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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Intraprendere un battaglia per far istallare dissipatori acustici

 

Egregio Lettore,

per prima cosa pare utile fare un preciso distinguo fra sicurezza stradale, in capo al Nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, e rumorosità delle infrastrutture stradali, regolata dal d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". In alcuni casi, i due termini possono coincidere in altri divergere, pensiamo ad esempio al problema della sicurezza offerto dalle auto elettriche, considerate troppo silenziose per i pedoni. In questo caso, inoltre, il nostro intervento non può che limitarsi al problema della rumorosità essendo quello della sicurezza non di nostra precipua competenza.

In materia di rumore, dunque, è il gestore dell'infrastruttura il soggetto al quale vanno riferiti gli oneri della valutazione dei livelli di rumorosità e quelli degli interventi di mitigazione, qualora le valutazioni esperite abbiano evidenziato valori eccedenti i limiti indicati dal citato d.P.R., attraverso la predisposizione del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore indicato dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il quale deve perlomeno contenere: l'individuazione e le modalità di realizzazione degli interventi, l'indicazione dei tempi, il grado di priorità di realizzazione e le motivazioni di eventuali interventi direttamente presso i ricettori.

Inoltre, nel caso in cui su tale asse stradale transitino più di 3 mln di veicoli/anno al gestore competono anche gli oneri previsti in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" il quale prevede, fra l'altro l'individuazione dei Piani di azione, ossia dei piani volti a limitare o ridurre il rumore ambientale laddove necessario, assicurandone l'informazione e la partecipazione del pubblico.

Un tanto, prima di intraprendere una qualsiasi azione di forma, pare utile volersi assicurare che il gestore in primis e le Autorità preposte (Comune e Regione) in secundis abbiano assolto agli obblighi di Legge, volendo ricevere informazioni circa gli esiti delle previste valutazioni e dei tipi di interventi programmati, laddove specificatamente previsti.

Qualora tali informazioni risultino carenti, se non addirittura assenti, potrà valutarsi l'opportunità di disporre di un'autonoma campagna di rilevamento "in continuo" della rumorosità, affidata ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale da Lei incaricato, attraverso la quale assumere informazione del reale stato dell'inquinamento acustico presente nella zona e quale utile "spunto" per invocare presso le Autorità competenti l'osservanza dei termini previsti dalla Legge.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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