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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Rumore della caldaia condominiale

 

Gent.ma Signora Gloria,

le emissioni sonore che hanno origine da impianti tecnici di uso comune interni ad un edificio, non sono soggetti ai valori limiti previsti dall'Ordinamento amministrativo in capo all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", bensì devono rispondere alla più generale soglia della c.d. "normale tollerabilità" indicata dalla tradizionale prassi civilistica posta in capo all'articolo 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, che indica nel limite di 3 dB l'incremento massimo di rumore consentito sul medio livello di fondo caratteristico del luogo nel quale viene misurato il rumore.

Il soggetto che viene riconosciuto come referente/responsabile del condominio è individuato nell'Amministratore, al quale possono dunque essere presentate le differenti istanze volte a sopperire ad un disagio lamentato, anche se rivolte da uno solo dei condomini, vuoi perché maggiormente intercettato dai rumori, vuoi perché maggiormente "sensibile" nell'accusare determinati effetti procurati dall'esposizione a rumori valutati intollerabili.

A fronte di una conclamata inerzia, ancorché più volte opportunamente sollecitata a mezzo di comunicazione scritta (A.R.) e supportata da idonee verifiche tecniche (analisi fonometriche), eseguite all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, potrà essere presentato, per mezzo di un proprio legale, l'invito ad adempiere, a mezzo del quale invocare un pronto intervento per sopperire ai rumori e, comunque, ad offrire risposta entro un determinato periodo di tempo, ritenuto congruo; in difetto del quale, potrà essere offerto motivo per presentare istanza al Giudice di Pace o al Giudice ordinario del Tribunale civile i quali verranno chiamati ad intervenire nella valutazione di tale specifico caso.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

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