esposto-querela alle forze di polizia o all'Autorità
giudiziaria. In questo caso, non è necessario alcuna misurazione per attestare
la sussistenza del reato, è sufficiente una pluralità di soggetti esposti o,
potenzialmente esposti. Infine, il procedimento civile, avviato presso il
Giudice di Pace o Ordinario. Questa soluzione è la meno adottata, causa tempi
lunghi e costi onerosi. Pare quindi chiaro che non è facile a priori stabilire
da che parte stia la ragione. Per questo, Vi invito a concordare con il vicino
una soluzione pacifica. In caso contrario, sarà necessario chiedere al comune
una specifica autorizzazione in deroga ai limiti per le giornate e gli orari
ritenuti necessari. Non fornisce assoluta garanzia ma è, di certo, meglio di
niente.
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La centrale elettrica giorno
e notte, 365 giorni all'anno, provoca un rumore sibillante, tipo quello dei
condizionatori.
Il rumore che prodotto nella centrale elettrica ha probabili
caratteristiche TONALI (probabilmente a 100Hz) dovute in buona sostanza ai
pacchi lamierini dei trasformatori, anche se in primo luogo bisognerebbe
conoscere a fondo l'impianto. Il rumore tonale ha caratteristiche disturbanti
che ovviamente sono enfatizzate nel periodo notturno quando il rumore di fondo
ed il rumore residuo sono molto bassi. In particolare se la frequenza tonale cui
avviene il disturbo fosse proprio 100Hz, proprio perché viene considerata una
BASSA frequenza penetra attraverso i muri ed e' difficilmente eliminabile.
L'unica cosa che può fare l'ENEL e' verificare il serraggio dei pacchi
lamierini. Altro problema delle centrali ENEL per l'alta tensione e' il ronzio
prodotto dall'effetto corona. Quindi come vede bisogna prima analizzarne
l'effetto per conoscere la possibile causa. Le strade da percorrere per ridurre
il suo problema sono differenti ed in buona sostanza simili a quelle di altri
problemi esposti sul forum: -contattare un valido consulente che le faccia una
diagnostica preliminare del suo problema, con analisi in frequenza e
registrazione della time history (registrazioni grafiche); -contattare l'ENEL
sulla base dei risultati ottenuti ed esporre il suo problema ad un funzionario
che sia effettivamente responsabile; -contattare il comune o le ARPA o l'ASL per
un eventuale esposto affinché si possa giungere ad una riduzione del rumore
lamentato; -agire per vie legali.
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Ho la sventura di abitare
di fronte ad una discoteca, in pieno centro. La discoteca è ben insonorizzata,
ma il chiasso e le urla della gente fuori da questo locale rende impossibile
dormire - nemmeno con vetri camera, e tappi per le orecchie. Cosa si può fare?
L'ARPAT dovrebbe far qualcosa visto che è un'attività, che per
indotto produce rumore. Il rumore ANTROPICO comunque è punibile (ed è di
competenza del Giudice) sia a livello civile sia livello penale (e quindi
rientra nella Legge 447/95). Dal punto di vista sensibilizzazione è meglio
sicuramente avere una petizione e chiedere un confronto con il Sindaco o chi per
esso.
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Una grata posta sulla strada
si è deformata creando un rumore che pian piano è diventato insopportabile.
Prima di tutto è importante capire la competenza. Generalmente le
comunicazioni con questi enti debbono avvenire con RR e meglio se supportate da
una agguerrita lettera di un buon avvocato. La manutenzione di certe strade è di
competenza ANAS.
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Dovendo effettuare misure di
inquinamento acustico secondo la tecniche del decreto 16/03/98 non ho ben chiaro
il discorso dei tempi di misura. Fermo restando le definizioni TM (Tempo di
Misura), TR (Tempo di riferimento), TO (Tempo di osservazione) e TL (Tempo a
lungo termine), per il calcolo del Livello differenziale del rumore prodotto di
notte da una macchina funzionante per 24h è corretto effettuare una misura
continuativamente per 1 h? In questo caso TR è 22.00-06.00, TO coinciderebbe con
TM, vero? E' più corretto effettuare piccole misure di minuti (TO di 1h, TM di 5
minuti per misura,x es.) e fare la media secondo la formula indicata dal decreto
suddetto?
Nelle misure dei livelli differenziali non si deve calcolare
nulla ma solamente fare una misura di LA, LR e calcolare LD. Per il calcolo
invece di LAeq,TR nel caso di una macchina a funzionamento continuo il Leq
misurato anche per 1h può essere assunto come riferito all'intero periodo a cui
lei si riferisce. Il To è il tempo da quando lei inizia a quando finisce il
sopralluogo entro il quale ci sara' o ci saranno più TM. Per quanto concerne il
numero di misure esse dipendono dalla tipologia di rumore (continuo, variabile
ecc. ecc.) e nel caso appunto di un rumore continuo perché fare più misure
quando ne basta 1?
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Posso fare riferimento all'articolo 844
c.c. per dimostrare la non tollerabilità di un rumore immesso in un
appartamento? Inoltre, sempre in riferimento all'articolo 844, gradirei sapere
se occorre fare riferimento ai Livelli equivalenti in dB(A) oppure no ed
eventualmente se vi sono condizioni standard di misura.
Sicuramente si. La norma tecnica di riferimento per la
valutazione delle Normale Tollerabilità è la ISO 1996 del 1971. Si legga o si
studi in proposito alcuni miei articoli e di Mario Novo reperibili sui siti:
www.francopacini.it www.acustica.it La normale tollerabilità si riferisce ai
livelli ISTANTANEI (Fast RMS) ma i livelli equivalenti possono essere usati nel
caso di rumore continuo (vedasi definizioni UNI) o nel caso di rumore
estremamente variabile, ma le ricordo che il livello DEVE essere associato
all'immissione specifica. Al Giudice di merito poi utilizzando le stesse misure
e quindi le stesse Histories deve essere esposta la valutazione seguendo il
Criterio Ambientale e quello Comparativo della NT.
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Ho l'incarico di effettuare una
consulenza tecnica di parte relativa ad inquinamento acustico. Tenendo presente
che il tariffario del mio ordine professionale prevede un compenso per le
consulenze tecniche in questo ambito che va dalle 48 alle 480 euro e non avendo
esperienza in materia gradirei avere un parere sul compenso che dovrei chiedere
al cliente.
Non conoscendo il suo ordine professionale, ed anche il tipo di
perizia (civile o penale) prenda queste mie considerazioni come indicative.
Quello che Lei ha indicato si riferisce sicuramente al penale e non prevede
un'assistenza tecnica come prevedo che lei darà. Generalmente le tariffe
professionali nel caso di perizie di parte sono " a discrezione" e sono ben
lontane da quelle che Lei ha indicato, se no i poveri periti, pagando tasse ecc
farebbero la fame. In genere il perito di parte non può prendere meno del CTU la
cui ordinanza di liquidazione viene riconosciuta dal Tribunale come "a
Vacazione" e certo non diventerà ricco. L'impegno profuso dal CTP, considerato
che deve effettuare una prima perizia e successivamente una replica ( e via
cosi...) a quella del CTU, e' senz'altro (e DEVE essere) differente da quella
del CTU, (anche perché poi il giudice leggerà solamente quella del CTU) in
maniera e nei limiti del possibile di far "sposare" al CTU la propria tesi.
Esistono comunque dei Tariffari Specifici relativi ad esempio ad Assoacustici o
Euroacustici (vada e veda sul loro sito) e se Lei fosse iscritto potrebbe
attenersi ed essere tutelato da tali. Anche in questo caso le assicuro che non
diventerà ricco e che dovrà fare molta fatica per farsi pagare. "Chi vale poco
costa poco, chi vale tanto costa tanto".... ma quel "vale tanto" bisogna
sudarselo.
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Nella
valutazione dell'inquinamento acustico causato dal sistema di raffreddamento di
un sistema di telecomunicazioni, dovrei misurare i valori di immissione
nell'abitazione anche escludendo la specifica sorgente disturbante (Livello di
rumore residuo). Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di escludere il
contributo della sorgente (funzionamento continuo 24h), come ci si comporta?
Valgono in ogni caso i limiti assoluti e differenziali, indicati
nei decreti, ma per quanto concerne la tipologia di sorgente e per la
determinazione dei livelli differenziali (rumore residuo e di fondo) e'
necessario far interrompere la sorgente, anche se trattasi di sorgente a
funzionamento continuo nel qual caso vale in particolare il Decreto 11 dicembre
1996. Nel caso SPECIFICO poi che non fosse possibile interrompere la sorgente si
può effettuare in via cautelativa ed indicativa il rumore d'area equivalente,
ovvero si effettua una misura di rumore residuo in una zona simile per tipologia
zona, densità traffico ecc. a quella in esame e si effettua il calcolo del
livello differenziale con il rumore di facciata. E' ovvio che è necessario
effettuare una valutazione previsionale dei livelli immessi nell'appartamento,
in funzione del differenziale ricavato e dei dati rilevati sia nell'appartamento
a finestre aperte, e a finestre chiuse (comprese tutte le variabili d'ambiente
...ovviamente...). . Buoni Calcoli.
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Ho l'incarico della stesura
del Piano di Zonizzazione Acustica. Uno dei temi posti dall'Amministrazione è la
regolamentazione dei fuochi d'artificio che i numerosi campeggi presenti nel
territorio organizzano nel periodo estivo come forma di attrazione e
divertimento dei turisti. Attualmente basta una semplice richiesta ma si voleva
proporre una sorta di regolamentazione sulla base di esperienze già maturate in
altri ambiti.
Regolamentazione dei fuochi artificiali? Non mi risulta nulla di
tutto ciò, anche perché, abitando in una piccola cittadina dove l' 8 settembre
fanno la "sagra del fuoco" con numerosi e rumorosi spettacoli pirotecnici, il
Comune rilascia una deroga, è ovvio che la manifestazione avviene solo una volta
l'anno, e nella zonizzazione acustica non se ne tiene conto perché trattasi di
evento eccezionale.
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Sono stato nominato come
consulente tecnico di parte in una controversia relativa ad inquinamento
acustico ambientale, e vorrei sapere se la mia perizia ha validità tecnica. Devo
aggiungere che sono un ingegnere iscritto all'ordine professionale, settori
A-B-C, ma non sono iscritto negli elenchi regionali dei tecnici competenti in
acustica: può quest'ultima cosa invalidare le mie perizie?
Il consulente tecnico di parte, come peraltro il CTU non
necessita di un'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, in
quanto è solo carta ma senza sostanza (per avere sostanza dovrebbe ad esempio
essere CERTIFICATO SINCERT in acustica, ma sino ad oggi per l'iscrizione
nell'elenco le regioni NON richiedono questo) . La sua perizia avrà senz'altro
validità tecnica, ma solo come perizia di parte, ovvero sara' il CTU che
convinto o meno dalla sua relazione inserirà le sue considerazioni e ne sposerà
o meno i contenuti e li esporrà al Giudice. Per il resto niente paura, l'unica
cosa fondamentale è conoscere ed essere padrone della materia e delle sue Leggi.
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Vorrei avere un
parere su come mettere in moto una sorta di richiesta, da parte degli abitanti,
di protezioni sonore per un lungo tratto di strada a forte inquinamento
acustico, per le abitazioni adiacenti. Come devo procedere? A chi devo
rivolgermi? Quale regolamento devo seguire?
Il problema delle barriere è un problema molto complesso e
delicato, e mi risulta persino difficile se non impossibile spiegare in quattro
parole come andrebbe affrontato. Comunque, va coinvolto il comune, attraverso
una petizione popolare o i consigli di quartiere che operano le giuste pressioni
al consiglio comunale. Il problema va affrontato dapprima attraverso uno studio
sulla viabilità ed una proiezione previsionale negli anni futuri sia per il
traffico leggero che pesante, individuando soprattutto chi è il gestore della
strada (ANAS, AUTOSTRADE, provincia ecc ecc). Successivamente attraverso
software e studi previsionali di impatto acustico e studi sull'abbattimento del
rumore attraverso l'utilizzo di barriere che possono essere effettuati dall'ente
gestore o dal comune o , ancora, da studi professionali. La legge vigente è
sempre la stessa compreso i decreti attuativi, ma le leggi a volte non bastano
ed occorre talvolta molto buon senso e nel caso di barriere anche molti
investimenti.
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Abito in appartamento di una
località turistica marina. Nel periodo estivo, da una popolazione stanziale di
5.000 abitanti si arriva a punte di oltre 50.000 turisti, con tutti i problemi
connessi. Il problema principale é costituito dal rifornimento idrico; la
pressione della fornitura é alquanto limitata, per cui tutta l'utenza cittadina
si sono forniti di motori aspiranti per assicurarsi un'adeguata fornitura
d'acqua. Nella mia palazzina un condomino si é lamentato del rumore del mio
motore, per questo Vi sarei grato se vorreste esprimere un Vs. parere in merito,
al fine che si possa risolvere tale problematica nell'interesse di tutti.
Un problema di non facile soluzione. In ogni caso, verificherei
che:
esista in commercio un tipo di motopompa a basso rumore o
comunque dotata di fonoimpedenti e fonoassorbenti che limitino il rumore
immesso;
se ciò non fosse creare un box fonoimpedente attorno alla
motopompa (sempre che sia possibile);
lo stesso dicasi se trattasi di motore elettrico o autoclave, in
questo caso il problema è limitatamente più semplice e di motori a basso rumore
in commercio ne esistono diversi tipi...pur valendo gli stessi accorgimenti di
installazione ovvero isolamento dalle strutture dell'edificio e isolamento
acustico di tipo aereo;
sensibilizzare l'Ente erogante almeno ad aumentare le pressioni
(potrebbe essere solo un problema di pressione e non di portate, che non
vogliono alzare perché potrebbero avere problemi sulle condutture), e comunque
prima o poi il problema lo dovranno affrontare.
Il diritto ed il buonsenso non vanno mai daccordo, ma in certi
casi e se siete uniti, proverei anche a sensibilizzare il Comune e lo stesso
Ente erogante (per la fornitura) affinchè possa essere risolto questo problema.
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(1) Lo stabile in cui
abito è posto di fronte a 2 edifici uno per l'esposizione e la vendita di mobili
aperto 7 giorni su 7 dalle ore 10:00 alle ore 20:30 ed un'altro che ad eccezione
del terzo piano e dell'attico è adibito ad ufficio. Dai 2 edifici proviene un
continuo disturbo a causa dei rumori prodotti dal funzionamento degli impianti
di condizionamento dell'aria collocati sulla facciata di fronte al mio balcone.
Vorrei chiedere cosa posso fare, in particolare per il problema della notte.
Innanzi tutto è bene conoscere il livello sonoro prodotto ed
immesso nel suo appartamento dalle sorgenti (caratterizzazione grafica degli
eventi. Poiché il rumore è prodotto da impianti di esercizi commerciali o uffici
(attività), gli esposti possono essere fatti in comune, alle ARPA, o in procura,
i quali provvederanno d'ufficio a effettuare le misure fonometriche o comunque
ad emettere almeno un'ordinanza limitativa all'orario di funzionamento dei
condizionatori (dipende anche molto dal Comune dove lei risiede e se c'è
sensibilizzazione ai problemi di rumore). In questo caso forse basterebbe un po
di buon senso ed attraverso un temporizzatore da pochi euro limitare il
funzionamento dei condizionatori al periodo diurno o entro il quale gli uffici o
gli esercizi commerciali sono aperti. In funzione dei rilievi fonometrici (ma in
questo caso la strada potrebbe essere senz'altro più lunga), attraverso una
lettera (si inizia cosi...) di un buon avvocato civilista, può essere richiesta
la sostituzione dei condizionatori con macchine a basso rumore, sino ad
intentare una causa vera e propria ai sensi dell'art. 844 c.c..
(2) Lo stabile in cui abito è confinante con un altro adibito
ad uffici, dal quale proviene un continuo disturbo della quiete pubblica a causa
di rumori prodotti dal funzionamento ininterrotto degli impianti di
riscaldamento e/o condizionamento dell'aria collocati sulla terrazzo.
Il disturbo prodotto da impianti tecnici degli stabili è
disciplinato dalla normativa amministrativa attraverso più riferimenti
normativi, asseconda della natura e del soggetto cui gli stessi fanno capo. In
particolare, qualora tali impianti facciano parte di un’attività produttiva,
professionale o commerciale, gli stessi sono soggetti ai valori limite
differenziali di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 (il
testo è consultabile nella sezione “normativa” di Inquinamentoacustico.it),
ossia ai 5 dB(A) durante il periodo diurno (06-22) e ai 3 dB(A) durante quello
notturno (22-06). Nel caso invece, tali impianti facciano capo ad un soggetto
privato, ad es. di una civile abitazione, possono ricadere nei limiti indicati
per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo di cui all’allegato A del
d.p.c.m. 5 dicembre 1997, sempre che l’edificio sia stato costruito dopo
l’entrata in vigore di tale decreto. Nel casi più tradizionali, la
rivendicazione può essere assunta anche in sede civile (con istanza al Giudice
di Pace o Giudice ordinario) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 844 c.c.
(immissioni). In questo caso, è utile considerare che l’attivazione di quest’ultima
procedura può essere efficace solo nel caso in cui si intenda rivendicare il
risarcimento del danno patito (patrimoniale o biologico). In ogni caso, l’azione
da Lei intrapresa presso gli organi di vigilanza e controllo (ARPA e comune) può
costituire la via più economica e, tutto sommato, quella più vantaggiosa, sempre
che l’intervento sia rapido ed efficace.
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Nell'esaminare il D.Lgs. n.
195/06, appare poco chiaro quali debbano essere i requisiti della strumentazione
che si dovrà utilizzare per le indagini fonometriche.
Quello che dice è vero. Ed anche io sono perplesso, non solo per
il Dlgs 195/06 ma anche per altri decreti. In generale le ricordo che: esistono
obblighi di legge solamente per alcune tipologie di strumenti (ad es. i
fonometri.... Leggi ambientali ). Nel caso in cui l'azienda sia certificata o
voglia certificarsi ISO 9001, in base a quanto riportato nel paragrafo 7.6 della
norma, occorre tarare gli strumenti. Non è riportato se è necessario far
riferimento ad un centro accreditato dal sistema nazionale di taratura o meno;
in ogni caso deve essere garantita la riferibilità metrologica. La periodicità
della taratura fa riferimento alla norma per la strumentazione di misura ovvero
la ISO 10012-1 del 2003 (Requirements for measurement processes and measuring)
che stabilisce i criteri per la definizione dell'intervallo di conferma
metrologica, che per semplicità possiamo in questo contesto identificare con
l'intervallo di taratura. La strumentazione di misura deve essere confermata
metrologicamente ad intervalli appropriati stabiliti sulla base della stabilità
dello strumento, dello scopo della misurazione e delle modalità di utilizzo
dello strumento. In funzione dei risultati delle precedenti tarature può essere
necessario ridurre l'intervallo di conferma, oppure considerare la possibilità
di aumentare l'intervallo di taratura, se ciò non influenza in maniera negativa
l'accuratezza delle misurazioni. In genere la strumentazione di misura viene
tarata annualmente.Il Certificato SIT, è un Certificato di Taratura emesso da un
Centro facente parte del Sistema Nazionale di Taratura (istituito con la Legge
n. 273, 11/08/1991). Il Certificato ha validità ufficiale (per legge) in Italia
e, grazie agli accordi di mutuo riconoscimento, nei paesi europei aderenti all'EA
(European co-operation for Accreditation). Il Certificato SIT può risultare
indispensabile per i CAMPIONI DI RIFERIMENTO cioè per quei campioni che sono
utilizzati per la taratura di altri strumenti in quanto consente di avere un
campione con una bassa incertezza. Premesso tutto questo, mi auguro che in
futuro si possa chiarire non solo l'aspetto del Dlgs195/06 ma anche la questione
delle incertezze di misura (relative alle misure), l'uso di strumentazione in
classe 1 , e la frequenza di taratura della strumentazione qualunque essa sia.
Vede, all'estero i "concorrenti" danno per scontato che si debba utilizzare
strumentazione in classe 1 opportunamente tarata annualmente. In Italia ora
invece è esattamente l'opposto: troviamo consulenti improvvisati con fonometri
in classe 3 (che possono costare anche 50 euro, contro i 5000 di un fonometro in
classe 1) che sfruttando questo "bug" redigono relazioni a basso costo ma
qualitativamente basse. Il mio consiglio è di puntare sulla QUALITA'. L'attesa
paga.
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I tre cani dell'inquilino del
piano terra abbaiano a tutte le ore del giorno e della notte. Ho avvertito
diverse volte l'amministratore che prontamente ha ripreso l'inquilino ad un
comportamento più rispettabile delle regole condominiali ma non è cambiato
nulla. In base a quanto detto, vorrei sapere se c'è qualche cosa che posso fare
oppure se sono destinato a subire per sempre. Nel caso in cui possa chiamare
vigili o altre strutture, la richiesta di intervento può essere fatta in modo
anonimo?
Se una persona tiene degli animali gli deve volere bene, e
proprio il fatto che li tenga legati senza motivo ed in precarie condizioni
igieniche può essere anche punibile penalmente. Non so dove lei abita, ma ad
esempio in questo sito potrà trovare alcune sentenze al riguardo e soprattutto
la Legge che tutela gli animali http://www.protezioneanimalidilegnano.com/legislazione.htm
Più che l'amministratore dovrebbe cercare di sensibilizzare o far sensibilizzare
l'educazione del padrone, magari attraverso un esposto anche verbale ai vigili
comunali o alle guardie zoofile, ma non mi risulta che si possa fare un esposto
del genere in forma anonima. Forse se i cani non fossero legati e se uscissero
dal loro recinto almeno una volta al giorno non abbaierebbero se non per
segnalare eventi anomali. Gli animali sono sicuramente meglio delle persone e
molte volte gli uomini debbono prendere, con l'opportuna serenità, delle
decisioni.
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Abito nelle immediate vicinanze di
un distributore di carburanti con orario continuato 24 ore e autolavaggio ed
aspirazione self-service. Oltre a questi impianti il gestore ha collocato dei
distributori automatici di gelati/merendine e vhs/dvd. essendo tale attività
ubicata nel centro urbano e classificata come zona III mi chiedo se non posso in
qualche modo, far limitare tale attività, in quanto spesso la notte del sabato
c'è sempre qualche compagnia di ragazzi con il motorino che si ferma a far
rifornimento e a chiacchierare fino alle 2 o 3 ed alla mattina della domenica
c'è sempre qualcuno che alle 7,30 si lava la macchina.
A parte i fenomeni delle 2 o 3 di notte tutto il resto avviene
durante il periodo diurno (domenica compresa). Il limite d'immissione assoluto
della zona III è 60dBA diurni e 50dBA notturni altre al CRITERIO DIFFERENZIALE.
Il rumore antropico anche se ne è responsabile civilmente il Gestore
dell'impianto è difficilmente dimostrabile. L'unica cosa da fare è un esposto
dettagliato all'Amministrazione Comunale che effettui dei controlli in modo da
verificare o meno il supero dei limiti. Nel caso venga superato il criterio
ambientale imponga attraverso un'ordinanza insindacabile, al gestore, una
limitazione d'orario garantita (es.recinzione, timer sulla distribuzione ecc.).
Forse questa è l'unica cosa da fare.
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Il mio appartamento affaccia
sulla piazzetta del paese che ospita, oltre a negozi, tre bar. Tutte e tre i bar
intrattengono i loro clienti con musica prodotta da impianti le cui casse sono
appese ai tronchi di alcuni alberi o alla facciata dell'edificio. Per tutto il
giorno e gran parte della notte, dal mese di aprile, devo subire l'ascolto di
musica. I proprietari sostengono che il limite diurno è di 85 db sino alle
24.30, 75 dB sino alle 2.00 e 60dB sino alle 4.00. E' possibile ? A chi devo
rivolgermi? Come devo procedere?
Non mi risulta che il limite diurno assoluto di rumore negli
ambienti esterni sia 85dBA, e credo non risulti nemmeno nella Legge 447/95 e ne
tanto meno nei decreti attuativi. Il primo responsabile di tale abuso è il
titolare dell'esercizio commerciale ed anche l'amministrazione comunale che ne
ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa. Dal punto di vista amministrativo
e legislativo vige la Legge 447/95 per i comuni dove è stata effettuata la
zonizzazione acustica ovvero la suddivisione del territorio in classi acustiche;
nei comuni dove non è stata effettuata la zonizzazione vale ancora il DPCM
1°Marzo 1991. Ad esempio per una classe IV il limite diurno assoluto (da non
superare) è 65dBA. In entrambe le leggi citate vi è inoltre un criterio chiamato
DIFFERENZIALE. Questo criterio definisce che la differenza di rumore come
livelli equivalenti tra il rumore ambiente (quello con la musica ad esempio) ed
il rumore residuo (quello senza la sorgente) non debba essere superiore a 3dB di
notte e 5dB di giorno. Generalmente il disturbato si rivolge al Comune con un
esposto. Il Comune quindi incarica un tecnico competente in acustica ambientale
(es.ARPA, Vigili Urbani o Professionista esterno riconosciuto)che effettua le
verifiche del caso, e nel caso accerti il supero dei Criteri sopradetti
(assoluto o differenziale), il Sindaco può procedere nell'emissione di
un'ordinanza che finalizzi la cessazione del disturbo. Esiste comunque, anche il
Criterio sulla Normale Tollerabilità delle immissioni di rumore ai sensi
dell'art.844C.C. e art.32 della Costituzione, ma in questo caso è necessario
rivolgersi ad un buon avvocato e ad un buon tecnico. Questo criterio adottato
dalla giurisprudenza è molto più restrittivo dei decreti ambientali e tutela la
salute dei cittadini disturbati.
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Abito vicino a ditta
artigianale che fa uso per la lavorazione di presse alimentate ad aria
compressa. Inizio attività dalle 6:00 alle 22:00. Saltuariamente lavora anche la
domenica Siamo in zona classificata, nella zonizzazione acustica del comune,
mista. Il rumore viene generato dai compressori in modo continuo e dalle presse
in modalità intermittente. Ho segnalato il problema al comune con esposto, e
altri vicini chiamando i vigili urbani, ma senza risultati. Devo per forza
rivolgermi ad un legale?
La situazione denunciata mi pare piuttosto seria, sia per il
fatto concreto legato al disturbo lamentato, sia per la tardiva risposta
dell'Autorità preposta al controllo. Tipicamente, tali disagi sono rivendicati
presso le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
territorialmente competenti, le quali si attivano con un apposito controllo
fonometrico in relazione al quale viene attivato o meno un procedimento
amministrativo (sanzione + diffida) al fine di imporre l'adeguamento della
situazione illecita al rispetto della normativa. I valori limite di rumorosità
che il legislatore ha previsto sono quelle definiti dalla classificazione
acustica del territorio, nel Suo caso fissati in 55 dB(A) diurni (valori limite
di emissione) in quanto l'attività è svolta esclusivamente nel periodo diurno
(06-22). Tale limite è misurato in facciata all'abitazione o in prossimità di
spazi utilizzati da persone e comunità ed è riferito all'intero periodo,
corrispondente alle 16 ore. Inoltre, è prevista il rispetto del "valore limite
differenziale di immissione", dato dalla differenza tra il livello di rumore con
l'attività e quello senza. Tale differenza non può essere superiore, nel periodo
diurno, a 5 dB(A). Qualora le verifiche richieste non venissero espletate, può
far eseguire le misurazioni da un "tecnico competente" in acustica da Lei
incaricato e inviare le risultanze alla Procura della repubblica attraverso un
esposto-querela, sottofirmato da tutti i censiti che lamentano il disturbo.
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Hanno costruito un ristorante
di fianco a casa mia, dista 10mt dalla mia abitazione. Il problema è che 3 volte
alla settimana dispongono la pattumiera fuori dal ristorante con i vari
carrelli, questi vengono portati dalla cantina all'esterno attraverso lo scivolo
con ripetuti schiamazzi di incitamento a spingere i carrelli. Tutto questo
avviene alla 1:00 di notte, ed io ho le finestre delle camere davanti a questo
scivolo! Oltre a questo, o visto che hanno sistemato i tavoli all'aperto, e
anche questo dal lato dove ho le camere. Vorrei sapere quali azioni si possono
intraprendere.
Il disagio lamentato interessa un’attività, nello specifico
quella legata alla gestione di un esercizio pubblico dedicato alla ristorazione,
che è soggetta ai limiti di rumorosità stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997
(testo normativo presente nella sezione “normativa” di Inquinamentoacustico.it).
In particolare, ai limiti assoluti, di emissione e immissione, individuati dalla
classificazione acustica del comune territorialmente competente, o in
alternativa ai limiti di accettabilità riportati nella tabella dell’art. 6 del
d.p.c.m. 1° marzo 1991, oltreché del valore limite differenziale di immissione
di cui all’art. 4 del menzionato d.p.c.m. del 1997. A tal fine, è necessario
richiedere all’ARPA territorialmente competente l’espletamento delle necessarie
verifiche fonometriche, le quali saranno eseguite nei pressi dell’abitazione
disturbata e, per quanto attiene alla verifica del c.d. limite differenziale,
all’interno dell’abitazione, nel locale maggiormente disturbato (presumo la
stanza da letto) a finestre aperte. Quanto indicato rappresenta il normale iter
procedurale in ambito amministrativo; sono fatte salve eventuali rivendicazioni
in ambito civile, in relazione a quanto stabilito dall’art. 844 c.c., o penale,
in relazione all’art. 659 c.p.. L’adozione di tali opzioni potrà essere assunta
nel caso in cui l’azione amministrativa non consegui il beneficio sperato.
Tuttavia, ritengo utile precisare che, nel primo caso (quello civile),
l’attivazione è finalizzata all’ottenimento del risarcimento per il danno
subito, mentre l’azione penale è condizionata al fatto che il disturbo lamentato
dispieghi i suoi effetti nei confronti di più soggetti (più condomini o più
abitazioni) e che in concreto induca il disturbo della quiete pubblica o il
riposo delle persone.
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Il parco giochi in questione è
compreso in uno spazio tra alcune case e condomini. Al suo interno è stata
installata, da alcuni anni, una pista dal roller in metallo e legno. Il rumore
proveniente da tale struttura è molto forte e continuo, dovuto principalmente ai
tonfi metallici dei roller, e si propaga alle abitazioni adiacenti. Inoltre, la
mancanza di orari di fruizione del parco (aperto giorno e notte) comporta la
presenza di persone che disturbano la quiete pubblica con urla e schiamazzi,
oltre che utilizzare la pista da roller in orari notturni.
La vigente normativa in materia di inquinamento acustico
assoggetta le aree sportive-ricreative a “sorgenti sonore fisse” e,
conseguentemente, al rispetto dei valori limite assoluti (emissione e
immissione) definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”. Tuttavia, tali limiti sono applicabili
solamente nei comuni in cui è stata adottata la classificazione acustica del
territorio, mentre in assenza di tale strumento è necessario fare riferimento ai
limiti di accettabilità stabiliti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991
(entrambi i riferimenti normativi sono consultabili all’interno della sezione
“Normativa- Statale” di Inquinamentoacustico.it). A tal fine, può essere
attivata l’ARPA competente per le necessarie verifiche fonometriche, a seguito
delle quale verrà o meno avviato un procedimento amministrativo volto a far
rientrare i livelli di rumorosità entro le soglie consentite. Inoltre, giacché
la causa del disagio lamentato è originata dalle urla e schiamazzi dei fruitori
di tale struttura, la fattispecie può anche ricadere all’interno della sfera
dell’ordine pubblico e del disturbo della quiete pubblica, di cui all’art. 659
codice penale. La competenza, in tal caso, è in capo alle forze dell’ordine
(vigili urbani o carabinieri), ai quali spetta il compito di accertare
l’eventuale disturbo lamentato e, qualora ne sussistano gli estremi, inoltrare
apposita segnalazione all’Autorità giudiziaria. Infine, nel caso segnalato è
utile ricordare che il Comune può adoperarsi, fin da subito, per limitare il
disagio lamentato, attraverso l’individuazione di adeguate fasce orarie
all’interno delle quali dare accesso a dette strutture o realizzando specifici
interventi di mitigazione (schermi protettivi o quant’altro ritenuto utile).
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Ho un appartamento al primo
piano in edificio di civile abitazione sovrastante un supermercato che ha
posizionato il reparto "prodotti freschi" ed una cella frigorifera proprio sotto
l'appartamento che subisce la rumorosità dei motori/condensatori dei frigoriferi
proprio sotto al mio letto matrimoniale! Qual è il limite consentito in questo
caso?
La rumorosità trasmessa all'interno dello stesso edificio è
soggetta ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 del
D.P.C.M. 14 novembre 1997 (norma disponibile all'interno del sito nella sezione
"Normativa-Statale"), fissati in 5 dB(A) diurni (dalle ore 6 alle ore 22) e 3
dB(A) notturni (nel restante periodo). Tale valore è determinato attraverso la
differenza fra il livello del rumore AMBIENTALE (rumore con sorgente attiva) e
il livello del rumore RESIDUO (rumore con sorgente spenta). Pare evidente che,
qualora l'impianto funzioni ininterrottamente, il periodo maggiormente
disturbante e quello cui corrispondono i valori limite più restrittivi, ossia
quello notturno. A tal fine, le eventuali verifiche fonometriche potranno essere
richieste all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) locale.
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Come viene interpretato, in
caso di contenzioso, il fatto che un comune abbia o meno recepito in ambito di
regolamento edilizio, la legge quadro sull'acustica degli edifici e relativi
decreti. Ovvero, la legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 e il D.P.C.M. del 5
Dicembre 1997 sono applicabili all'edilizia civile indipendentemente dal
regolamento edilizio comunale?
Qualora il contenzioso sia promosso davanti al Giudice ordinario,
per rivendicare il danno patito (danno patrimoniale o danno alla persona che
lamenta il disagio) la normativa amministrativa costituisce un riferimento di
merito anche se non assoluto, poiché l'assunzione della decisione del Giudice
può avvenire anche attraverso specifica normativa tecnica (UNI, ISO, ecc.) o in
relazione all’esame clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lamenta
quella determinata situazione. Nel caso di specie, la normativa da Lei citata è
assunta, nella maggior parte dei casi, ad esclusivo riferimento, in quanto norma
dello Stato ne conseguono precisi obblighi a carico del soggetto che interviene
in un procedimento con l’Amministrazione, ad esempio nell'ambito dei requisiti
acustici necessari ai fini dell'ottenimento di apposita autorizzazione
all'edificazione. I principi generali desumibili dalla "legge quadro",
costituiscono norme di riferimento per tutte le regioni tranne per le quelle a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali
sono, tuttavia, da considerare norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica. Da ciò ne consegue che, a prescindere dall'avvenuta o meno
modifica dei regolamenti edilizi comunali, il Giudice può vincolare l'esito
della propria valutazione ai requisiti fissati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 in
merito alle caratteristiche di fonoisolamento degli edifici.
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Ho da poco affittato un
appartamento situato al di sopra di una palestra. Premetto che l'appartamento è
situato in zona produttiva e che forse i limiti di tolleranza sonora sono più
alti rispetto alla zona residenziale ma è possibile che quando fanno ginnastica
aerobica a tempo di musica mi tremano le teglie del forno e i bicchieri
nell'armadio?
Per quanto attiene la normativa amministrativa in materia di
inquinamento acustico il legislatore ha limitato la tutela del disturbato nelle
aree destinate ad attività produttive, anche perché, solitamente, precluse agli
insediamenti di tipo abitativo, fatta esclusione per l'abitazione del custode o
del proprietario. Infatti, all'interno di tali aree non è applicabile il c.d.
criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997) che, nel caso di specie,
rappresenta la verifica che meglio identifica la rumorosità trasmessa per via
strutturale, all'interno del medesimo stabile. Ciò nonostante, la rivendicazione
del disagio patito può essere assunta in sede civile in relazione a quanto
disposto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso, è necessario
accompagnare all'istanza del Giudice di Pace o Giudice ordinario le rilevazioni
di un tecnico competente in acustica da Lei incaricato, attraverso le quali
attestare il superamento della soglia di "normale tollerabilità" (la differenza
fra il livello di rumore della sorgente disturbante non può superare di 3 dB(A)
il livello del rumore di fondo). Tale iniziativa può essere, tuttavia, preceduta
da un tentativo di conciliazione con la controparte al fine di poter giungere ad
una pronta soluzione della vicenda senza dover sostenere onerosi e,
generalmente, lunghi processi.
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La mia vicina ha 75 anni e
non siamo in buoni rapporti dovuti alla sua cafonaggine. Mi chiedevo se invece
di iniziare un procedimento legale dispendioso, sarebbe soluzione utile
applicare dei pannelli fonoassorbenti alla parete in modo da impiegare
diversamente le risorse economiche destinate a un legale.
Credo questa una decisione saggia, nonostante debba essere
attentamente valutata al fine di evitare di spendere male il denaro. Un
intervento di insonorizzazione efficacie non è sempre possibile in strutture
edilizie esistenti, magari affette da gravi carenze di fonoisolamento, tuttavia
è necessario precisare che, nel caso da Lei segnalato, è necessario operare un
intervento di "fonoisolamento". Il grado di isolamento di una partizione è,
generalmente, legato al valore della sua massa e, quindi, più elevata è la massa
della partizione maggiore sarà la sua capacità di abbattere la componente di
rumore trasmessa. Normalmente, in questi casi si rende necessario realizzare una
doppia parete con mattoni forati da 8 cm con intercapedine di 5-10 cm nella
quale inserire del materiale resiliente (della comune lana minerale o fibra di
vetro va benissimo). In alternativa alla parete in mattoni può essere utilizzata
una doppia lastra di cartongesso con almeno 5 cm di lana minerale. Attenzione
però che l'intervento così proposto aumenta il potere fonoisolante della
partizione ma non ha alcuna efficacia sull'abbattimento della trasmissione
laterale del rumore, la quale è assai ostica da ridurre su un edificio
esistente. Ciò nonostante, a seguito degli interventi indicati è possibile
ottenere un miglioramento delle prestazioni acustiche nell'ordine dei 5-7 dB.
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Sono passati ormai due anni
da quando ho traslocato nella mia nuova abitazione e da quando l' ho fatto il
mio vicino mi tormenta con il suo pianoforte che suona per professione. Il
signor x suona al piano terra dove sostiene di aver fatto l'insonorizzazione a
norma di legge ma il rumore giunge lo stesso. Il vicino suona quasi tutti i
giorni lavorativi dalle ore 9:30 del mattino fino alle 12:30 e dalle 3/4 fino
alle 7:30 e a volte la domenica con l' orario del mattino; non sempre porta lo
strumento a un'intensità rumorosa notevole però mi risulta lo stesso di fastidio
per gli studi.
La regolamentazione circa l'uso degli strumenti musicali può
trovare riscontro in normative amministrative locali (regolamenti d'igiene o
ordinanze comunali) ma anche in leggi e regolamenti provinciali. Dal canto suo
la legge n. 447/95 prevede che sia in capo al comune la disciplina delle c.d.
attività temporanee, quali quella di specie, attraverso l'autorizzazione da
parte del Comune territorialmente competente delle fasce orarie entro cui poter
esercitare tale attività. Nel caso che ha segnalato, il disagio lamentato può
essere rivendicato attraverso diverse strade, ossia contestando l'inadeguata
insonorizzazione dei locali, in relazione a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre
1997, qualora l'autorizzazione all'edificazione dell'edificio sia successiva
all'entrata in vigore di tale decreto o attraverso la rivendicazione della c.d.
"normale tollerabilità", ai sensi dell'art. 844 c.c.. In quest'ultimo caso è
necessario produrre istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario allegando i
risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite da un "tecnico competente" in
acustica da Lei incaricato. Infine, qualora il disturbo lamentato interessi una
pluralità di soggetti (più condomini) potrà essere inoltrata apposita
segnalazione alla Procura della Repubblica, in relazione all'art. 659 C.P.
(disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).
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In qualità di
malcapitato acquirente di un appartamento di recente costruzione, sottopongo di
grave carenza nell'isolazione acustica della mia abitazione posta all'ultimo
pianto (mansardato) di una palazzina di tre piani. Soffro di grave disagio
acustico dall'appartamento confinante sullo stesso piano.
La relazione tecnico illustrativa, parte integrante del
contratto di acquisto della casa, non parla di isolazione acustica del tetto. Il
costruttore, con il quale abbiamo scambiato una serie di lettere tramite
avvocato, respinge la contestazione che la quale la costruzione sia fuori norma,
e propone il montaggio di contropareti verticali aggiuntive sulle divisorie tra
le unità, delle spessore di qualche cm, in via "pro bono pacis" a conclusione
del contenzioso.
Noi naturalmente non accettiamo nè la forma ma soprattutto la
sostanza della proposta, e ci stiamo rivolgendo ad alcuni artigiani esperti in
rivestimenti. Tutti gli interpellati affermano che il problema risiede dal
mancato isolamento acustico del tetto e che il problema è molto diffuso nelle
mansarde, e propongono le seguenti alternative come possibili lavori risolutivi:
1. controsoffitto sull' interno delle unità con 7-8 cm di materiali
fonoassorbenti; oppure: 2. rimozione manto di copertura costituito dalle tegole
e relativa listellatura su due ordini incrociati, rimozione della guaina e del
tavolato superiore, rimozione del pannello in polistirene da 10 cm; - fornitura
e posa in opera di pannello in fibra di legno densità circa 50 kg/mc avente
spessore cm 14 al posto di quello in polistirene; - ripristino di quanto
rimosso.
Sarei grato di un'indicazione di correttezza della nostra
interpretazione al problema e se, in esperienze passate, esiste un reale e
possibile intervento tecnico risolutivo, e quale tra i due sopraccitati, o altri
ancora, sono da ritenere più validi.
Il problema lamentato, purtroppo, è comune a numerose persone che
appena preso possesso della nuova casa si trovano a dover affrontare questa
delicata quanto “fastidiosa” faccenda. Leggendo il Suo quesito, mi pare di
capire che il disturbo sia tanto evidente che possa sfociare, addirittura, in
una più generica tutela della privacy familiare. Giustamente, come ha precisato,
questo genere di problematiche interessa principalmente proprio questa tipologia
di abitazioni. Le ragioni sono da ricercare nella modalità di trasmissione del
rumore attraverso una partizione (parete). In particolare, il rumore, oltre ad
una trasmissione diretta attraverso la specifica struttura (nel Suo caso la
parete di separazione fra le due unità abitative), giunge nell’ambiente
confinato attraverso una “via laterale”, ossia pareti laterali, pavimento e
soffitto. Nel caso delle mansarde, il punto di maggiore criticità è costituito
dal tetto o, meglio, dall’accostamento fra parete e tetto. Le ragioni di
siffatto fenomeno sono da imputare al fatto che un elemento pesante (parete di
separazione) è accostato ad uno più leggero (orditura e rivestimento del tetto).
Il rumore, sceglie quindi questa via privilegiata, poiché non trova sufficiente
ostacolo alla sua trasmissione. In questa considerazione do per assodato che la
parete di separazione fra le due unità abitative sia di sufficiente spessore,
anche se, da come ha esposto la situazione, non escludo possano sussistere
carenze di tale elemento. Avere cognizione di quali sono le cause, non sempre
fornisce risposte utili di come intervenire. Infatti, le opinioni che Lei ha
ricevuto partono tutte dal medesimo presupposto (trasmissione laterale) ma poi
si orientano su soluzioni differenti. La pratica costituisce una necessaria base
di supporto ma bisogna anche fondare le proprie ragioni su solide fondamenta
scientifiche. Nel Suo caso non è possibile definire a priori la scelta migliore,
poiché gli elementi che mi ha fornito non sono sufficienti, tuttavia mi ha dato
utili indicazioni per dire ciò che è carente. In primo luogo, la relazione
tecnica che mi ha trasmesso non è confacente a quanto richiesto dall’art. 13 del
D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. relativo alla progettazione degli
edifici, il quale prevede che “…la relazione acustica … deve attestare
l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi”. Nel Suo
caso tale documento non contiene un esame delle partizioni (pareti, solaio,
soffitto, ecc.) ne una specifica delle caratteristiche di fonoisolamento (valori
dell’indice del potere fonoisolante secondo la tabella di cui all’allegato D del
D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.). Ciò nonostante, a parte la sanzione
prevista a carico del progettista, non v’è alcun obbligo di ripristino. Le
possibilità che si prospettano pertanto sono solo due: contestazione in sede
civile del manufatto realizzato o attuazione delle necessarie opere di
contenimento della rumorosità. Con tutta franchezza, qualora ce ne sia
disponibilità, sceglierei la seconda possibilità, sia perché, tutto sommato, più
economica sia perché è possibile giungere ad una soluzione della vicenda in
tempi più ristretti. Nel caso seguisse la mia indicazione, Le consiglio di
rivolgersi ad un’azienda che abbia una comprovata esperienza nel settore e che,
qualsiasi proposta da questa fornita, sia conseguenza di un’attenta analisi
empirica in grado di fornirLe a priori una certa garanzia del risultato che Lei
desidera ottenere. Dal canto mio, nessuna delle due ipotesi che Le sono state
proposte pare soddisfino tale requisito e, per questo, non ne sottoscrivo
nessuna.
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